Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36139 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35672-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Altre ipotesi di diritto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 532/2019, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle seguenti somme: a) di un importo pari al 25% della retribuzione globale di fatto su ogni mensilità relativa al periodo dall’agosto 2012 fino al settembre 2018, a titolo di danno patrimoniale da illegittimo demansionamento; b) dell’importo di euro 25.465,00 a titolo di danno non patrimoniale da mobbing; c) dell’importo di euro 1.320,00, a titolo di danno patrimoniale da trasferimento illegittimo; il tutto oltre accessori e spese di giudizio;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che i l collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di RAGIONE_SOCIALE;
che tale atto risulta accettato dal controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre