Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35069 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35069 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16810-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 16810/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 965/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 791/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 12 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Prato e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, av ente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alle illegittime condotte riconducibili ad una ipotesi di mobbing subite tra il settembre 2012 ed il marzo 2013 allorché prestava servizio presso l’Istituto INDIRIZZO Prato da alcuni dirigenti del medesimo;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto le condotte di cui la RAGIONE_SOCIALE era stata fatta oggetto, concretatesi in reiterate richieste di attenersi alle procedure ed alle disposizioni organizzative, espresse per di più in modi cortesi stando a quanto emerso dalla documentazione in atti, si giustificavano in un contesto di avvertito disagio per la comprovata inidoneità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a ricoprire proficuamente gli incarichi affidati, così da escludere il configurarsi RAGIONE_SOCIALEe stesse in termini di illegittima
aggressione del lavoratore, in quanto espressione di immotivata prevaricazione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c.c., lamenta l’incongruità RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico attraverso cui la Corte territoriale è pervenuta al proprio pronunciamento, con l’assumere l’og gettiva inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente allo svolgimento dei compiti assegnati quale ragione giustificatrice RAGIONE_SOCIALEe dinamiche conflittuali all’interno del contesto lavorativo anziché, come imporrebbe l’invalsa lettura RAGIONE_SOCIALE‘invocata norma, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘ambiente stressogeno indotto dalle condotte tenute dai dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘Istituto;
-che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente denuncia il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, a suo dire inficiata, quanto alla stessa ricostruzione del fatto storico, dalla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali escusse e dal mancato completamento RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria anche per quel che riguarda la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa CTU;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente
imputa alla Corte l’erroneo apprezzamento degli elementi di prova acquisiti in sede istruttoria, attestanti, a suo dire, il carattere vessatorio RAGIONE_SOCIALEe condotte e, di conseguenza, la natura colposa RAGIONE_SOCIALEe condotte poste in essere a suo danno; -che, tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dalla ricorrente nell’opporre una propria versione RAGIONE_SOCIALEa vicenda lavorativa prospettata al pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, pronunciamento che, sulla base di una corretta lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c.c., tale da escludere l’apprestamento di una garanzia di benessere assoluto del lavoratore, viceversa limitata alla repressione di dinamiche conflittuali connotate da immotivata e gratuita prevaricazione, la Corte ha espresso all’esito di un accertamento istruttorio la cui consistenza e valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e, in quanto idoneo sul piano logico giuridico a sostenere la ratio decidendi su cui il giudizio si fonda, insindacabile in questa sede;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del