Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19912 Anno 2025
INPS;
-intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia n. 249/2020 pubblicata l’11 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Civile Ord. Sez. L Num. 19912 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7938/2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME collaboratore professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambito del personale di vigilanza e ispezione dell’AUSL Rimini, cad. D/D3 -Comparto SSN è stato trasferito nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, ove è stato inquadrato nel profilo professionale di Ispettore tecnico, area terza, fascia retributiva F1, del comparto Ministeri.
Egli ha adito il Tribunale di Vicenza per chiedere l’accertamento del suo diritto a essere inquadrato nella fascia retributiva F3 e a percepire le relative differenze retributive.
Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza non definitiva n. 203/2016, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’inquadramento nell’area III, fascia retributiva F4, disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione del credito.
Con sentenza definitiva n. 81/2017 ha condannato la P.A. a pagare in favore del ricorrente € 28.644,99.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha proposto appello.
La Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 249/2020, ha accolto l’appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente contesta la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c.
Egli rappresenta che la corte territoriale non avrebbe considerato la ratio dell’art. 29 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concernente la mobilità intercompartimentale e attuato tramite il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 e che, in realtà, nel ricorso di primo grado sarebbe stato domandato il riconoscimento della fascia retributiva ritenuta di giustizia.
La censura è inammissibile.
Infatti, dalla lettura del ricorso di primo grado, sempre possibile venendo in rilievo un vizio c.d. in procedendo , si evince che il ricorrente aveva chiesto esplicitamente il riconoscimento della posizione economica F3.
Il riferimento alla ‘diversa misura ritenuta di giustizia’, in effetti presente al punto 1 delle conclusioni, non rileva, in quanto si riferisce, con evidenza, all’entità del richiesto assegno ad personam e non all’individuazione della menzionata posizione economica.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis, come attuato dal d.P.C.M. del 26 giugno 2015, e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Egli afferma che la corte territoriale avrebbe errato a negare l’applicazione, nella specie, del d.P.C.M. del 26 giugno 2015, sul presupposto che esso non avrebbe potuto regolare una procedura di mobilità che, come nel caso in esame, si era ormai conclusa nel 2010.
A suo avviso il menzionato d.P.C.M. sarebbe stato solo applicativo del citato art. 29 bis e, comunque, avrebbe dovuto sin da subito trovare applicazione ai contratti del pubblico impiego in corso.
In ogni caso, il d.P.C.M. avrebbe dovuto essere impiegato in via analogica, dovendo il livello economico corrispondente fra i due reparti essere individuato ‘sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento economico fondamentale (tabellare) del comparto di provenienza rispetto a quello di destinazione’.
Avrebbe assunto rilievo anche la tabella B del 23 gennaio 2009 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione del CCNL Ministero del
Lavoro 14 settembre 2007 ove, alla fascia retributiva C2 del precedente CCNL 1998-2001, sarebbe corrisposta quantomeno la fascia F3.
Le mansioni da lui esercitate avrebbero, comunque, dovuto essere ricondotte al livello economico F3, in base alla declaratoria dei contenuti professionali di cui al citato CCNL del 4 agosto 2009.
La censura è parzialmente fondata.
Il ricorrente chiede, in pratica, il riconoscimento di una posizione economica superiore, pari a F3, rispetto a quella, F1, attribuitagli dal Ministero di destinazione in seguito all’espletamento di procedura di mobilità c.d. interdipartimentale ex. art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.
Egli fonda la sua pretesa sul d.P.C.M. del 26 giugno 2015, adottato in applicazione del disposto dell’art. 29 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale, nel testo ratione temporis rilevante, ‘
Al riguardo, la giurisprudenza ha con chiarezza affermato il principio, che si intende qui confermare, in base al quale, nelle ipotesi di mobilità volontaria, il giudice è pienamente legittimato a compiere la verifica, nel quadro della disciplina legale e contrattuale dell’amministrazione di destinazione, al fine di individuare quale sia la qualifica maggiormente corrispondente a quella posseduta dal lavoratore precedentemente al trasferimento (Cass., SU, n. 503 del 2001; Cass., n. 14124 del 2015; Cass., n. 3064 del 2016).
La verifica della corrispondenza tra la categoria professionale e la posizione economica possedute presso il Servizio sanitario nazionale in origine e presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali poi deve essere operata, quindi, in base alle discipline collettive dei due enti interessati.
Ciò tenendo conto del disposto dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel testo rilevante nella specie, prescrive che ‘
le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base, quindi, delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie.
Per l’esattezza, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera; del resto, l’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione strisciante del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area (Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021).
Siffatta individuazione può avvenire, successivamente, nel rispetto del principio, sopra riportato, della necessità che vi sia una corrispondenza di anche valutando la prossimità degli importi
del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione.
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corrispondenza
‘sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento economico fondamentale (tabellare) del comparto di provenienza rispetto a quello di destinazione’.
La Corte d’appello di Venezia non aveva, quindi, alcun obbligo di utilizzare le dette tabelle.
Essa aveva, però, il dovere di accertare, come prima cosa, la corrispondenza di alla
tabella B del 23 gennaio 2009 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione del CCNL Ministero del Lavoro 14 settembre 2007 ove, alla fascia retributiva C2 del precedente CCNL 1998-2001, sarebbe corrisposta quantomeno la fascia F3, avendo il giudice del merito chiarito che tale trasposizione avrebbe riguardato solo il passaggio tra vecchio e nuovo sistema di classificazione all’interno del CCNL Ministeri e non l’equiparazione tra posizioni economiche previste dal CCNL SSN e CCNL Ministeri.
Estremamente generica è, infine, la contestazione correlata alla declaratoria dei contenuti professionali di cui al CCNL del 4 agosto 2009.
Il ricorso è accolto, limitatamente al secondo motivo, nei termini di cui motivazione, inammissibile il primo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‘In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale prevista dal d.P.C.M. 26 giugno 2015 sono applicabili alle sole procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto’;
‘In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera’;
le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione confrontando, innanzitutto, i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie; nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di l’individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, successivamente, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione’.
La Corte,
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della