Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11234/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CAMPOBASSO n. 309/2020 depositata il 21 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
R.G. 11234/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 17/10/2024
C.C. 14/4/2022
MORTE UNICO DIFENSORE.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Campobasso intimò all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 9.249,55, a titolo di rimborso delle spese legali da lui sostenute per la difesa tecnica nell’ambito di un procedimento penale -nel quale era stato prosciolto -per fatti attinenti alla sua attività di medico dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale decreto ingiuntivo propose opposizione l’RAGIONE_SOCIALE e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 20 maggio 2015, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto gravame e nel giudizio si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2020 la Corte d’appello ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del secondo grado di giudizio.
Contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso ricorre NOME COGNOME con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso affiancato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità degli atti processuali e, in particolare, della sentenza impugnata perché emessa e pubblicata successivamente al decesso del difensore della parte istante, AVV_NOTAIO.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché pronunciata dalla Corte d’appello di Campobasso dopo la morte dell’AVV_NOTAIO, che era l’unico suo difensore sia in primo che in secondo grado.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha statuito più volte, con insegnamento ormai consolidato, che la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (cfr. ex multis la sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574 e l’ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002).
Le Sezioni Unite di questa Corte, d’altra parte, hanno stabilito che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo
del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).
Nel caso in esame risulta dagli atti che, precisate le conclusioni all’udienza del 16 gennaio 2019 e depositate le comparse conclusionali il 15 marzo 2019, l’AVV_NOTAIO, unico difensore dello COGNOME, venne a mancare il 25 marzo 2019, cioè prima che scadesse il termine per il deposito delle memorie di replica (8 aprile 2019) e circa un anno e mezzo prima della pronuncia della sentenza.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare l’appello nel pieno rispetto delle prerogative difensive.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza