Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29564 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
di trattenimento dello straniero.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25/09/2025 CC CC
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 3099/2025 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.; QUESTURA DI MILANO, in persona del Questore p.t.; rappres.;
-intimati- avverso il decreto di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza, emesso dal giudice di Pace di AVV_NOTAIO, pubblicato il 3.02.2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In data 31/01/2025 veniva notificato a NOME il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona; in pari data lo straniero veniva trattenuto presso il CPR di AVV_NOTAIO-Corelli, per ordine del Questore di AVV_NOTAIO che chiedeva la convalida del provvedimento al giudice di Pace di AVV_NOTAIO, il quale convalidava, con provvedimento emesso all’udienza del 03/02/25
Lo straniero ricorre in cassazione avverso il decreto del giudice di Pace con unico motivo. Non si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo nullità della motivazione del decreto impugnato per assenza della stessa, in quanto composto da un modulo prestampato ove non sono state apposte neppure le crocette relative alle opzioni predefinite.
Il motivo è fondato, in quanto il decreto impugnato è stato redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che i l trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il
contro
llo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., n. 6064/2019; n. 18748/2015: nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998).
Pertanto, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente.
Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ex art. 382 c.p.c.
Infine, rilevato che non risulta ammissione al gratuito patrocinio, le spese del giudizio di legittimità (non vi è patrocinio difensivo nel giudizio di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Condanna le parti intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 settembre 2025.
La Presidente Dott.sa NOME COGNOME