Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1031/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 686/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Oggetto: Pubblico impiego – mobilità volontaria – inquadramento
NOME COGNOME, già in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE e passata per mobilità volontaria alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva agito innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del trattamento deteriore riconosciutole dall’RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto la condanna di quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive nonché la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’inquadramento nella fascia retributiva F5 (corrispondente al trattamento economico già in godimento) ovvero in subordine F4 .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva la domanda evidenziando che il trattamento complessivo riconosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE era superiore di euro 2.000,00 di rispetto a quello precedente. Riteneva che correttamente l’RAGIONE_SOCIALE avesse tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘indennità di amministrazione (prevista per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non anche per quelli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) trattandosi di indennità erogata in misura fissa ed indipendentemente da ogni valutazione meritocratica.
La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Torino.
La Corte territoriale premetteva che in caso di mobilità volontaria doveva essere applicato il divieto di reformatio in peius nel senso che il trattamento goduto dal dipendente prima del passaggio doveva essere mantenuto attraverso l’erogazione di un assegno ad personam .
Evidenziava che, nello specifico, il confronto andava effettuato tenendo conto del complessivo trattamento economico riconosciuto presso l’RAGIONE_SOCIALE (e non solo, dunque, RAGIONE_SOCIALE retribuzione tabellare) e perciò considerando anche l’indennità di amministrazione in precedenza goduta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Assumeva che non potesse costituire titolo il diverso trattamento riconosciuto ad altro dipendente (Ferina) nel corso di una successiva procedura.
Riteneva che non assumesse rilievo la previsione contenuta nel dpcm del 26/6/2015 ed espressamente riferita alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore di tale decreto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il P .G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, n. 3, cod. proc. ci. Avuto riguardo agli artt. 30 e 45 d.lgs. n. 165/2001, all ‘ art. 137 del T.U. RAVA e del c.c.n.l. 2008/2009.
Deduce che, se è vero che l ‘ indennità di amministrazione percepita presso l ‘ amministrazione cedente deve essere considerata aifini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno ad personam, ragionando a contrario, tale indennità, se prevista solo dall ‘ amministrazione di destinazione non deve essere considerata ai fini RAGIONE_SOCIALE parametrazione del trattamento retributivo.
Richiama a sostegno di detta prospettazione il decreto del presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 26 giugno 2015 oltre che la finalità di favorire la mobilità sottesa allo stesso.
Censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che tra le parti non vi fosse contrasto in merito ai dati contabili riportati nella sentenza di primo grado. Rileva che tali dati, formalmente corretti e rispondenti a quanto risultante dai contratti collettivi, erano errati nella parte in cui avevano ricompreso nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALE retribuzione corrisposta dal datore di lavoro cessionario anche l ‘ indennità di amministrazione per complessivi euro 8.556,80.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Rileva che la Corte territoriale ha non ha preso in considerazione circostanze evincibili dalla documentazione versata in atti e così dalla circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dipartimento Funzione Pubblica del 5 aprile 2011, n. 22705 in tema di mobilità volontaria intercompartimentale oltre che dal Decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 26 giugno 2015.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Si discute nella fattispecie in esame di una mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
La questione riguarda il trattamento economico da riconoscersi presso l ‘ Amministrazione di destinazione ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione eventuale RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno ad personam .
Risulta dalla sentenza impugnata che il confronto è stato fatto in questo modo: si è individuato, da una parte, il trattamento economico goduto dalla RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE (retribuzione tabellare + tredicesima mensilità) e, dall ‘ altra, il trattamento economico da godere presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (retribuzione tabellare + tredicesima + indennità di amministrazione + indennità di vacanza contrattuale).
Orbene, è fondato il rilievo nella parte in cui lamenta che la comparazione non sia avvenuta sulla base di dati omogenei.
In effetti non viene in rilievo il principio affermato da questa Corte nei precedenti secondo il quale: ‘In tema di passaggio di personale da un’ amministrazione all ‘ altra, l ‘ assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento
economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già RAGIONE_SOCIALE singole voci che compongono la retribuzione, sicché l’indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo RAGIONE_SOCIALE‘ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno’ (Cass., 24 luglio 2017, n. 18196; Cass., Sez. Un., 13 luglio 2005, n. 14698).
Più precisamente è stato chiarito che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 ‘ riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, RAGIONE_SOCIALEo stesso ente, a seconda RAGIONE_SOCIALE provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto ‘ (Cass. 13 aprile 2023, n. 9874; Cass. 5 gennaio 2017, n. 169).
Nel caso qui all’esame non risulta esservi stata alcuna corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di amministrazione presso l’Amministrazione di provenienza o per lo meno non risulta che alcuna indennità di tale tipo sia stata considerata ai fini del raffronto.
Ed allora se si doveva comparare il trattamento considerando l ‘ indennità di amministrazione prevista nel c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE (trattamento afferente alla prestazione effettivamente resa e ricollegato al servizio prestato) occorreva anche considerare quelle indennità specifiche del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE ove eventualmente corrisposte (ad esempio indennità di ateneo).
Del resto i requisiti di fissità e continuità connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione di appartenenza; ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio RAGIONE_SOCIALE irriducibilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione non è sufficiente per escludere l ‘ operatività RAGIONE_SOCIALE garanzia che l ‘ emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo necessario effettuare la comparazione sulla base di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo RAGIONE_SOCIALE mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita.
7. Non diversamente questa Corte ha affermato (cfr. ex multis Cass. 26 aprile 2018, n. 10145) con riguardo al passaggio diretto dal RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 ritenendo che lo stesso, riconducibile all ‘ istituto civilistico RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto, è caratterizzato dalla conservazione
RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l ‘ amministrazione di provenienza con la conseguenza che, nella determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno ‘ ad personam ‘ , dovuto al dipendente, va inclusa la ‘ retribuzione personale docente ‘ , in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso sia finalizzato alla valorizzazione professionale RAGIONE_SOCIALE funzione docente (non più svolta presso il RAGIONE_SOCIALE di destinazione).
Insomma, la comparazione andava effettuata per categorie omogenee (trattamento base + compensi fissi e continuativi prima e dopo). Diversamente, non poteva essere considerato solo l ‘ incremento a titolo di indennità di amministrazione percepito presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in mancanza di un corrispondente elemento di raffronto) al fine di farne derivare una valutazione di congruità del trattamento economico complessivamente riconosciuto tale da neutralizzare l ‘ assegno ad personam .
La ratio RAGIONE_SOCIALE mobilità volontaria è quella di favorire lo spostamento di personale verso quelle Amministrazioni in carenza di organico e per tale ragione non in grado di garantire le funzioni istituzionali ad esse affidate e quindi di realizzare una migliore distribuzione del personale con recupero RAGIONE_SOCIALE efficienza RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione. Essa come effetto naturale il mantenimento del trattamento economico in godimento, fermo il diritto a percepire quelle indennità accessorie proprie RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione di destinazione.
Come da questa Corte pure già affermato (Cass. 25 luglio 2017, n. 18299) in caso di passaggio da una Amministrazione ad un ‘ altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni ‘ ad personam ‘ attribuiti al fine di rispettare il divieto di ‘ reformatio in peius’ del trattamento economico acquisito, tra dipendenti RAGIONE_SOCIALEo stesso ente, a seconda RAGIONE_SOCIALE provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione cessionaria.
Questo vuol dire che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria (indennità di amministrazione) previste (solo) presso l ‘ Amministrazione di destinazione non esclude il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno ad personam , riassorbibile.
Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d ‘ appello di Torino che, in diversa
composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.