Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4933 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29613-2018 proposto da:
COGNOME NOME in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 339/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11.10.18, in riforma di sentenza 28.1.16 del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso della cooperativa in epigrafe in opposizione a cartella in atti per contributi dovuti alla gestione agricola per anni 2004 -2005- 2007.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si ricollegasse al rispetto del miglior trattamento
tra contratto collettivo e contratto territoriale.
Avverso tale sentenza ricorrere la cooperativa per un motivo; resistono con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 1 decreto legge n. 338 dell’89 convertito in legge n. 389 dell’89, nonché 113 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il rispetto del contratto collettivo nazionale nella specie.
Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di che si discute e della trascrizione delle parti rilevanti, il motivo di ricorso è infondato.
Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 – 01) e Sez. L – , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 – 01), invero, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE più
rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi RAGIONE_SOCIALE o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE piuttosto che all’accordo locale stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ravvisando nel primo le caratteristiche del “contratto leader”).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29