Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11361/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE e domiciliata per legge presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 1031/2018, pubblicata il 15 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, in servizio presso il TAR Emilia-Romagna, hanno adito il Tribunale di Bologna conte stando l’inquadramento operato il 1° giugno 2014 dall’attuale datore di lavoro in esito a detta procedura in quanto non erano state considerate le progressioni orizzontali da loro acquisite nelle amministrazioni di provenienza.
Esse hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a essere inquadrate, con la menzionata decorrenza, rispettivamente nell’Area II, posizione economica F4, nell’Area II, posizione economica F6 e nell’Area III, posizione economica F3, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 912/2015, ha accolto il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituite.
NOME COGNOME si è costituita e ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1031/2018, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale.
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difese con controricorso e hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 1, 2 bis e 2 quinquies, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto 6, 9, 11, 12 e 13 del CCNL 2006/2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNL, in relazione all’art. 63, comma 5, d.lgs. n. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La P.A. rileva che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto che, in assenza di specifiche tabelle di equiparazione sulla base dei criteri stabiliti dal Segretario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.A. con decreto n. 3 del 2014, l’inquadramento originario delle controricorrenti avrebbe chiaramente migliorato il loro trattamento economico complessivo.
Inoltre, sarebbe stato rispettato il principio in base al quale la fascia retributiva di inquadramento non avrebbe potuto essere superiore allo stipendio base/iniziale erogato dalla P.A. di provenienza, come si sarebbe ricavato dal principio di invarianza finanziaria di cui all’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001.
In particolare, non avrebbe potuto essere accolta la tesi delle controricorrenti, che avrebbero atomizzato le singole voci stipendiali quando, invece, la retribuzione di provenienza avrebbe dovuto essere considerata nel suo complesso, senza valutare, però, le progressioni economiche e la retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA).
Così operando, infatti, si sarebbero verificate gravi iniquità all’interno RAGIONE_SOCIALE P.A. di destinazione e vi sarebbe stato un aggravio di spesa per la stessa P.A.
Soprattutto la RIA non avrebbe potuto essere conservata, quale voce retributiva a sé stante.
Peraltro, la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez. L, 30875 del 22 dicembre 2017.
Del tutto inconferente sarebbe stato, poi, il richiamo al DPCM del 26 giugno 2015, che avrebbe potuto essere applicato solo alle procedure di mobilità successive alla sua emanazione.
La doglianza non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre ricostruire la vicenda.
La controversia trae origine da una procedura di mobilità volontaria alla quale le controricorrenti avevano partecipato.
Una volta completata detta procedura, con esito per loro positivo, si è posto il problema di inquadrare le dipendenti in questione all’interno RAGIONE_SOCIALE P.A. di destinazione.
Nessuna contestazione vi è in ordine all’area individuata, mentre è oggetto di lite la determinazione dei livelli economici.
La questione è sorta perché, all’epoca, non erano state ancora approvate le tabelle di equiparazione dei livelli fra i diversi comparti interessati.
Pertanto, la P.A. di destinazione ha assunto, come parametro di riferimento per effettuare detta equiparazione, lo stipendio base del RAGIONE_SOCIALE di provenienza delle lavoratrici e quello del RAGIONE_SOCIALE Ministeri.
Per l’esattezza, al momento RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE procedura, NOME COGNOME era Assistente alle attività amministrative e contabili del Comune di Bologna, Categoria C, posizione economica C3 (RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME era Assistente alle attività amministrative e contabili del Comune di Bologna, Categoria C, posizione economica C5 (stesso RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME), e NOME COGNOME era Collaboratore amministrativo professionale presso l’RAGIONE_SOCIALE Bologn a- RAGIONE_SOCIALE, Categoria D, posizione economica D3 (RAGIONE_SOCIALE).
La menzionata equiparazione è avvenuta riconoscendo, invece, alle controricorrenti, in base alle tabelle del CCNL del RAGIONE_SOCIALE Ministeri, rispettivamente:
a NOME COGNOME, l’inquadramento come Assistente amministrativo, Area II, posizione economica F3;
a NOME COGNOME, quello come Assistente amministrativo, Area II, posizione economica F3;
a NOME COGNOME, quello come Funzionario amministrativo, Area III, posizione economica F1.
Le dipendenti contestano tale riconoscimento, sostenendo che, pur essendo esatta l’Area individuata, avrebbero dovuto essere riviste le posizioni economiche.
Per l’esattezza, NOME COGNOME avrebbe dovuto essere considerata come appartenente all’Area II, posizione economica F4, NOME COGNOME sarebbe dovuta rientrare nell’Area II, posizione economica F6, e NOME COGNOME avrebbe dovuto essere inserita nell’Area I II, Posizione economica F1.
La lite concerne la composizione del parametro di riferimento utilizzato dall’Amministrazione di destinazione per effettuare l’equiparazione.
Infatti, la P.A. ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE retribuzione relativa alla posizione economica iniziale delle dipendenti nell’Amministrazione di provenienza, escludendo, quindi, le maggiorazioni da loro conseguite, nel tempo, in virtù delle progressioni economiche avvenute e RAGIONE_SOCIALE RIA a loro riconosciuta.
In questo modo, essendo stato preso in esame uno stipendio tabellare più basso, in quanto depurato degli incrementi ottenuti negli anni all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa Area, l’equiparazione era avvenuta con un livello economico inferiore all’interno RAGIONE_SOCIALE P.A. di destinazione.
Parte ricorrente sostiene la legittimità del suo operato sul presupposto che, comunque, il trattamento economico complessivo delle controricorrenti sarebbe migliorato.
Inoltre, sarebbe stato rispettato il principio in base al quale la fascia retributiva di inquadramento non poteva essere superiore allo stipendio base/iniziale erogato dalla P.A. di provenienza, come si sarebbe potuto evincere dal principio di invarianza f inanziaria di cui all’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001.
D’altronde, la tesi portata avanti dalle dipendenti avrebbe comportato, ad avviso RAGIONE_SOCIALE P.A., una atomizzazione delle singole voci stipendiali quando, invece, la retribuzione di provenienza avrebbe dovuto essere considerata nel suo complesso, con il rischi o di generare gravi iniquità all’interno dell’Amministrazione di destinazione e di produrre un aggravio di spesa.
Soprattutto la RIA non avrebbe potuto essere conservata, quale voce retributiva a sé stante, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua natura.
Inoltre, la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez. L, 30875 del 22 dicembre 2017.
Del tutto inconferente sarebbe stato, infine, il richiamo al d.P.C.M. del 26 giugno 2015, che avrebbe potuto essere applicato solo alle procedure di mobilità successive alla sua emanazione.
Si tratta di considerazioni che solo in parte possono essere condivise.
Indubbiamente, il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 non può regolare la presente vicenda, se non altro perché l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE stesso prescrive che le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si ap plicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del detto DPCM.
Sul punto, quindi, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello va corretta ex art. 384, u.c., c.p.c.
Per il resto, si osserva che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ‘
L, n. 86 del 7 gennaio 2021).
Ne deriva che non assume alcun valore il fatto che la retribuzione complessiva percepita presso la P.A. di destinazione sia, in concreto, superiore a quella ricevuta dalla P.A. di provenienza.
Sostiene ancora parte ricorrente, nel suo atto di impugnazione, che la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria, in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez. L, n. 30875 del 22 dicembre 2017.
Si tratta di una censura inammissibile, atteso che il contenuto dei contratti individuali di lavoro non è stato riportato nel ricorso e non emerge dalla sentenza impugnata.
Per ciò che concerne la RIA, o retribuzione individuale di anzianità, si osserva che questa è istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio e preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione.
Nel 1990, in particolare, è stato aggiunto anche un ulteriore beneficio economico, ossia la Maggiorazione Retribuzione individuale di Anzianità (art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990).
La Maggiorazione RAGIONE_SOCIALE RIA è stata attribuita agli impiegati che avevano almeno 5 anni di servizio utile tra il 1988 e il 1990 e, nel caso gli anni maturati fossero 10 o 20, la Maggiorazione è stata raddoppiata o quadruplicata.
La RIA è, quindi, un beneficio previsto ormai per un numero definito di dipendenti, in genere regolato anche dalla contrattazione collettiva, che è divenuto, per i suoi titolari, parte del trattamento fisso.
Si tratta di un importo dovuto, ove ciò sia stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in maniera stabile per il semplice fatto RAGIONE_SOCIALE durata del servizio prestato.
La normalità RAGIONE_SOCIALE corresponsione RAGIONE_SOCIALE RIA non comporta, però, che la P.A. di destinazione dovesse considerarla, ai fini dell’inquadramento delle controricorrenti.
Infatti, il criterio scelto dalla P.A. ricorrente (il quale non è oggetto di contestazione nella presente sede, con la conseguenza che, sul punto, si è ormai formato il giudicato) per inserire nella propria organizzazione le controricorrenti è rappresentato dall’utilizzo, come parametro di riferimento tendenziale, RAGIONE_SOCIALE stipendio tabellare spettante nell’amministrazione di appartenenza alle controricorrenti.
La RIA rientra nel trattamento economico del dipendente, ove facente parte RAGIONE_SOCIALE sua retribuzione con carattere di certezza nell’ an e nel quantum in forza RAGIONE_SOCIALE legge o RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento al momento del detto inquadramento (Cass., Sez. L, n. 4316 del 19 marzo 2012).
Non è, invece, una componente RAGIONE_SOCIALE stipendio tabellare (come rilevato, in giurisprudenza, da Cass., Sez. L, n. 21973 del 10 settembre 2018, e da Cass., Sez. L, n. 14142 dell’ 8 luglio 2015), che indica
3) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di procedur e di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti d i differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare
da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest’ultima P.A. , ma non RAGIONE_SOCIALE RIA loro spettante ‘.
Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta a pagare il detto contributo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 23