Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6365 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30970-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA;
– intimati – avverso la sentenza n. 379/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 376/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 7 maggio 2019, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 30970/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, docente di scuola primaria immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 in base alla l. n. 107/2015, art. 1, comma 98, a vedersi ass egnare, all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase C RAGIONE_SOCIALEa mobilità cui aveva partecipato, non presso l’ambito RAGIONE_SOCIALE 0006 ma ad uno degli ambiti territoriali RAGIONE_SOCIALEa provincia di Agrigento, da lei indicati nella domanda in via prioritaria, viceversa attribuita a docenti, idonei non vincitori del concorso espletato nel 2012, collocati nella graduatoria nazionale con punteggio minore o uguale o a docenti con punteggio sempre inferiore al suo che avevano partecipato alla fase D RAGIONE_SOCIALEa mobilità che in base al CCNI 8.4.2016 e all’OM n . 241/2016 si sarebbe dovuta svolgere successivamente alla fase C e solo sui posti rimasti vacanti e disponibili all’esito di quella;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’orientamento del primo giudice tanto con riguardo alla corretta differenziazione di trattamento tra docenti assunti dalla GAE e docenti assunti da concorso pubblico del 2012 quale strumento normale e primario di accesso ai ruoli sancita dall’art. 1, comma 100, l. n. 107/2015, quanto con riferimento alla questione relativa alla preferenza da riconoscere all’istante nell’assegnazione degli ambiti territoriali RAGIONE_SOCIALEa provincia di Agrigento rispetto ai docenti tributari di quell’assegnazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa fase C e RAGIONE_SOCIALEa fase D RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità, per essere generiche ed indeterminate le contestazioni con riguardo ai primi e, quanto
ai secondi, per non aver fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di quegli ambiti territoriali nella fase D ed anzi essendo risultato provato dal RAGIONE_SOCIALE l’essersi determinata quella disponibilità successivamente all’esaurimento RAGIONE_SOCIALEa fase C;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale le Amministrazioni intimate non hanno svolto difesa alcuna;
che la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 100 e 108, l. n. 107/2015, 2, 3 e 97 Cost., 1175 e 1375 c.c. e 28 d.P.R. n. 487/1994, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non trovando riscontro nella l. n. 107/2015 la preferenza accordata, nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2016/2017, dalla disciplina posta dal CCNI 8.4.2016, art. 6, comma 1, FASE C, e dall’ordinanza ministeriale n . 241/2016, art. 9, commi 10 e 17, agli idonei non vincitori del concorso del 2012 rispetto ai docenti assunti nel precedente anno scolastico 2015/2016 da GAE, attenendo la differenziazione esclusivamente al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione del rapporto e comunque non essendo la stessa basata sul principio del c.d. ‘doppio canale’ (per cui il piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107/2005 doveva coinvolgere per il 50% gli assunti da concorso e per il restante 50% gli assunti da GAE) e risultandone così violato il principio meritocratico del punteggio con compromissione di principi costituzionali legittimanti, in ultima analisi, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa questione
di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 per contrasto con le invocate norme costituzionali;
-che il motivo si rivela infondato dovendo riconoscersi alla contrattazione collettiva, in base al combinato disposto degli artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 462, comma 7 e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994, la competenza a regolare le operazioni di mobilità del personale docente, in coerenza con le norme di legge ma con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano il contemperamento di interessi confliggenti, secondo scelte che non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze;
che tanto può desumersi dall’orientamento accolto da questa Corte sempre in ambito di trasferimenti scolastici ma con riguardo alla definizione RAGIONE_SOCIALEe priorità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘avvicinamento al disabile (cfr. Cass. n. 35105/2022 e Cass. n. 4677/2021) secondo cui ‘Non si pone in contrasto con l’art. 33 l. n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALEa mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non RAGIONE_SOCIALEa sola gravità RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute RAGIONE_SOCIALE‘assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare’ ma anche con riguardo ad altre questioni insorte nel pubblico impiego privatizzato (cfr. Cass. n. 10105/2013, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione
collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento);
-che, in effetti, nella specie si registrano da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ministeriale ad essa collegata scelte necessarie a comporre nell’ambito di un complesso sistema di mobilità interessi diversi, favorendo ora uno (mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale degli IGM 2012) ora un altro (mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012 prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C) ora altri ancora realizzando in concreto mediazioni tra diversi interessi coinvolti (il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012), di modo che è da escludere che il complessivo sistema comporti una violazione di norme o ingiustificate disparità di trattamento, derivando l’assetto differenziale dai distinguo operato tra varie categorie di docenti in ragione RAGIONE_SOCIALEe diverse regole e preferenze loro applicate in sede di reclutamento, o tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno da regolare e che, di contro, possano assumere rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità;
che, in particolare, nella recente pronuncia di questa Corte n. 1055 del 10 gennaio 2024 (alla cui motivazione il Collegio si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c.) è stato evidenziato che il sistema come delineato non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per
essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista RAGIONE_SOCIALEa successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura secondo le stabilite modalità;
-che per completezza, è da aggiungersi come rientri nelle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità, da ciò derivando inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non assumono rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi, di modo che se anche al candidato RAGIONE_SOCIALEa fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore al candidato ammesso alla fase antergata, prevale comunque la scelta RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di assicurare priorità all’una o all’altra fase, restando così priva di giuridico f ondamento l’affermazione di una priorità che tenga conto dei soli punteggi senza considerare l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi;
che il ricorso va, pertanto, rigettato;
che tale esito esime, per il principio RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso alle Amministrazioni intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis , Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);
che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.1.2024.