Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32873 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32873 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
Oggetto
R.G.N. 23784/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23784-2019 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 1106/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 268/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Bologna con la quale era stato rigettato il ricorso proposto anche da NOME COGNOME, volto, tra l’altro, alla declaratoria di accertamento RAGIONE_SOCIALEa simulazione dei rapporti di prestazione professionale intercorsi con ‘RAGIONE_SOCIALE fino al 31 dicembre 2006, di illegittimità di vari contatti di somministrazione di lavoro nonché di contratti a tempo determinato, con relative proroghe, e, per l’effetto, di accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l”RAGIONE_SOCIALE‘, a far tempo dall’11 febbraio 2003;
a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria decisione il giudice del gravame ha evidenziato, per quanto qui interessa, che: a) la stipulazione di contratti di somministrazione e a termine, successivamente allo svolgimento di rapporti di collaborazione autonoma, integra univoca espressione di mutuo consenso alla risoluzione dei rapporti in questione e la «consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata»; b) le decadenze previste dall’art. 32, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, nonché la successiva proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. in legge n. 10 del 2011) si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore
RAGIONE_SOCIALEa legge stessa (i.e.: 24 novembre 2010); c) era legittimo l’ultimo contratto a termine stipulato in deroga assistita per ‘picco di lavoro’ – rispetto al quale era stata contestata l’inerenza RAGIONE_SOCIALEa causale con le mansioni affidate al lavoratore, non essendo queste ultime «’ex se’ direttamente coinvolte nell’istituzione RAGIONE_SOCIALEa sala operativa, attiva h. 24, nel RAGIONE_SOCIALE» -, poiché non è necessario che il lavoratore sia destinato alla posizione direttamente interessata dalla ragione tecnica, organizzativa o produttiva dedotta in contratto, bensì che vi sia una correlazione tra esigenza prospettata e assunzione a termine, non potendosi disconoscere all’imprenditore nell’esercizio del potere di autorganizzazione la facoltà di disporre con una certa elasticità l’utilizzazione del personale, mediante i più opportuni spostamenti interni, che non devono necessariamente coinvolgere il lavoratore a termine;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidato a quattro motivi;
l”RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo il ricorrente – denunciando falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1372 c.c. nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 c.c. – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che la «stipulazione (…) di successivi contratti di somministrazione e a termine integra univoca espressione
del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma», avendo al contempo affermato (così giungendo a respingere l’appello incidentale avversario) che il rapporto libero professionale era uno schermo simulatorio di un rapporto in realtà subordinato, ‘dal che la prospettazione di risoluzione consensuale per fare ingresso nel mondo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione appare davvero illogica’;
con il secondo motivo – denunciando violazione de ll’ art. 32, quarto comma, lett. d), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, nonché falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, quarto comma, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa stessa legge – lamenta che il predetto giudice abbia aderito all’orientamento che considera applicabile anche all’impugnazione dei contratti di somministrazione le decadenze previste per i contratti a termine diretti, già conclusi entro la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma, dovendo per converso applicarsi alla fattisp ecie l’apparato decadenziale di cui alla lett. d) del menzionato art. 32;
con il terzo motivo – denunciando violazione de ll’ art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 368 del 2001 – si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata, quanto all’ultimo contratto a termine, in deroga assistita, stipulato per il periodo dal 2 aprile 2013 al 1° dicembre 2013, la causale ‘picco di lavoro a cui non è possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate’, asseritamente dovuto alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa ‘sala operativa’ con ‘videosorveglianza’ cui esso ricorrente era del tutto estraneo;
con il quarto motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – lamenta che la predetta Corte non abbia considerato che il predetto contratto in deroga assistita era stato stipulato senza il rispetto del periodo
‘cuscinetto’, con conseguente violazione de ll’ art. 5, commi 3 e 4 bis, seconda parte, del d.lgs. n. 368 del 2001.
Ritenuto che:
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri, poiché denunziando, inequivocabilmente, anche il vizio logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza al di là RAGIONE_SOCIALE‘indicazione formale del vizio incentrato sulla violazione di legge (cfr., al riguardo, Cass., SU, 8/11/2021, n. 32415, ove è affermato che «Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall ‘ art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa») -, censura, nella sostanza, la palese ed insanabile contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, chiaramente risultante dalla combinazione del rilievo che «la stipulazione da parte di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE di successivi contratti di somministrazione e a termine integra univoca espressione del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma e la consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata» con il successivo, secondo cui «per quanto riguarda i contratti di lavoro perfezionati, in un primo perio do, fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, va confermato l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘appellata sentenza secondo cui, seppure presentavano la veste formale caratteristica dei rapporti libero professionali, si sono atteggiati in concreto a rapporti di lavoro di tipo subordinato»;
trattasi di motivazione affetta da contraddittorietà insanabile che viola il ‘minimo costituzionale’, in quanto frutto di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 25/6/2018, n. 16611: «Sussiste il vizio di assenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione»);
infatti, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa predetta motivazione, la affermata risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma è supportata, sul piano argomentativo, non solo dalla constatazione RAGIONE_SOCIALEa avvenuta stipulazione tra le parti di successivi contratti di somministrazione e a termine, bensì dalla «consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata», espressione di una «volontà RAGIONE_SOCIALEe parti comune incompatibile con la prosecuzione del rapporto cessato, come nella fattispecie di configurazione in prosieguo di tempo dei rapporti di lavoro in forme tra loro chiaramente diverse ed alternative, contenutisticamente significative di un diverso equilibrio d’interessi consensualmente perseguito» ;
per converso, la predetta configurazione risulta espressamente esclusa nella parte finale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ove è confermata la statuizione del giudice di primo grado con cui è stata negata la natura di collaborazione autonoma dei rapporti instaurati antecedentemente alla stipula dei contratti di somministrazione e a termine, con conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa subordinazione; sicché, la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in questione non consente di apprezzare, nella
vicenda, i fatti attestanti una chiara e certa volontà del lavoratore di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
il motivo va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24