Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24576 Anno 2024
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Civile Ord. Sez. L Num. 24576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29369-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimate – avverso la sentenza n. 781/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2019 R.G.N. 5701/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 5 aprile 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
R.G.N. 29369/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
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Vetere e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEe istanti ad essere inserite, con il punteggio effettivo, a pettine e non in coda per il biennio 2009/2011 nelle graduatorie permanenti AT;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la tesi del RAGIONE_SOCIALE per la quale la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41/2011 avrebbe travolto l’intero meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in coda , ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali e leggendo la predetta sentenza in termini tali da considerare, viceversa, sussistente il diritto del docente ad essere inserito in più graduatorie provinciali nel rispetto del principio di libera circolazione RAGIONE_SOCIALEe persone sul territorio nazionale e sulla base del principio meritocratico ovvero secondo la regola ordinamentale prescelta dal legislatore data dall’inserimento ‘a pettine’ dei docenti nelle graduatorie; che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale le originarie istanti, pur intimate, non hanno svolto difesa alcuna.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 401, d.lgs. n.297/1994, 1, comma 605, l. n. 296/2006 e 30, l. n. 87/1953, imputa alla Corte territoriale il travisamento RAGIONE_SOCIALE‘intero quadro normativo, perché, si assume, la declaratoria di incostituzionalità aveva travolto l’intero meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in coda , ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali, in effetti non più ammessa dal successivo D.M. n. 44/2011, con
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conseguente inconfigurabilità del diritto RAGIONE_SOCIALEe istanti all’inserimento in più graduatorie;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. e del D.M. n. 42/2011, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘eccepita carenza di interesse all’azione conseguente al mutato quadro normativo impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in più graduatorie provinciali;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 41/2011 la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, lungi dal travolgere, come qui ribadito dal RAGIONE_SOCIALE, l’intero quadro normativo, è intesa a sancire la conservazione, all’esito RAGIONE_SOCIALEa trasformazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione in base al criterio meritocratico (ovvero in base all’effettivo punteggio e così secondo il criterio ‘a pettine’), derivandone la non pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘eccepita c arenza di interesse ad agire sempre fondata sul disconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale;
che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva; non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
(Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.6.2024