Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24433/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOMENOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2294/2022 depositata il 6 aprile 2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 7 ottobre 2022 propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2294 -2022 pubblicata il 6 aprile 2022 e pronunciata nei confronti di COGNOME Quest’ultimo non ha presentato difese.
Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza n. 2294/2022 della Corte d’Appello di Roma e di tutti gli atti processuali del giudizio R.G. 490/2017 successivi al decesso del difensore della RAGIONE_SOCIALE avv. NOME COGNOME avvenuto in data 20.9.2020. Deduce che l’avv., NOME COGNOME, unico difensore costituito della RAGIONE_SOCIALE, decedeva in data 20.09.2020, come da certificato di morte del 24 /02/2022, e che il giudizio proseguiva senza alcuna interruzione e senza la presentazione di ricorsi in prosecuzione o in riassunzione, nonché in assenza di alcuna costituzione o procura alle liti ad un nuovo difensore.
Successivamente al decesso del legale difensore della odierna ricorrente, infatti, si teneva l’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2021 a trattazione scritta con note di precisazione delle conclusioni depositate solo dalla difesa dell’appellato, sig. COGNOME che chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. La Corte d’Appello, in esito a tale richiesta, fissava l’udienza del 3.3.2022 con concessione del termine del 15.2.2022 per il deposito di note conclusive. La comparsa conclusionale era depositata dalla sola difesa del sig. COGNOME COGNOME e anche l’udienza per la decisione del 15 febbraio 2022 si teneva senza che alcuno comparisse per l’appellante RAGIONE_SOCIALE
Motivi della decisione
Il motivo è fondato. Gli atti e le attività processuali successivi al decesso dell’unico difensore della parte ricorrente, ivi compresa la sentenza, sono affetti da nullità per violazione dell’art. 301 c.p.c. La morte del difensore è una delle cause di interruzione immediata e automatica del processo, valevole dal giorno della sua verificazione, con conseguente nullità di tutti gli atti e di tutte le attività processuali successivi al verificarsi di tale evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto le altre parti e il giudice ( Sez. 3 -, Sentenza n. 1574 del 24/01/2020; Cass.Sez. III Cassazione civile, 20/11/2024, n.29921; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024 ) .
Alla luce di quanto sopra la Corte si cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/04/2025.
Il Presidente
NOME TRAVAGLINO