Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13462-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 165/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.13462/2019
COGNOME
Rep.
Ud.20/03/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 19 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, insegnant e di sostegno immessa in ruolo per effetto della legge n. 107/2015, a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2017/2018 giacché il vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno era stato superato conteggiando l’insegnamento preruolo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la non conformità della disciplina di cui all’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 – che preclude la partecipazione dei docenti di sostegno al piano straordinario di mobilità per il passaggio su posto comune, in quanto non immessi nel ruolo organico di sostegno da almeno un quinquennio, senza che possano in alcun modo valutarsi le docenze svolte su posto di sostegno prima dell’immissione in ruolo -ai principi dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla clausola 4;
che il giudice d’appello ha escluso che possa costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità ‘ex ante’, funzionale al conseguimento delle finalità formative in favore di persone particolarmente svantaggiate che, a detta dell’Amministrazione, i soli docenti di ruolo possono garantire, dovendosi al contrario riconoscere che proprio l’impiego di personale non di ruolo assunto reiteratamente a termine ha consentito il raggiungimento di dette finalità;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Urbino;
che la controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendosi escludere il carattere discriminatorio della norma per risultare la disparità di trattamento obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno le cui conoscenze specialistiche corroborate dall’esperienza sono le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili ed il loro diritto allo studio ;
che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui ‘ In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo, che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni, va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE ‘ ; che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
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che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge da corrispondersi all’avvocato NOME COGNOME antistatario.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025