Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34656 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34656 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29357/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e INDIRIZZO, elettivamente domiciliate presso lo studio in INDIRIZZO INDIRIZZO dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’ RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende ex lege,
avverso IL DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n.80/2022 depositato il 31.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con separati ricorsi depositati presso la Corte d’Appello di Roma nel febbraio 2010, poi riuniti, e riassunti davanti alla Corte d’Appello di Perugia a seguito di declaratoria d’incompetenza territoriale RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio, anch’esso per equa riparazione, protrattosi dal gennaio 2005 al luglio 2009.
La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 421/2018 del 12.2.2018 condannava il resistente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore delle ricorrenti di un indennizzo di € 1.250,00 ciascuna, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 8,00 per spese vive ed € 210,00 per compensi, IVA e CAP, con distrazione a favore del legale antistatario delle ricorrenti.
Impugnato tale decreto dalle ricorrenti davanti alla Suprema Corte limitatamente alla condanna alle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari, e rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29142/2019 dell’11.11.2019 accoglieva il ricorso e cassava il decreto impugnato, e rinviava alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Riassunto il giudizio dalle ricorrenti, si costituiva nel primo giudizio di rinvio il RAGIONE_SOCIALE, e la Corte d’Appello di Perugia col decreto n.544/2020 del 15.10.2020 rideterminava le spese dell’originario giudizio di merito in € 236,00 ponendole a carico del RAGIONE_SOCIALE con distrazione a favore del legale antistatario delle ricorrenti e disponeva la compensazione delle spese processuali per il giudizio di legittimità e per il giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. in considerazione del lieve scostamento delle spese processuali rideterminate rispetto a quelle originariamente liquidate.
Proposto ricorso alla Suprema Corte contro tale decreto dalle ricorrenti, sia per violazione in tutte le liquidazioni dei compensi compiute dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, malgrado la considerazione RAGIONE_SOCIALE diminuzione del 50% sulle tariffe medie dell’art. 9 del D.M. n. 142/2012, sia perché non era stata liquidata la voce RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria/trattazione per i giudizi di merito e di rinvio, sia in quanto non poteva essere disposta la compensazione, sia in quanto non era stato applicato l’aumento del 20% dei compensi previsto dalla tariffa forense per la difesa di più parti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 38477/2021 del 6.12.2021 accoglieva i primi due motivi, assorbito il terzo, e rinviava alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del secondo giudizio di legittimità secondo i minimi tariffari previsti dal D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, con la riduzione del 50% sulla tariffa media prevista per le cause in materia di equa riparazione, con liquidazione per il giudizio di merito e quelli di rinvio anche RAGIONE_SOCIALE voce fase istruttoria/trattazione.
Riassunto il giudizio dalle ricorrenti e costituitosi il RAGIONE_SOCIALE nel secondo giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Perugia col decreto n.80/2022 del 31.5.2022, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali delle
ricorrenti, liquidate per il primo giudizio di merito conclusosi col decreto n. 421/2018 e per il primo giudizio di rinvio e per il secondo giudizio di rinvio in € 286,00 ciascuno, e per i due giudizi di legittimità in € 645,00 ciascuno, con distrazione in favore del legale antistatario delle ricorrenti.
Avverso tale ultimo decreto, non notificato, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 15.12.2022, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi, e resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 18/20.1.2023.
Le sole ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.11.2023.
Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 384 c.p.c., 2233 comma 2° cod. civ. e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018.
Si dolgono le ricorrenti che i compensi liquidati nel decreto impugnato per l’originario giudizio di merito conclusosi col decreto n. 421/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia, per i due giudizi di rinvio e per i due giudizi di legittimità, siano inferiori ai minimi tariffari determinati applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 DM 140/2012 sulle tariffe medie del D.M. n. 55/2014 (non modificate dal D.M. n. 37/2018, come prescritto dall’ordinanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte n. 38477/2021) per lo scaglione di valore da € 1.100,01 ad €5.200,00, che per il giudizio di merito ed i giudizi di rinvio sarebbero di €1.198,50 (€ 255,00 per fase di studio, € 255,00 per fase introduttiva, €283,50 per fase istruttoria ed € 405,00 per fase decisoria) ciascuno, e per i giudizi di legittimità di € 892,50 (€ 337,50 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed €185,00 per fase istruttoria) ciascuno, e che la liquidazione complessiva compiuta di € 2.148,00, anziché del
minimo spettante di €5.380,50, sia altresì lesivo del decoro RAGIONE_SOCIALE professione forense ex art. 2233 cod. civ..
Il primo motivo é parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, in quanto la Corte d’Appello di Perugia, nel decreto impugnato, nell’effettuare senza alcuna motivazione la liquidazione delle spese processuali dei vari gradi del giudizio, nonostante i chiari principi dettati dall’ordinanza n.38477/2021 del 6.12.2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, che aveva annullato il precedente decreto con rinvio, é nuovamente scesa sotto i minimi tariffari determinati applicando la riduzione del 50% ex art. 9 comma 1 DM n.140/2012 RAGIONE_SOCIALE tariffa media del D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n.37/2018, prevista per la semplicità dell’affare per le cause in materia di equa riparazione, liquidando importi lesivi del decoro RAGIONE_SOCIALE professione forense ex art. 2233 cod. civ., e non tenendo conto, per il giudizio di merito e per quelli di rinvio, RAGIONE_SOCIALE voce fase istruttoria/trattazione, come invece prescritto nella suddetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, che ha richiamato i propri precedenti in tal senso nei giudizi di equa riparazione (Cass. ord. n.38477/2021; Cass. ord. n. 9701 del 5.4.2019; Cass. ord. n.33066 del 20.12.2018; Cass. ord. n.32576 del 17.12.2018).
Per evitare un terzo annullamento con rinvio, che ulteriormente prolungherebbe la durata del giudizio di equa riparazione per eccessiva durata di altro giudizio di equa riparazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si ritiene di procedere in questa sede alla decisione di merito ex art. 384 comma 2° c.p.c. mediante la liquidazione delle spese processuali per il primo giudizio di merito RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia, per i due giudizi di rinvio ex art. 394 c.p.c. davanti alla stessa Corte conclusisi col decreto n. 421/2018 del 12.2.2018 e n. 544/2020 del 15.10.2020, per i due precedenti giudizi di legittimità conclusisi con l’ordinanza n.29142/2019 dell’11.11.2019 e con l’ordinanza n. 38477/2021 del 6.12.2021, e per il presente giudizio di legittimità relativo al ricorso
contro
il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia n. 80/2022 del 31.5.2022, applicando per tutti i gradi di giudizio le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.37/2018, come stabilito dall’ordinanza di annullamento con rinvio di questa Corte n. 38477/2021, e non gli ulteriori aggiornamenti RAGIONE_SOCIALE tariffa di cui al D.M. n. 147/2022 sopravvenuti, in quanto il giudizio di rinvio é un giudizio chiuso che deve attenersi ai principi dettati dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di annullamento con rinvio.
Per il primo giudizio di merito lo scaglione RAGIONE_SOCIALE tariffa forense n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 37/2018, va determinato in base all’importo dell’indennizzo per irragionevole durata riconosciuto dovuto di € 1.250,00, ed é quindi quello compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, sicché applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 255,00 per fase di studio, € 255,00 per fase introduttiva, € 283,50 per fase istruttoria/trattazione ed € 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per il primo giudizio di cassazione, nel quale il giudizio è proseguito solo per la determinazione delle spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente -il valore RAGIONE_SOCIALE causa è dato, però, dal ” disputatum ” nei limiti del decisum (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 19014/2007) e sulla base di tale criterio vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (Cass. ord. 14.9.2023 n.26608; Cass. n. 6345/2010; n. 27274/2017), per cui essendo stati riconosciuti dovuti € 1.198,50 per i compensi del primo giudizio di merito a fronte dei € 210,00 che a tale titolo erano stati liquidati dalla Corte d’Appello di Perugia nel decreto n. 421/2018 del 12.2.2018, il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato da € 988,50 (€ 1.198,50 -€ 210,00), sicché per la liquidazione delle spese processuali del primo giudizio di
Cassazione va applicato lo scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, ed operata la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 DM n.140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 120,00 per la fase di studio, €135,00 per la fase introduttiva ed € 62,50 per la fase decisionale e così complessivamente € 317,50 per compensi, ed € 200,00 per spese vive, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per il primo giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Perugia il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito di € 988,50 (€ 1.198,50 -€ 210,00), e dai compensi riconosciuti per il primo giudizio di Cassazione di €317,50, e quindi da € 1.306,00 (€ 988,50 + € 317,50), sicché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €1.100,01 ad € 5.200,00, ed operata la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 255,00 per fase di studio, € 255,00 per fase introduttiva, € 283,50 per fase istruttoria/trattazione ed € 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per il secondo giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito di € 988,50 (€ 1.198,50 -€ 210,00), dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione di € 317,50 e dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio (€ 1.198,50) e quindi da € 2.504,50 (€988,50 + € 317,50 + € 1.198,50), sicché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, ed operata la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 337,50 per fase di
studio, €370,00 per fase introduttiva ed € 185,00 per fase decisionale, e quindi complessivamente € 892,50 per compensi, oltre € 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Perugia il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito di € 988,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione di € 317,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio (€ 1.198,50) e dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione (€ 892,50), e quindi da € 3.397,00 (€ 988,50 + € 317,50 + € 1.198,50 + €892,50), sicché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €1.100,01 ad € 5.200,00, ed operata la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 255,00 per fase di studio, € 255,00 per fase introduttiva, € 283,50 per fase istruttoria/trattazione ed € 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per il presente giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisum é rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito di € 988,50 (€ 1.198,50 -€ 210,00), dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione di € 317,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio (€ 1.198,50), dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione di € 892,50 e dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di rinvio di € 1.198,50, e quindi da € 4.595,50 (€988,50 + € 317,50 + € 1.198,50 + € 892,50 + € 1.198,50), sicché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad €5.200,00, ed operata la riduzione del 50% prevista dall’art. 9 comma 1 DM
140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di € 337,50 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 185,00 per fase decisionale, e quindi complessivamente € 892,50 per compensi, oltre € 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Per le spese così liquidate va disposta la distrazione a favore del legale antistatario delle ricorrenti, AVV_NOTAIO.
Col secondo motivo il ricorrente si duole nuovamente del fatto che sulle liquidazioni dei compensi dovute non sia stata applicata la maggiorazione (aumento per ogni soggetto patrocinato oltre il primo nella misura del 30%) del compenso prevista dall’art. 4 punto 2 del D.M. n. 55/2014 per avere egli difeso tre parti, motivo che era stato ritenuto assorbito dall’ordinanza n.38477/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 6.12.2021, con la quale era stata disposta la cassazione con rinvio del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia n.544/2020 del 15.10.2020.
Il secondo motivo è infondato. Non sussistono, infatti, le condizioni previste dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 citato per disporre l’aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell’assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE serialità RAGIONE_SOCIALE causa introdotta, RAGIONE_SOCIALE speditezza del rito camerale, nonché dell’omogeneità delle posizioni delle richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum , senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell’articolazione RAGIONE_SOCIALE difesa (vedi in tal senso Cass. ord. 25.9.2023 n. 27203).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte
d’Appello di Perugia n.80/2022 del 31.5.2022, e decidendo il merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del legale antistatario delle ricorrenti, AVV_NOTAIO, spese che liquida per il primo giudizio di merito in € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, per il primo giudizio di legittimità in € 317,50 per compensi ed € 200,00 per spese vive, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, per il primo giudizio di rinvio in € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, per il secondo giudizio di legittimità in € 892,50 per compensi, oltre € 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, per il secondo giudizio di rinvio in € 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% e per il presente giudizio di legittimità in € 892,50 per compensi, oltre € 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2023