Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2612/2019 R.G. proposto da : ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COOPERATIVA SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5101/2018 depositata il 12/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5101/2018, depositata il 12.11.2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ASL NA 3 SUD avverso la sentenza n. 396/2013 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 820/2009 con cui era stato ingiunto all’Azienda Sanitaria il pagamento, in favore della Cooperativa RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 2.049,75. L’Azienda Sanitaria aveva contestato soltanto la somma di € 633.041,47 per avere la struttura accreditata effettuato prestazioni sanitarie superando nell’anno 2008 i tetti di spesa della macro -area soggetta a regressione tariffaria.
Il giudice d’appello ha evidenziato che, posto che nel giudizio di primo grado era stata rigettata l’opposizione sul rilievo che l’ASL non aveva provato il superamento del tetto di spesa da parte della cooperativa appellata, nell’atto di appello, la stessa ASL non aveva specificato le ragioni per le quali la documentazione probatoria prodotta (contratto del 29.9.2008, ove era stabilito il limite annuale di spesa complessiva per la Macroarea Assistenza Riabilitativa Esterna, note di credito per rispetto anno 2008, scheda tetto prestazioni e fatturato anno 2008 dei Centri, verbale Tavolo Tecnico del 18-3-2009, in cui sono illustrati i dati dei volumi di prestazioni e limiti di spesa anno 2008, scheda importo nota di
credito per rispetto tetto 2008) anche in difetto del verbale del Tavolo Tecnico attraverso il quale è stato determinato il limite di spesa annuale per il 2008, fosse ugualmente sufficiente a dimostrare il superamento del tetto di spesa.
Il giudice di secondo grado ha concluso affermando che nell’atto di appello erano state formulate le medesime argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado, senza sottoporre la sentenza appellata a precisa e motivata critica.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ASL NA 3 SUD affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi d’appello.
Espone l’Azienda ricorrente che nell’atto di appello aveva svolto un’articolata parte argomentativa con la quale aveva contestato la somma di € 633.041,47 per applicazione della RTU (Regressione Tariffaria Unica), per avere la cooperativa effettuato prestazioni sanitarie che superavano nel 2008 i tetti di spesa della macro area.
Aveva anche evidenziato ‘che la regressione progressiva del rimborso tariffario’ delle prestazioni sanitarie eccedenti il tetto massimo prefissato era espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa.
L’azienda ricorrente ha, altresì, dedotto di aver depositato la delibera n. 236 del 20.3.2009 avente ad oggetto ‘Definizione RTU Macroarea Assistenza Riabilitativa ai sensi della DGCR n. 1268/2008, con allegato contratto, dove era indicato all’art. 3 il volume massimo di prestazioni che l’ASL intendeva acquistare
nell’anno 2008, all’art. 4 era indicato il volume entro il quale doveva essere contenuta la spesa nell’anno 2008, all’art. 5 erano indicati i criteri di remunerazione delle prestazioni, ed era previsto che le prime 700.000 prestazioni erogate dalla strutture sarebbero state riconosciute per intero, mentre, per le ulteriori prestazioni, sarebbero state definite, con le modalità individuate dal tavolo tecnico costituito ai sensi dell’art. 6 le bande di regressione tariffaria utili a garantire il rispetto del limite annuo di fatturato, fermo restando il rispetto complessivo della R.T.U. in vigore del 1 gennaio 2008. Era stato, inoltre, allegato il verbale del Tavolo Tecnico del 18.3.2009 e le schede contenenti l’indicazione dell’importo della RTU determinata dall’ASL che per la cooperativa RAGIONE_SOCIALE ammontava ad € 364.528,74.
Sostiene la ricorrente di aver adeguatamente contestato l’importo ritenuto non dovuto con il richiamo al contratto ex art. 8 quinques stipulato tra le parti e al doveroso rispetto complessivo della Regressione Tariffaria Unica . RTU in vigore dal 1° gennaio 2008 ai sensi della DGRC n. 1268 del 24.7.2008.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’error in procedendo e in iudicando, l’omessa insufficiente motivazione in ordine ai controversi decisivi per il giudizio, violazione e falsa applicazione dell’art. 11a Cost. Eccesso di potere e violazione dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente ha svolto sostanzialmente le stesse deduzioni di cui al primo motivo.
Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili per genericità.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità sul rilievo che nell’atto di gravame erano state formulate le medesime argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado, senza sottoporre la sentenza appellata a precisa e motivata critica.
La Corte territoriale non ha fatto altro che applicare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’onere di specificità dei motivi dettato dall’art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, che con le prime devono necessariamente confrontarsi, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate sono le argomentazioni del provvedimento impugnato, tanto più puntuali devono essere i motivi di gravame per confutare l’impianto argomentativo del giudice di primo grado (vedi Cass. n. 4695/2017; vedi anche Cass. 22781/2014; Cass. n. 4068/2009).
Nel caso di specie, l’azienda ricorrente ha riportato nel proprio ricorso il ‘cuore’ della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, e, precisamente, il passaggio argomentativo in cui il primo giudice aveva specificamente affermato che ‘ l’ASL bench é gravata del corrispondente onere non ha fornito alcuna prova di tale superamento, avendo esclusivamente versato in atti deliberazione n. 236 del 20.3.2009, verbale di riunione del tavolo tecnico del 18.3.2009….non ha invece esibito i verbali del tavolo tecnico 8, cui va riconosciuto il valore di arbitratore ex lege, attraverso i quali documentare il limite di spesa applicabile alle singole strutture ; e ciò in considerazione che l’istituzione del tavolo tecnico è prevista per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l’intera macroarea di riferimento..’ (vedi pag. 3 ricorso).
La Corte d’Appello, nel ritenere l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ha affermato che la ASL non aveva specificato le ragioni per le quali la documentazione probatoria dalla stessa prodotta già primo grado – che è la stessa indicata dalla sentenza del Tribunale – anche in difetto del verbale del Tavolo Tecnico (cui aveva fatto specifico riferimento il giudice di primo grado)
attraverso il quale è stato determinato il limite di spesa annuale per il 2008, fosse ugualmente sufficiente a dimostrare il superamento del tetto di spesa.
Da un attento esame delle deduzioni che l’odierna ricorrente afferma di aver svolto nell’atto di appello non emerge effettivamente la specificità delle censure.
Vengono richiamati a conforto della tesi del superamento del budget gli stessi documenti indicati dal giudice di primo grado -e da questi ritenuti inidonei -senza precisare le ragioni per i quali tali documenti già dimostrassero il superamento del budget e non fosse, invece, necessario, a tal fine, il verbale del tavolo tecnico 8, documento che è stato ritenuto, all’uopo, indispensabile dal giudice di primo grado. Nel proprio atto di appello, la ricorrente incentra le sue difese soprattutto sulla RTU (Regressione Tariffaria Unica), ma non spiega perché il giudice di primo grado sarebbe incorso in equivoco nell’applicare i due istituti dell’extrabudget e della regressione tariffaria, e come avrebbe censurato in appello tali statuizioni.
Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le argomentazioni svolte in primo grado fossero, con riferimento ai documenti depositati, diverse da quelle esposte nel giudizio di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 13.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 7.11.2024