Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31871/2021 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE GIUSTIZIA E CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 620 del 15/6/2021 del Tribunale di Frosinone; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2024 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie RAGIONE_SOCIALE parti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 047/2019/00162742/81/000 notificatagli dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, su incarico del RAGIONE_SOCIALE, per il recupero di spese processuali -pari a euro 337.159,43 ed inerenti a processo penale che aveva coinvolto anche l ‘ opponente -iscritte al ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO001777, emesso da RAGIONE_SOCIALE;
-l ‘ opponente COGNOME deduceva il «difetto assoluto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento» (opposizione qualificata ex art. 617 cod. proc. civ.) e l ‘ «assenza di prova RAGIONE_SOCIALE debenza dell ‘ importo intimato nella cartella di pagamento e iscritto a ruolo» (opposizione qualificata ex art. 615 cod. proc. civ.);
-si costituivano l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, mentre restava contumace il RAGIONE_SOCIALE;
-il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 620 del 15/6/2021, accoglieva entrambi i profili di opposizione;
-avverso tale decisione, il RAGIONE_SOCIALE e la Corte d ‘ Appello di Milano RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, in ordine all ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianza ex art. 617 cod. proc. civ.; separatamente veniva proposto appello in relazione all ‘ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME, mentre non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE;
-in data 26/2/2024 veniva formulata proposta ai sensi dell ‘ art. 380bis cod. proc. civ. e il 3/4/2024 l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la parte ricorrente, avanzava istanza di decisione del ricorso;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 12/7/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con la propria censura, formulata ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, 156, 157 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, anche se la stessa conteneva il rinvio (non rilevato dal giudice di merito) alla condanna alle spese contenuta nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Milano n. 3830 del 13/3/2012, già nota all ‘ opponente (condannato in quel processo), e alla partita di credito n. 1108/2019, formata conformemente alle disposizioni del Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Spese di RAGIONE_SOCIALE; inoltre, lo svolgimento di compiute difese da parte del COGNOME dimostrava il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell ‘ atto e, cioè, l ‘ informazione sulla piena conoscenza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria;
-in ordine alla motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento volta al recupero di spese del processo penale (e, in particolare, al contenuto essenziale e minimo dell’atto) si registrano orientamenti di legittimità non uniformi;
-secondo alcune pronunce, è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito -insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico -la valutazione riguardante la sufficienza e l ‘ idoneità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella per spese di giustizia penali (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19619 del 19/07/2019);
-in altre decisioni, la questione inerente alla congruità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento è stata superata, in applicazione dell ‘ art. 156, comma 3, cod. proc. civ., dalla mancata deduzione di un pregiudizio attuale e concreto cagionato all ‘ esercizio del diritto di difesa dell ‘ opponente dalle pretese omissioni dell’atto (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7234 del 4/03/2022, Rv. 664443-01);
-poi, nell ‘ ambito dell ‘ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (che, tuttavia, a differenza dell ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. come quella de qua , si fonda sulla negazione del diritto di agire in executivis e non mira a censurare la regolarità di un atto), si è statuito che il destinatario RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia penali può limitarsi a muovere contestazioni anche generiche rispetto alla pretesa notificatagli e ha facoltà di ulteriormente specificarle, dopo che l ‘ Amministrazione abbia assolto l ‘ onere di fornire il dettaglio RAGIONE_SOCIALE somme richieste (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023, Rv. 667834-01);
-infine, sull ‘ obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (nello specifico, quello prescritto dall ‘ art. 7 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 212 del 2000 e dall ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 241 del 1990, in riferimento alla pretesa di interessi sul debito d ‘ imposta), è intervenuta Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, i cui principî potrebbero essere applicabili anche alla fattispecie de qua ;
-ad avviso del Collegio, la non uniformità degli orientamenti, il vasto contenzioso attinente alla riscossione RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia penali e l’esigenza di esaminare la portata RAGIONE_SOCIALE statuizioni RAGIONE_SOCIALE citata decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite rendono evidente la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questione;
-si ravvisa pertanto l ‘ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica;
p. q. m.
la Corte rinvia la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione