Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30986/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3750/2018 depositata il 01/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Preliminarmente il Collegio rileva che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, apparente difensore del ricorrente, ha sporto denunciaquerela per falso materiale, affermando di non essere l’autore del ricorso in oggetto che, peraltro, per il suo contenuto offensivo dell’immagine dell’AVV_NOTAIO di controparte sarebbe stato altrettanto offensivo della sua professionalità e correttezza. In relazione alla Procura in calce al ricorso, asserisce trattarsi o di un falso materiale o comunque di un suo utilizzo illecito da parte di terzi a sua insaputa.
In conclusione, lo stesso legale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o la sua cancellazione dal ruolo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che i n data 11 agosto 2021, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è deceduto, come da certificato di morte allegato.
La controricorrente ha concluso per la nullità del ricorso per cassazione per mancanza di sottoscrizione da parte di un Avvocato (visto il disconoscimento mediante denuncia-querela operato dal l’AVV_NOTAIO) e la conseguente improcedibilità dello stesso.
RILEVATO CHE
A seguito del decesso dell’AVV_NOTAIO si deve rinviare la trattazione del ricorso con comunicazione alla parte personalmente dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 – 01).
Inoltre, il collegio ritiene necessario rinviare il ricorso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie visto l’evidente conflitto di interesse che si è determinato tra il ricorrente e l’AVV_NOTAIO COGNOME che ha sporto denuncia per la falsificazione della sua firma in calce alla procura o per l’ utilizzo illegittimo contro la sua volontà.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione alla pubblica udienza mandando alla cancelleria per la comunicazione alla parte personalmente della fissazione della udienza, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione