Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34058 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 32436-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 176/2020;
Oggetto l. 554/88 mobilità
volontaria
R.G.N. 32436/2020 Cron. Rep. Ud. 12/11/2024 PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, dipendente Inpdap e poi passato per mobilità volontaria tra enti all’Inps con decorrenza 1.11.2010, a unificare il proprio trattamento pensionistico totalmente entro la gestione AGO del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, in esso computando anche l’anzianità maturata alle dipendenze dell’Inpdap e senza alcun onere economico di ricongiunzione.
Riteneva la Corte d’appello che la disciplina fosse quella dell’art.6 l. n.554/88, valida pur dopo il 1998, nonostante l’art.18 d.lgs. n.80/98 più non richiamasse tale norma, e dovendo intendersi tale omesso richiamo come limitato alla impossibilità di esercitare il diritto d’opzione contemplato dallo stesso art.6.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per cinque motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
L’Ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.35 d.lgs. n.29/93 in relazione all’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale. La Corte avrebbe applicato l’art.6 l. n.554/88 grazie al richiamo ad esso fatto dall’art.35 d.lgs. n.29/93, norma però non più in vigore al tempo del passaggio tra enti effettuato dal dipendente.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.35 d.lgs. n.29/93, per avere la Corte applicato l’art.6 l. n.554/88 al caso di un dipendente passato da Inpdap a Inps, mentre l’art.6 regola la sola mobilità tra enti locali.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.6 l. n.554/88, 6 l. n.29/79, e 3, co.2 d.P.R. n.104/93 in relazione all’art.14 delle disposizioni sulla legge in generale. La Corte non avrebbe considerato che la ricongiunzione senza oneri economici dei periodi assicurativi era prevista per il solo caso di soppressione dell’ente di provenienza, mentre nel caso di specie la mobilità si attuò non a causa della soppressione dell’Inpdap, che avvenne solo in seguito.
Con il quinto motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.33 d.lgs. n.165/01, per non avere la Corte applicato l’art.33 d.lgs. n.165/01 in luogo dell’abrogato art.35 d.lgs. n.29/93.
I cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi
sono infondati sebbene vada corretta la motivazione della sentenza impugnata.
In fatto è pacifico che COGNOME transitò per mobilità volontaria dall’Inpdap all’Inps a far data dall’1.11.2010 senza che tale trasferimento sia dipeso da soppressione dell’Inpdap (la quale si avrà nel dicembre 2011).
Ciò posto, alla data dell’1.11.2010 l’art.6 l. n.554/88 non era più in vigore.
La l. n.554/88 nacque come legge a vigenza temporale predefinita, poiché limitata (art.1, co.1; art.3, co.1 e 2) alle sole assunzioni di personale presso la p.a. da effettuarsi nel 1989. Le assunzioni potevano effettuarsi a condizione che operasse la mobilità tra enti (art.1, co.4); sotto il profilo previdenziale, la mobilità era regolata dall’art.6; tale norma si riferiva dunque non in generale alla mobilità tra enti, bensì ai ‘soli processi di mobilità previsti dalla presente legge’, in funzione delle assunzioni per l’anno 1989. La vigenza temporale delle assunzioni, e quindi del regime di mobilità, fu prorogata per un anno (d.l. n.413/89) e per un ulteriore anno (l. n.407/90). Il d.lgs. n.29/93, all’art.35, co.6, incise ulteriormente sulla durata temporale dell’art.6 l. n.554/88, prevedendo che alla mobilità tra enti continuasse ad applicarsi il regime pensionistico dettato dall’art.6 (‘ Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita è disciplinato dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo ‘).
La vigenza temporale dell’art.6, prorogata dal d.lgs. n.29/93, è però venuta meno con il d.lgs. n.80/98, entrato in vigore il 23.4.1998, e dunque prima della procedura di mobilità che ha interessato l’odierno
contro
ricorrente. L’art.18 d.lgs. n.80/98, modificando l’art.33 d.lgs. n.29/93, disciplinò la mobilità tra enti senza fare più alcun richiamo all’art.6 l. n.554/88.
Al contempo, il precedente testo dell’art.35, co.6 d.lgs. n.29/93 venne modificato dall’art.20 d.lgs. n.29/98, con una norma del tutto diversa, non più sulla mobilità volontaria ma sulla mobilità collettiva per eccedenza di personale.
Il pregresso regime dell’art.35 d.lgs. n.29/93 fu dunque sostituito dall’art.33 d.lgs. n.29/93, che, ai commi 2 e 3, stabiliva: ‘ 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.”
L’art.6 l. n.554/88, nato come norma a vigenza temporale predefinita siccome correlata alle sole assunzioni del 1989, sebbene poi estesa alle assunzioni per anni successivi, ha dunque cessato di essere in vigore dal momento in cui (23.4.1998) il d.lgs. n.98/80 non lo ha più richiamato per il futuro, affidandosi ad un regime di contrattazione collettiva.
Secondo la Corte d’appello, l’art.18 d. lgs. n.80/98, nel suo mancato richiamo all’art.6 l. n.554/88, avrebbe in realtà inteso significare che non potesse più essere applicabile il solo regime del diritto di opzione.
L’affermazione non è condivisibile.
Secondo il disposto dell’art.6 l. n.554/88:
‘ 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell’amministrazione o dell’ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L’opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29
(omissis)’.
S’intende che l’art.6 l. n.554/88 non conteneva solo la disciplina dell’opzione, prevista al primo comma, bensì anche la disciplina generale della iscrizione d’ufficio all’ente pubblico di destinazione combinata alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso l’ente di provenienza. Tale ricongiunzione, poi, in deroga alla disciplina al regime ordinario della l. n.29/79 era operata d’ufficio e senza oneri economici, mercè il richiamo all’art.6 l. n.29/79, secondo il quale:
‘In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di
destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.’
Ora, il mancato richiamo da parte dell’art.18 d.lgs. n.80/98 all’art.6 l. n.554/88 non può essere inteso come limitato ad una sola parte del contenuto normativo della disposizione, anziché all’interezza di questa. Secondo quanto già detto, infatti, il testo dell’art.35 d.lgs. n.29/93 fu riscritto con una norma relativa alla mobilità collettiva, mentre la mobilità volontaria venne ex novo disciplinata dall’art.33.
Il legislatore del 1998, non menzionando più alcun richiamo all’art.6 l. n.554/88, ha inteso porre fine al relativo regime.
Ciò posto, nell’intento di individuare quale sia la disciplina applicabile al rapporto previdenziale in questione, occorre innanzitutto dire che si tratta di mobilità volontaria regolata dall’art.30 d.lgs. n.165/01.
Al tempo del trasferimento, operante a far data dall’1.11.2010, era già in vigore il comma 2quinquies del medesimo art.30, in base al quale
‘al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti’.
La norma attrae il regime giuridico esclusivamente al trattamento previsto per l’ente di destinazione, sicché, anche per il periodo pregresso, viene meno il trattamento dell’ente di provenienza, sostituito da quello di destinazione.
La norma è riferita al rapporto di lavoro ma ha immediato riflesso sul rapporto previdenziale. Nel momento in cui, infatti, il rapporto di lavoro presso l’Inps resta regolato
esclusivamente dal regime di diritto privato, a tale rapporto accede quello previdenziale, anch’esso attratto non più al regime dei pubblici dipendenti assicurati presso l’Inpdap, ma al regime dell’AGO. E ciò in via esclusiva, cioè anche con riguardo al periodo pregresso alla mobilità volontaria, la quale non reca alcuna soluzione di continuità al rapporto. Questo, non essendo mai stato interrotto, viene considerato un unicum sia sotto il profilo lavoristico, sia sotto quello previdenziale, regolato non in parte qua dal regime pubblicistico dell’ente di provenienza e in parte qua dal regime privatistico dell’ente di destinazione, ma esclusivamente e interamente da quest’ultimo.
Che la portata applicativa dell’art.30, co.2quinquies d.lgs. n.165/01 sia tale da riguardare anche il rapporto previdenziale, emerge dai successivi d.P.C.m del 26.6.2015 e d.P.C.m. del 30.11.2023, tutti posteriori alla mobilità del controricorrente, ma in grado di confortare l’esegesi sopra condivisa dal collegio.
Entrambi i regolamenti, emanati in attuazione dell’art.29-bis d.lgs. n.165/01, fanno riferimento (art.3) anche al trattamento previdenziale, disponendo per la mobilità volontaria il richiamo all’art. 30, co.2quinquies e, per quella non volontaria, la facoltà di optare per il trattamento previdenziale dell’ente di provenienza. Emerge in modo chiaro che tale facoltà d’opzione non è data per la mobilità volontaria, la quale è attratta esclusivamente al regime previdenziale dell’ente di destinazione, proprio a mente dell’art.30, co.2quinquies.
Proprio l’art.30, co.2quinquies costituisce così la fonte normativa, diversa da quella invocata dal
contro
ricorrente e dalla sentenza impugnata, legittimante una ricongiunzione d’ufficio del precedente rapporto previdenziale presso l’Inpdap al nuovo rapporto previdenziale presso l’Inps; ricongiunzione che, in deroga alla l. n.29/79, avviene d’ufficio e senza onere economico.
In definitiva, conforme a diritto si mostra la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, sebbene previa correzione della motivazione nei sensi di cui sopra.
Le spese sono compensate attesa la novità della questione.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.