Misure minime maglie pesca: la disciplina europea e le sanzioni
Il settore ittico è regolato da norme stringenti che mirano alla salvaguardia delle risorse marine, tra cui spiccano le disposizioni sulle misure minime maglie pesca. Un recente caso giudiziario ha messo in luce l’importanza di aggiornarsi costantemente sulle normative dell’Unione Europea, evidenziando come l’affidamento su vecchie circolari ministeriali non sia sufficiente a escludere la responsabilità in caso di sanzioni.
La vicenda trae origine dal sequestro di una rete da traino utilizzata da una cooperativa. Gli organi di controllo avevano rilevato che l’avansacco della rete presentava maglie romboidali inferiori ai 50 millimetri prescritti dalla legge. Questo ha portato all’emissione di un’ordinanza di ingiunzione e alla contestuale confisca dell’attrezzatura, oltre alla decurtazione di punti dalla licenza di pesca.
L’evoluzione normativa delle misure minime maglie pesca
Il nucleo della controversia riguarda il passaggio dal vecchio Regolamento CE 1967/2006 al nuovo Regolamento UE 1241/2019. Mentre la normativa precedente, interpretata da una circolare del 2012, appariva più permissiva, il nuovo regolamento ha stabilito criteri più chiari ed estensivi. L’articolo 8 del Regolamento 1241/2019 equipara infatti il sacco e l’avansacco ai fini della determinazione della dimensione delle maglie. Per le maglie dell’avansacco a forma romboidale, la misura minima è oggi fissata inderogabilmente a 50 mm.
Un operatore professionale è tenuto a conoscere tali evoluzioni. La difesa basata sulla cosiddetta buona fede è stata respinta dai giudici: il lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore della nuova norma (circa quattro anni) è stato ritenuto sufficiente affinché un professionista del settore potesse e dovesse adeguare le proprie attrezzature alle nuove misure minime maglie pesca.
Le sanzioni e la gestione delle spese legali
Un aspetto tecnico rilevante della sentenza riguarda la regolamentazione delle spese di lite. Sebbene la violazione amministrativa sia stata confermata, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali del primo grado. È stato ribadito un principio fondamentale: quando l’autorità amministrativa sta in giudizio tramite i propri funzionari e non tramite l’Avvocatura dello Stato, non può ottenere la condanna della controparte al pagamento degli onorari di avvocato se non presenta una specifica nota spese.
In questo caso, l’assenza della nota ha comportato l’annullamento della condanna per la cooperativa a rifondere le spese legali del primo grado all’amministrazione, nonostante la conferma della legittimità della multa relativa alle misure minime maglie pesca.
Le motivazioni
I giudici hanno basato la loro decisione sulla chiara lettera del Regolamento UE 1241/2019, che ha abrogato le precedenti disposizioni difformi. La Corte ha chiarito che il provvedimento cautelare di sospensione emesso all’inizio del processo non vincola la decisione finale di merito, essendo basato solo su una valutazione sommaria. È stato inoltre sottolineato che le prove testimoniali richieste dalla cooperativa erano inammissibili poiché formulate in modo troppo generico e non potevano provare una prassi amministrativa contraria alla legge scritta.
Le conclusioni
La sentenza conferma che il rispetto delle misure minime maglie pesca è un obbligo inderogabile per chi opera nel settore marittimo. Le circolari interpretative non possono prevalere sui regolamenti europei successivi, e spetta all’operatore diligente verificare la conformità dei propri strumenti di lavoro. Dal punto di vista processuale, resta fondamentale per le amministrazioni depositare tempestivamente la nota spese per non perdere il diritto al rimborso in caso di vittoria.
Qual è la misura minima legale per le maglie romboidali dell’avansacco?
Secondo il Regolamento UE 1241/2019, le maglie a forma romboidale dell’avansacco in una rete da traino devono avere una dimensione minima di 50 millimetri.
Si può evitare la multa se si è seguita una vecchia circolare ministeriale?
No, un operatore professionale ha il dovere di aggiornarsi sulle nuove normative europee, e una vecchia circolare non può giustificare l’ignoranza di un regolamento UE vigente da diversi anni.
L’amministrazione può ricevere il rimborso delle spese legali se non presenta la nota spese?
No, se l’amministrazione è difesa da propri funzionari, può ottenere solo il rimborso delle spese vive documentate e non degli onorari se manca l’apposita nota spese.