Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 88 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 88 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23071/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 893/2021 depositata il 16/07/2021, RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 893 del 2021 ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME, e per l’effetto , in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio.
La Corte d’Appello ha escluso che potesse essere preso in considerazione il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente originaria presso le scuole paritarie in ragione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in materia.
Ha ritenuto legittima , nella procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017 alla quale aveva partecipato la ricorrente, la posposizione dei docenti assunti da GAE nell’a.s. 2015/16 (partecipanti alla fase C RAGIONE_SOCIALEa mobilità) rispetto a quelli assunti nel medesimo anno da graduatorie di merito del concorso indetto nel 2012 (partecipanti invece alla fase B3).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.
Resiste con controricorso l’Amministrazione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Primo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, in relazione agli artt. 3 e 97, Cost., art. 360, n. 3, c.p.c.
È censurata la statuizione che ha ritenuto che l’accantonamento in favore degli idonei GM 2012 a svantaggio dei precari storici (come essa ricorrente) sia stato espressamente previsto in nuce dalla legge sulla buona scuola.
La doglianza verte sull’ attribuzione di una posizione preferenziale, in sede di mobilità per l’anno 2016/2017, ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito 2012.
La ricorrente pone in evidenza come la legge sulla buona scuola fosse stata adottata per porre fine al precariato storico, e dunque nel ricorso si contesta l’assunto RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui la preferenza in favore
degli idonei del concorso del 2012 fosse prevista in sé nel contesto di tale legge, rimarcandosi nel motivo come anche nelle GAE fossero confluiti precari a propria volta idonei in concorsi precedenti, per giunta anch’essi organizzati su base regionale.
Secondo la ricorrente, la legge sulla buona scuola aveva dato precedenza agli idonei di merito del concorso del 2012 solo in sede di assunzione (solo perché le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015) e non per la successiva mobilità, anche perché il legislatore, quando aveva inteso privilegiare una categoria di lavoratori, lo aveva sempre fatto esplicitamente, non potendosi dunque inferire, in via argomentativa, preferenze non volute dalla normativa primaria.
Secondo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 108 RAGIONE_SOCIALEa legge 107/2015, in relazione all’art. 97, Cost., art. 360, n. 3, c.p.c.
La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che esistevano differenti modalità di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe sedi definitive, a seconda che si trattasse di docenti provenienti dalle GAE, come essa ricorrente, o di quelli RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di merito del concorso 2012, senza dichiarare illegittima la sua assegnazione alla sede definitiva in Toscana, ma qualificando dette differenti modalità come ragionevoli.
L ‘Amministrazione avrebbe illegittimamente effettuato l’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei docenti interessati dando la precedenza a quelli RAGIONE_SOCIALEe menzionate graduatorie di merito rispetto a quelli inseriti nelle GAE.
I primi due motivi di ricorso devono essere trattati insieme in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione.
3.1. Gli stessi non sono fondati alla luce dei principi di diritto espressi da questa Corte (Cass. n. 34602/2024 , in continuità con Cass. n. 1055/2024, e ribaditi da Cass. n. 6190/2025, cui adde Cass. n. 25725 del 2025), secondo cui: ‘In tema di mobilità dei docenti di ruolo di scuola pubblica per l’anno 2016/2017 disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016, adottato ex artt. 4, comma 2, e 10 del RAGIONE_SOCIALE relativo al personale del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e l’ordinanza ministeriale 241/2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 siano ammessi, a domanda, alla fase B RAGIONE_SOCIALEa mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all’ambito richiesto, ai docenti RAGIONE_SOCIALEe medesime fasi assunzionali provenienti da GAE, in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C RAGIONE_SOCIALEa mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, rispetto alla diversa mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, siccome nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C. Tale regolamentazione non è sindacabile, in linea di principio, atteso che è espressione di scelte di merito e tecniche per definire l’assetto dei contrastanti interessi dei candidati che partecipano al procedimento, purché non si ponga in contrasto con norme di legge, non realizzi ingiustificate disparità di trattamento o non risulti manifestamente irragionevole’.
3.2. È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto coerenti con le fonti di rango primario le previsioni contenute nel CCNI e nell’O.M. n. 241/2016 riguardanti l’accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti assunti da graduatorie di merito del concorso 2012.
Come ha chiarito Cass. n. 13689 del 2024, dunque, mentre gli IGM 2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su ‘ambito’, nel trasferimento interprovinciale su ‘ambito’ sono stati preferiti i docenti provenienti da GAE.
Quest’ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l”accantonamento’ conseguente al comma 108, su cui già si è detto.
Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’ non si può trascurare che l’avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GAE si giovava RAGIONE_SOCIALEa possibilità, secondo l’O.M. 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province. Così come non va trascurato che lo spostamento di ‘ambito’ degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche essere favorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell’ambito. In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su ‘ambito’ degli IGM 2012 – data la contestualità RAGIONE_SOCIALEe domande – potesse comportare la sottrazione di un ‘ambito’ perseguito da taluno degli assunti da GAE era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto, invece, anche favorire il raggiungimento, da parte del personale assunto da GAE, RAGIONE_SOCIALE”ambito’ di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali.
Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GAE (fase C RAGIONE_SOCIALEa mobilità) era su ‘ambito’ e, dunque, in ipotesi, anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma anche una ancora più specifica zona territoriale di preferenza. Evenienza che, non ammettendo gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’, per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che, invece, è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B.
In tale quadro, meramente descrittivo dei pacifici contenuti RAGIONE_SOCIALEa normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa e così riepilogato anche dalla sentenza impugnata, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l’altro
con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare, rispetto ad un medesimo anno scolastico, lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse.
Pertanto, occorre rilevare che la contrattazione e l’ordinanza ministeriale ad essa collegata abbiano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012).
È da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione RAGIONE_SOCIALEe diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità.
3.3. Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità.
Da ciò deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi.
Se anche, quindi, al candidato RAGIONE_SOCIALEa fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso ad una fase antergata, prevale comunque la scelta RAGIONE_SOCIALEa
contrattazione di assicurare priorità all’una o all’altra fase. Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato (Cass., n. 1055 del 2024; Cass., n. 6365 del 2024).
Il sistema, come delineato, non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista RAGIONE_SOCIALEa successiva procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107 del 2015, ben potendo, dunque, quella disciplina, così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura secondo le stabilite modalità.
3.4. Va inoltre rilevato, con riguardo alla relativa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, che l’orientamento consolidato di questa Corte ha escluso la parificazione del servizio prestato nella scuola paritaria a quello reso nella scuola statale (cfr. Cass. n. 7583 del 2022 ed i richiami ivi contenuti in motivazione; cfr. anche Cass. n. 32576 del 2023, Cass. n. 6280 del 2024, Cass. n. 6514 del 2024). La ricostruzione del quadro normativo e contrattuale ha avuto l’avallo RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 180 del 2021), che ha escluso la denunciata illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa, ed è stata condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che è pervenuta alle medesime conclusioni quanto all’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità del servizio prestato nella scuola paritaria in relazione alle operazioni di mobilità territoriale.
L’orientamento, inaugurato da Cass. n. 32386 del 2019 e ribadito dalle pronunce sopra citata, è stato ulteriormente precisato da Cass. n. 10460 del 2024 con la quale, quanto violazione del diritto unionale dedotta in quella sede, si è aggiunto che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE va esclusa la dedotta comparabilità con gli assunti a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEa scuola statale. Infatti, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa
clausola 3 del citato Accordo Quadro, ‘il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe qualifiche/competenze’. Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l’equiparazione RAGIONE_SOCIALEa scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost. (che sul piano del diritto interno garantisce il principio di non discriminazione), non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, NOME COGNOME, C-177/18, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)».
Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del diritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa C – 543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che «La clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità e RAGIONE_SOCIALEa retribuzione degli insegnanti al momento RAGIONE_SOCIALEa loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa loro anzianità e RAGIONE_SOCIALEa loro retribuzione».
Terzo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, commi 1 e 2 cod. civ. , in relazione all’art. 115 c.p.c., art. 360, n. 3 c.p.c.
La Corte d’Appello, dopo aver erroneamente interpretato le norme di legge e di CCNI è andata oltre, avendo rigettato i motivi di ricorso tempestivamente riproposti dalla ricorrente nella memoria di costituzione in appello, in evidente violazione dei principi sostanziali e processuali sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Il motivo è inammissibile.
Come ricorda la stessa ricorrente nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa censura, la Corte d’Appello, in relazione alla doglianza sulla sottrazione di sedi a seguito RAGIONE_SOCIALEe conciliazioni, ha affermato la mancata allegazione che la ricorrente avrebbe ottenuto certamente l’assegnazione di uno degli ambiti assegnati
in via conciliativa e tale possibilità avrebbe dovuto essere dedotta con specifico riguardo alla graduatoria relativa a ciascuno dei singoli ambiti prescelti, secondo l’ordine di preferenze espresse , Rispetto a tale statuizione la ricorrente si limita a dedurre di avere un punteggio maggiore, circostanza in ragione di quanto sopra esposto, nella trattazione del primo e del secondo motivo di ricorso, di per sé non dirimente, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa censura.
Quarto motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del CCNL integrativo del 8.4.2016, in relazione agli artt. 2697, commi 1 e 2, cod. civ. e art 115 c.p.c., art 360, n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda subordinata, articolata nel ricorso introduttivo (motivo n. 3 pag. 7 del ricorso introduttivo riprodotto nella memoria di costituzione in appello), con riguardo alle sedi oggetto di conciliazione con le medesime argomentazioni già affrontate nella trattazione del terzo motivo di ricorso.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie e non censura adeguatamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte d’Appello ha disatteso la domanda relativa alle sedi assegnate in sede conciliativa sia per la mancanza di allegazione circa la circostanza che le sedi fossero effettivamente disponibili per i movimenti RAGIONE_SOCIALEa fase C, sia rispetto alla rilevata mancata allegazione che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento in ragione dei criteri RAGIONE_SOCIALEa procedura delineata dall’art. 6 del CCNI , e RAGIONE_SOCIALEe modalità di predisposizione RAGIONE_SOCIALEe plurime graduatorie fondate sul criterio RAGIONE_SOCIALEe preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali. Tali statuizioni non sono adeguatamente contestate, insistendo la ricorrente su una violazione del punteggio, per le ragioni già sopra esposte di per sé stessa non dirimente.
Nella memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, la ricorrente ha trattato in limine litis la questione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per ‘ disintegrità ‘ del contraddittorio, violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 102, c.c., in relazione ai motivi terzo e quarto.
9. La deduzione è inammissibile.
Va osservato che anche la denuncia dei vizi processuali presuppone una completa deduzione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa dinamica attraverso cui essi si siano manifestati, non essendo la parte esonerata dal rispetto dei parametri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. (Ca ss., S.U., n. 8077 del 2012, Cass. 1055 del 2024).
È poi principio consolidato che anche la questione sull’integrità del contraddittorio è suscettibile di giudicato interno o per pronuncia espressa (cfr., Cass. S.U., 4 marzo 2016, n. 4248, in motivazione) o in via anche implicita (cfr., Cass. 2 dicembre 2021, n. 38024; Cass. 15 marzo 2017, n. 6649).
La prospettazione RAGIONE_SOCIALEa doglianza avrebbe dovuto dunque illustrare, per rispettare il citato indirizzo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, l’esplicita indicazione di tutte le circostanze processuali necessarie ad inquadrare pienamente la questione, già sulla base del ricorso per cassazione. Ma ciò non si rileva atteso che la censura contiene soltanto la doglianza sulla non integrità del contraddittorio e sulla rilevabilità officiosa, profili che in sé soli non si confrontano, per quanto si è detto sui profili del giudicato interno, con la questione sulla partecipazione al giudizio RAGIONE_SOCIALEe parti necessarie nella sua interezza.
In particolare, la ricorrente nulla deduce sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado quanto alla questione del litisconsorzio necessario, né prospetta, in modo circostanziato, che la questione medesima, evidentemente superata dal Tribunale che aveva accolto la domanda, fosse stata oggetto di specifica devoluzione nel giudizio di appello.
Il ricorso va rigettato.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa questione e il carattere recente dei principi di legittimità ed unionali che sono intervenuti in materia e di cui si è fatta applicazione giustificano la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
D à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione RAGIONE_SOCIALE del 16/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME