Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34018 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 34018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 24207-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA, RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA,
Oggetto
TRASFERIMENTO
AZIENDA
LAVORO
R.G.N. 24207/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/07/2023
PU
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonchè contro
GRAZIANO COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 292/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 1051/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 20 febbraio 2018 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in quanto controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il trasferimento presso l’ambito RAGIONE_SOCIALE 0014, posto
Lingua Inglese, stante l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione effettuata dall’amministrazione presso l’ambito RAGIONE_SOCIALE 0022, conseguente alla preferenza accordata sul posto in RAGIONE_SOCIALE ad altra docente collocata nella graduatoria nazionale in posizione deteriore avendo un minore punteggio.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’interpretazione operata dal primo giudice privilegiando in base alla regola di ermeneutica contrattuale posta dall ‘art. 1362 c.c. data dal riferimento al senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole giungendo così a concludere che, nel quadro di una procedura del tutto peculiare conseguente al piano di assunzioni straordinario previsto dalla l. n. 107/2015, l’assegnazione in sede provvisoria da operarsi, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo, attribuendo priorità al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza indicato dai docenti candidati non è lesivo del principio meritocratico alla base del pubblico concorso e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sicché quella disciplina deve interpretarsi nel senso che a quell’assegnazione non debba procedersi secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito territoriale, dovendosi invece formare plurime e distinte graduatorie riferite al medesimo ambito territoriale secondo la scala di preferenza risultante dalle indicazioni di ciascun candidato, a comprendere, cioè, distintamente, una
prima graduatoria, tutti i candidati che q uell’ambito territoriale hanno indicato come primo e, a seguire, quelle comprendenti i candidati che abbiano espresso la stessa preferenza in via successiva.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate mentre la COGNOME, controinteressata, contumace dal primo grado, non ha svolto alcuna attività difensiva.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 13621371 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 e RAGIONE_SOCIALE‘allegato 1 relativamente alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa fase C del piano di assunzioni del CCNI sulla mobilità RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2016, 3, 51 e 97 Cost., lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva per aver dato rilevanza, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura seguita dal MIUR per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre di fascia C, all’ordine di preferenza per gli ambiti territoriali indicati dai candidati, in modo da ritenere possibile la formazione in relazione ad esso di plurime e distinte graduatorie in base alle quali procedere all’assegnazione, quando invece, la prevalenza nell’assegnazione doveva essere riconosciuta in base al
punteggio riportato dai candidati, a prescindere dall’ordine di preferenze espresso dagli stessi, portando, così, alla formazione su quella base di una sola graduatoria per ogni singolo ambito territoriale.
Il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi il risultato interpretativo cui la Corte territoriale approda avendo a riferimento il criterio letterale di interpretazione dei contratti corretto sul piano RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del senso RAGIONE_SOCIALEe parole e pienamente congruo sul piano logico e sistematico.
Sotto il primo profilo va, infatti, considerato che la priorità attribuita in sede collettiva al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza espressa dai singoli candidati si ricava in termini inequivoci dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del CCNI RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2016 sulla mobilità del personale per l’anno scolastico 2016/2017 e dall’Allegato 1 al predetto CCNI, prevedendo l’art. 6, con riferimento alla fascia C, relativa agli assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, che ‘la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali’ e l’Allegato 1 che ‘per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore
anzianità anagrafica’, posto che il riferimento al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza, piuttosto che a quello RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale, per la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie comporta che le graduatorie siano plurime e distinte secondo l’ordine di preferenza espresso da ciascuno dei candidati e al loro interno si strutturino secondo il punteggio ottenuto da ciascuno di essi o a parità di esito secondo l’anzianità anagrafica.
Quanto al secondo aspetto l’opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre ad un criterio distinto da quello meritocratico basato sul punteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista RAGIONE_SOCIALEa successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, ben essere considerata legittima e presiedere all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura secondo le stabilite modalità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato sulla base del seguente principio di diritto ‘Relativamente alla procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastic o
2016/2017 riguardante la fascia C, e quindi i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, legittimamente le parti collettive, non vincolate, trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente, al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre, al criterio RAGIONE_SOCIALEa preferenza espressa dai candidati, dettando una disciplina da interpretarsi nel senso reso palese dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa stessa, per cui l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati che comunque, a prescindere dall’ordine di preferenza espresso, avevano indicato lo specifico ambito’
La novità e complessità RAGIONE_SOCIALEa questione giustificano la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa rte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio