Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30178 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30927/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso -ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO R.G. n. 15025/2020 depositato il 14/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 14/05/2021 il AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, disposto dal Questore di Agrigento l’1 -12-2020, convalidato dal AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE con decreto del 2-12-2020, già prorogato con decreto del AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 14-4-2021.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c. p. c, 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21); II. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, e 28-bis, D. Lgs. 25/08 -omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale -cd. procedura accelerata (Cass., n. 2458/21)». Con il primo motivo il ricorrente, nel trascrivere la motivazione del provvedimento impugnato con cui era disposta la seconda proroga del trattenimento (‘ Ritenute fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno ‘), deduce che il ragionamento decisorio è espresso attraverso una formula di stile, parzialmente prestampata, che indica l’acritica adesione del AVV_NOTAIO di Pace alle
deduzioni RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione ancora prima RAGIONE_SOCIALEa loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione RAGIONE_SOCIALE‘effettività del giudizio. Rimarca che la motivazione del decreto di convalida e di proroga del trattenimento, per quanto sintetica o riconducibile a provvedimenti precedenti, non può limitarsi ad una formula astratta e predefinita, senza alcuna analisi del caso concreto, anche in merito alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEe deduzioni svolte in udienza dalla difesa. Con il secondo motivo denuncia il superamento dei termini massimi del trattenimento del ricorrente in quanto richiedente asilo, rilevando che l’argomentazione veniva respinta dal AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE senza alcuna considerazione sul punto, richiamando genericamente le ‘motivazioni’ rese dalla RAGIONE_SOCIALE in udienza, che peraltro nemmeno affrontavano tale profilo. Deduce che, come emerge dagli atti del giudizio di merito, la domanda di protezione internazionale del ricorrente veniva registrata il 9 dicembre 2020, ma la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale veniva adottata solamente il 28 gennaio 2021, vale a dire 50 giorni dopo la richiesta, senza che la Commissione territoriale richiedesse l’estensione dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura al fine di ‘un esame adeguato e completo RAGIONE_SOCIALEa domanda’ (art. 28 -bis, c. 5, D. Lgs. 25/08). Per tale motivo, in sede di udienza, la difesa affermava la violazione dei termini massimi di trattenimento opponendosi alla richiesta di proroga RAGIONE_SOCIALEa misura, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza del sindacato giurisdizionale del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa convalida. Richiama la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, che ha infatti affermato che ‘ l’autorità giudiziaria chiamata a statuire su una domanda di proroga di un primo trattenimento deve necessariamente avere competenza a conoscere di qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per stabilire se la proroga sia giustificata, il che implica un esame approfondito degli elementi di fatto. Detta autorità deve poter sostituire la propria decisione a quella che ha disposto il primo
trattenimento e ordinare o la proroga del trattenimento o una misura alternativa meno coercitiva oppure la liberazione del cittadino, sussistendone i presupposti. L’autorità giudiziaria deve prendere in considerazione ogni elemento rilevante nell’adozione di una siffatta decisione. Ne consegue che i poteri di cui l’autorità giudiziaria dispone nell’esercizio di tale controllo non possono, in ogni caso, essere limitati ai soli elementi prodotti dall’autorità amministrativa ‘. Rileva che il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa proroga aveva l’onere di verificare la permanenza dei presupposti di legalità del trattenimento sulla base di qualunque elemento rilevante, a tutela del fondamentale bene RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, e che tali circostanze evidenziano la decisività del profilo in questione, debitamente sollevato e sottoposto al contraddittorio dalla difesa, ma ignorato dal AVV_NOTAIO di Pace.
2. Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
RAGIONE_SOCIALEa motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014) .
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare il AVV_NOTAIO di Pace si è limitato a un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (‘ Ritenute fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno ‘) , senza alcuna disamina RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza del 14 -5-2021 e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, RAGIONE_SOCIALEe ragioni di condivisione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e finanche neppure RAGIONE_SOCIALEe ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga.
Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo.
Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga).
3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal AVV_NOTAIO di pace di RAGIONE_SOCIALE.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione