Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13290/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale EMAIL – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza n. 7509/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME, destinatario RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. 097 2010 0279423123, adiva il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare e dichiarare estinto il diritto dello Stato (e, segnatamente, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) al recupero delle somme indicate dall ‘ atto RAGIONE_SOCIALE riscossione e
individuate come pene pecuniarie (multa) relative al ruolo NUMERO_DOCUMENTO, in ragione RAGIONE_SOCIALE sopraggiunta prescrizione o, in ogni caso, per intervenuto indulto RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria ex artt. 174 cod. pen. e 1 l. 241 del 2006;
-il Tribunale di Velletri accoglieva l ‘ opposizione con la seguente motivazione: «Il Giudicante osserva che l ‘ opposizione è fondata e va accolta. In virtù del principio espresso dagli artt. 2946 e 2953 c.c. atteso che il diritto di credito dello Stato al recupero delle somme de quo è decennale. Il termine decorre dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza»;
-proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per vizio di motivazione, da reputarsi solo apparente, in quanto mancante dell ‘ illustrazione del procedimento logico di formazione del convincimento del giudice, e comunque errata, per erronea ricostruzione dei fatti e mancato esame di documenti decisivi; affermava inoltre l ‘ insussistenza dell ‘ eccepita prescrizione;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 7509 del 12/11/2021, accoglieva l ‘ impugnazione e dichiarava la nullità, per carenza di motivazione, RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado; decidendo nel merito rigettava l ‘ opposizione avverso la cartella di pagamento e condannava l ‘ opponente alle spese del doppio grado di giudizio;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-non svolgevano difese le amministrazioni intimate;
-il ricorrente depositava una memoria al solo scopo di riportarsi interamente al ricorso;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 7/12/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del
procedimento … per violazione del e falsa applicazione dell’ art 132 c. 2 n 4 cpc in relazione all ‘ art 118 disp att cpc», per avere il giudice d ‘ appello erroneamente statuito che la sentenza di primo grado fosse nulla per omessa o apparente motivazione;
-la censura è infondata;
-la motivazione del giudice di prime cure (sopra riportata) costituisce un paradigmatico esempio di motivazione apparente, che richiama norme di legge affermandone la piena applicabilità nella fattispecie concreta in esame, senza però illustrare in alcun modo le circostanze fattuali che detta fattispecie integrano, né alcuna delle ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE proclamata applicabilità, il che rende la motivazione astratta e apodittica, in quanto priva di qualsivoglia attinenza alle argomentazioni delle parti;
-infatti, la sentenza di primo grado, pur se graficamente esistente, manca totalmente RAGIONE_SOCIALE disamina logica e giuridica degli elementi di fatto e di diritto introdotti dai contendenti e, così, impedisce qualsivoglia controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, ponendosi al ben al di sotto del cd. ‘ minimo costituzionale ‘ a cui si riferisce l ‘ art. 111, comma 6, Cost.;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza … per violazione e/o falsa applicazione del art. 112 cpc e dell ‘ art. 132 c. 2 n 4 cpc vizio di motivazione o apparente motivazione», per avere il giudice d ‘ appello reso una motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione meramente assertiva o comunque mancante;
-la censura è inammissibile, perché -pur rivolgendo plurime critiche alla decisione del giudice d ‘ appello -il ricorrente omette completamente di riportare la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (con la quale, peraltro, nemmeno si confronta);
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 cpc in relazione anche al DM 55/14 art. 4 co. 5», per avere il giudice
d ‘ appello liquidato le spese «nel valore medio anziché minimo senza tenere in conto la semplicità RAGIONE_SOCIALE causa e il fatto che fosse tutta documentale»;
-la censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ. e, comunque, per manifesta infondatezza ai sensi dell ‘ art. 360bis cod. proc. civ.: in primis , si osserva che il ricorso è gravemente lacunoso, dato che né si indica l ‘ importo delle spese liquidate, né sono fornite le coordinate necessarie a inquadrare la liquidazione nei parametri normativi; poi, secondo consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01), l ‘ esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali entro i predetti parametri normativi non richiede alcuna specifica motivazione;
-il ricorso va, dunque, rigettato; non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio delle Amministrazioni intimate;
-va dato atto, però, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile,