Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 26271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 26271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
Oggetto
Acque -Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche -Sentenze -Impugnazioni -Motivazione apparente sul ricorso iscritto al n. 22344/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
Provincia di Belluno, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
nonché contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura Regionale del Veneto , domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
e contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
e nei confronti di
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. della Regione del Veneto;
-intimato – avverso la sentenza n. n. 144/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato in data 3 marzo 2021 la RAGIONE_SOCIALE adì il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche onde ottenere l’annullamento del parere ─ reso in data 28 dicembre 2020, prot. n. 550658, dal Ministero per i Beni e le attività culturali (oggi Ministero della Cultura: MIC), Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ─ con cui era stato espresso giudizio contrario alla
realizzazione del progetto per l’installazione di un impianto idroelettrico sul INDIRIZZO, in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti, notificati rispettivamente in date 5 novembre 2021 e 20 gennaio 2022 la società instò per l’annullamento di altri atti connessi e conseguenziali, quali:
─ il decreto n. 29 del 7 settembre 2021 della Regione Veneto, recante provvedimento di V.I.A. non favorevole per il progetto predetto;
─ gli allegat i pareri del Comitato tecnico regionale V.I.A. nn. 145 e 163 del 2021;
─ la nota in data 22 aprile 2021, prot. n. 9483, della Provincia di Belluno, con cui era stato valutato che il rischio connesso alla realizzazione dell’impianto in progetto risultava essere « alto » e, per l’effetto, era stato proposto un giudizio di compatibilità ambientale non favorevole;
─ la nota in data 2 agosto 2021, prot. n. 19730, della Provincia di Belluno, con cui era stato confermato il giudizio di compatibilità ambientale non favorevole;
─ il preavviso di rigetto del 5 maggio 2021, prot. n. 206724, con cui la Regione Veneto aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10bis l. n. 241 del 1990, il parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto;
─ la Determinazione costitutiva in data 3 dicembre 2021, n. 1405, della Provincia di Belluno, con cui era stata definitivamente rigettata l’istanza volta a ottenere la concessione di derivazione d’acqua pubblica a uso idroelettrico dal torrente Boite;
─ la nota in data 12 novembre 2021, prot. n. 29467, con cui la Provincia di Belluno aveva trasmesso, ai sensi dell’art. 10bis l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione;
─ tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.
La ricorrente dedusse a fondamento la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamentando che gli organi tecnici e la Provincia di Belluno non avessero valutato correttamente la natura del progetto, che prevedeva opere interrate e misure di mitigazione per armonizzare l’intervento con il contesto ambientale.
Con sentenza n. 144/2023 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso e i relativi motivi aggiunti ritenendo « dirimente, sul piano di tutela del corso d’acqua, l’impianto idroelettrico sottoposto all’esame non tenuto conto delle prescrizioni contenute nella Direttiva Derivazioni che, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite (ord. n. 10054/2023 del 14 aprile 2023), trova applicazione anche al procedimento in esame seppure promosso nel 2014 ».
Ha inoltre rimarcato che la Provincia di Belluno aveva prodotto in giudizio la delibera del Distretto Alpi Orientali n. 1/2017 d’adozione della « direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto » e che « in senso ostativo all’accogliento del gravame, gli standards ivi previsti, applicabili al procedimento per il rilascio della concessione idrica di cui è causa, non sono stati presi in perspicua considerazione dalla società ricorrente nella progettazione dell’impianto idroelettrico ».
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE riferendo di essere « subentrata alla RAGIONE_SOCIALE nella titolarità della domanda di concessione denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ivi inclusa la relativa posizione processuale … ai sensi dell’art. 5 del contratto di mandato senza rappresentanza in essere con la RAGIONE_SOCIALE ».
Vi resistono, depositando distinti controricorsi, la Provincia di
Belluno, la Regione Veneto e il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno.
Rimane intimato il Comitato Tecnico Regionale RAGIONE_SOCIALE. della Regione del Veneto.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
La società ricorrente, la Provincia di Belluno e le Regione Veneto hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va disattesa, in quanto infondata, la preliminare eccezione ─ sollevata, nei propri controricorsi, sia dalla Provincia di Belluno che dalla Regione Veneto ─ di difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla odierna ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE ha infatti adeguatamente documentato la propria successione a titolo particolare nel diritto controverso, attraverso il deposito ( sub All. D2) dell’atto di trasferimento in proprio favore della domanda de qua da RAGIONE_SOCIALE
In tale atto è espressamente previsto che il trasferimento riguardava anche « la posizione processuale oggetto del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche iscritto con R.G. n. 89/2021» .
Nessun rilievo può di contro assumere la circostanza che l’atto risulti sottoscritto solo dal legale rappresentate della COGNOME e non anche da quello della COGNOME, atteso che la sua produzione in giudizio attesta di per sé univocamente la volontà di avvalersene; né vale opporre che tale trasferimento sia intervenuto il 21 febbraio 2023, in data dunque successiva a ll’archiviazione, con determina n. 1405 del 03/12/2021, del procedimento di concessione ad uso idroelettrico, ben
potendo costituire oggetto del trasferimento rilevante ai sensi dell’art. 111 c.p.c. proprio l’interesse pretensivo del quale si chiede tutela giurisdizionale a fronte del diniego opposto dall ‘A mministrazione.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione meramente apparente nella parte in cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si è limitato a richiamare il carattere negativo dei pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento circa la compatibilità paesaggistica del progetto, senza specificare le ragioni e l’iter logico seguito per escludere l’illegittimità di tali pareri » (così nell’intestazione) .
Premette la ricorrente che , nell’ambito del primo motivo del ricorso al TSAP, essa aveva evidenziato: a) l’erronea concezione di paesaggio da cui aveva preso le mosse il parere soprintendentizio; b) la mancata considerazione delle effettive caratteristiche del progetto nell’ambito della valutazione dell’impatto paesaggistico ─ segnalando , in particolare, che il progetto non interferisce con elementi paesaggistici tutelati, in quanto la quasi totalità dell’impianto è ivi previsto non a vista, ma interrato o sommerso, con rivestimento delle parti a vista in pietrame locale così da armonizzarle il più possibile con il contesto circostante; c) l’erronea e imm otivata valutazione del parere della Soprintendenza, in violazione dell’obbligo motivazionale .
Ciò premesso, lamenta che la sentenza impugnata si limita ad affermare che le diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno reso parere negativo sulla conformità o compatibilità del progettato intervento, rendendo così una motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., in quanto il Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche ha omesso di valutare il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ─ richiamato altresì dal secondo ricorso per motivi aggiunti ─ in relazione all’erronea determinazione dello stato di qualità del torrente Boite per mancata considerazione dell’indicatore ISECI, nonché all’illegittimo ed erroneo utilizzo dell’indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e all’illegittima applicazione del principio di precauzione ».
Rileva che con il detto motivo:
─ era stata contestata la classificazione del corpo idrico come in stato « buono » in quanto effettuata con un basso livello di confidenza, senza considerare l’indicatore ISECI (che utilizza la comunità dei pesci per definire lo stato ecologico), che invece indicava uno stato « cattivo », con la conseguenza che l’impianto si troverebbe ad avere un’intensità di impatto sul torrente Boite non alto ma medio e che la derivazione può essere dunque assentita con l’applicazione delle dovute mitigazioni;
─ era stato altresì rilevato l’erroneo utilizzo dell’indice IARI , avendo la Provincia di Belluno attribuito arbitrariamente ad esso un valore « elevato », ed avendo comunque omesso di incrociare con esso il valore IQM sullo stato morfologico del torrente (risultato pari 0,68 , e dunque di classe moderata) come disposto dal d.m. n. 260 del 2010, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun declassamento dello stato ambientale del corpo idrico e, quindi, il relativo rischio ambientale non sarebbe alto;
─ si era , infine, dedotta l’i llegittima applicazione del principio di precauzione, poiché invocato sulla base di un rischio ambientale non provato, senza considerare la possibile adozione di misure proporzionate per minimizzare tale rischio.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., in quanto il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha omesso di valutare il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – richiamato, altresì, dal secondo ricorso per motivi aggiunti in relazione all’omessa valutazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e alla violazione del principio di leale collaborazione e del dissenso costruttivo ai fini della V.I.A. ».
Rimarca che, con tale motivo, essa aveva evidenziato che la normativa europea e nazionale attribuisce un interesse pubblico prevalente alla promozione delle energie rinnovabili, che non è stato adeguatamente bilanciato con gli altri interessi in gioco e che comunque, in applicazione del principio di leale collaborazione e del dissenso costruttivo, le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto fornire indicazioni o prescrizioni per conformare il progetto alle disposizioni della Direttiva Derivazioni, anziché esprimere un giudizio rigidamente negativo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., in quanto il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha omesso di valutare il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – richiamato dal secondo ricorso per motivi aggiunti – in relazione al difetto di motivazione del parere del C.T.R. V.I.A. poiché non recante l’indicazione dei rischi che il progetto recher ebbe in concreto per l’ambiente ».
Rileva che, con tale motivo, essa aveva evidenziato che il parere del Comitato tecnico regionale RAGIONE_SOCIALE. era basato esclusivamente sulla affermata presenza di un rischio, peraltro alternativo, ma mancava di identificare ed esplicitare in modo chiaro quali rischi il progetto comportasse in concreto per l’ambiente e, soprattutto, quale fosse il grado di significatività di tali rischi.
La ricorrente chiede, infine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire:
-se la normativa e la prassi applicativa italiana, che si basa su presunzioni insuperabili e non fondate su criteri scientifici certi, sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili;
-se la prassi giurisprudenziale italiana, che impedisce al privato di contestare le valutazioni amministrative, violi il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E..
Il primo motivo è fondato.
7.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass. Sez. U. Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Devesi invero ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle
affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
7.2. Nel caso di specie ricorre un vizio siffatto.
Manca, invero, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna specifica valutazione di merito in ordine alle contestazioni mosse dalla ricorrente ─ e di cui la sentenza pure riferisce in apertura della stessa parte motiva ─ in ordine alla correttezza e adeguatezza, sotto vari profili fattuali potenzialmente rilevanti, dei menzionati pareri degli organi tecnici posti ad oggetto della proposta impugnazione ed a loro volta richiamati dagli altri atti impugnati davanti al TSAP.
Rimangono pertanto del tutto taciute e non comprensibili, neppure per implicito, le ragioni che hanno condotto il TSAP ad affermare ─ a fondamento del rigetto del ricorso ─ la non conformità del progetto della odierna ricorrente ai parametri della sopravvenuta Direttiva Derivazioni.
Questa è invero dichiaratamente desunta dalle concordi valutazioni espresse, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, dalle « amministrazioni coinvolte nel procedimento », valutazioni che, però, lo stesso TSAP aveva riferito essere ad oggetto, con il ricorso, di specifiche contestazioni, le quali dunque costituivano tema centrale del giudizio di merito del quale il Tribunale Superiore era stato investito.
Proprio su tale tema non risulta però spesa alcuna considerazione, che ne esprima un vaglio minimamente argomentato di infondatezza o anche solo di inammissibilità, di guisa che l’esito reiettivo del ricorso risulta sostanzialmente privo di motivazione.
Non diversamente deve dirsi quanto alla pure affermata mancata considerazione, nel progetto, della delibera del Distretto Alpi Orientali n. 1/2017 d’adozione della « direttiva per la valutazione ambientale », mancando la sentenza di esplicitare in alcun modo le prescrizioni che di tale direttiva risultavano non considerate e le ragioni per le quali le
contestazioni mosse dalla ricorrente dovevano considerarsi irrilevanti e inidonee a infirmare tale ulteriore fondamento giustificativo degli atti e pareri impugnati.
Il giudizio espresso in tali termini si appalesa, in definitiva, apodittico in quanto sorretto da una motivazione apparente, nettamente al di sotto del «minimo costituzionale».
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio al giudice a quo , al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
Resta conseguentemente assorbito l’esame dei restanti motivi.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
P