Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
sul ricorso 2933/2023 proposto da:
NOME, elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, p resso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.; -intimati- avverso il decreto emesso dal Giudice di pace di Torino n. 11190/22, pubblicato in data 2.9.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto del 2.9.22, il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento del Questore di Imperia, emesso il 31.8.22, nei confronti di NOME, che aveva disposto- contestualmente al decreto prefettizio d’espulsione – il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino, a norma dell’art. 14, c.5, d.lgs n. 286/98, osservando che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto d’espulsione, né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI.
NOME ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Non si sono costituite le parti intimate.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 14, c.4 e 5, 5 bis , d.lgs. 286/98, 15 par. 2, direttiva 2008/115/CE, 111 Cost., c.6, Cost., in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione o con motivazione del tutto apparente.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 10,13, d.lgs. 286/98, per l’illegittimità del decreto d’espulsione, quale atto presupposto del decreto di convalida impugnato, per aver erroneamente il Prefetto di Imperia ritenuto che il ricorrente fosse entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, mentre l’elenco dei precedenti dattiloscopici dello stranie ro confermavano l’avvenuto foto -segnalamento del ricorrente al momento dell’ingresso nel paese.
Nella memoria depositata il ricorrente chiede la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in ragione dell’intervenuta estinzione del procedimento di trattenimento amministrativo.
Il primo motivo è fondato in quanto la motivazione è apparente. Invero, il Giudice di pace si è limitato genericamente a rilevare che non emergevano ‘profili di manifesta illegittimità del decreto d’espulsione,
né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI’, e che sussistevano altresì i presupposti di cui al successivo art. 14.
Al riguardo, va osservato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente (Cass., n. 7090/22; n. 22598/18).
Nella specie, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente, o meramente apparente, avendo il Giudice di pace adoperato espressioni generiche e stereotipate, che escludono il rispetto del «minimo costituzionale ‘.
Il secondo motivo va considerato assorbito dall’accoglimento del primo, in ragione della sua priorità logica.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, considerando che non sussiste alcuna necessità di nuove indagini, a norma dell’art. 384 c.p.c.
Considerando la particolarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il decreto impugnato, compensando tra le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.