Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32631 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32631 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30537/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legis in Roma, INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di Milano n. 457/2018 pubblicata il 5 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 1231/17, ha ordinato al RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A/S 2016/17, di valutare, nella graduatoria per la mobilità A/S 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto da NOME COGNOME in istituto scolastico paritario dall’A/S 1983/84 all’A/S 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l’effetto, di attribuirle, nella graduatoria per la mobilità, i 96 punti corrispondenti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa sede di servizio, con assegnazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente presso un’istituzione scolastica nell’ambito territoriale Puglia 0014.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 457/18, ha integralmente accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha depositato il 26 luglio 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., che risulta notificato alla P.A. controricorrente nella stessa data.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., essendosi consolidata la giurisprudenza in materia dopo l’inizio del contenzioso in esame.
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, considerato l’esito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione