Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7354 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 13562-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1497/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 1155/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13562/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/02/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza del 22 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, comma 98, lett. c, l. n. 107/2015, di ottenere, all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2016 relativa alla fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2016/2017 di cui all’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, l’assegnazione all’ambito RAGIONE_SOCIALE Lazio 0021 (Latina) più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e comunque inserito, con Frosinone e Roma, fra quelli richiesti nella domanda di mobilità, stante l’illegitti mità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione disposta dal RAGIONE_SOCIALE presso l’ambito RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO-Provincia di RAGIONE_SOCIALE, mai richiesto, per la preferenza accordata sul posto nel Lazio ad altri docenti collocati nella graduatoria nazionale in posizione deteriore con un minore punteggio.
-La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’interpretazione operata dal primo giudice privilegiando in base alla regola di ermeneutica contrattuale posta dall’art. 1362 c.c. data dal riferimento al senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole giungendo così a concludere che, nel quadro di una procedura del tutto peculiare conseguente al piano di assunzioni straordinario previsto dalla l. n. 107/2015, l’assegnazione in sede
provvisoria da operarsi, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo, attribuendo priorità al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza indicato dai docenti candidati non è lesivo del principio meritocratico alla base del pubblico concorso e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sicché quella disciplina deve interpretarsi nel senso che a quell’assegnazione non debba procedersi secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito RAGIONE_SOCIALE, dovendosi invece formare plurime e distinte graduatorie riferite al medesimo ambito RAGIONE_SOCIALE secondo la scala di preferenza risultante dalle indicazioni di ciascun candidato, a comprendere, cioè, distintamente, una prima graduatoria, tutti i candidati ch e quell’ambito RAGIONE_SOCIALE hanno indicato come primo e, a seguire, quelle comprendenti i candidati che abbiano espresso la stessa preferenza in via successiva.
-Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso le Amministrazioni intimate.
-La Procura AVV_NOTAIO ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 15, 96, 98 lett. c, e 108 l. n. 107/2015, 3 e 6 e RAGIONE_SOCIALE‘allegato 1 del CCNI sulla mobilità RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2016, relativamente alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa fase C del piano di assunzioni, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ministeriale n. 241/2016 e del D.M. n. 356/2014, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva per aver dato rilevanza, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura seguita dal RAGIONE_SOCIALE per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre di fascia C, all’ordine di preferenza per gli ambiti territoriali indicati dai candidati, in modo da ritenere possibile la formazione in relazione ad esso di plurime e distinte graduatorie in base
alle quali procedere all’assegnazione, quando invece, la prevalenza nell’assegnazione doveva essere riconosciuta in base al punteggio riportato dai candidati, a prescindere dall’ordine di preferenze espresso dagli stessi, portando, così, alla formazione su quella base di una sola graduatoria per ogni singolo ambito RAGIONE_SOCIALE.
-Il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi, in conformità all’orientamento in merito accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 34018/2023), il risultato interpretativo cui la Corte RAGIONE_SOCIALE approda avendo a riferimento il criterio letterale di interpretazione dei contratti corretto sul piano RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del senso RAGIONE_SOCIALEe parole e pienamente congruo sul piano logico e sistematico.
-Sotto il primo profilo va, infatti, considerato che la priorità attribuita in sede collettiva al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza espressa dai singoli candidati si ricava in termini inequivoci dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del CCNI RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2016 sulla mobi lità del personale per l’anno scolastico 2016/2017 e dall’Allegato 1 al predetto CCNI, prevedendo l’art. 6, con riferimento alla fascia C, relativa agli assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, che ‘la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali’ e l’Allegato 1 che ‘per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica’, posto che il riferimento al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza, piuttosto che a quello RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE, per la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie comporta che le graduatorie siano plurime e distinte secondo l’ordine di preferenza espresso da ciascuno dei candidati e al loro interno si
strutturino secondo il punteggio ottenuto da ciascuno di essi o a parità di esito secondo l’anzianità anagrafica.
-Quanto al secondo aspetto l’opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre ad un criterio distinto da quello meritocratico basato sul punteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di un a sede provvisoria in vista RAGIONE_SOCIALEa successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, ben essere considerata legittima e presiedere all’es pletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura secondo le stabilite modalità.
-Il ricorso va, pertanto, rigettato sulla base del seguente principio di diritto ‘Relativamente alla procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 riguardante la fascia C, e quindi i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, legittimamente le parti collettive, non vincolate, trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente, al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre, al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza espressa dai candidati, dettando una disciplina da interpretarsi nel senso reso palese dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa stessa, pe r cui l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito RAGIONE_SOCIALE, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun
candidato e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito RAGIONE_SOCIALE tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati che comunque, a prescindere dall’ordine di preferenza espr esso, avevano indicato lo specifico ambito’
-Il ricorso va, dunque, rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7.2.202 4.