Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
CONTRIBUTI S.S.N. MINIMO SALARIALE
IMPONILE
sul ricorso iscritto al n. 9687/2015 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. NOME COGNOME, in proprio e quale procuratore speciale -giusta atto per AVV_NOTAIO COGNOME di Tivoli del 3 luglio 2014, rep. 37521 –RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Francavilla D’Ete, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 43/5/2014 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), depositata il 18 febbraio 2014;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2023;
RILEVATO CHE:
con verbale ispettivo n. NUMERO_DOCUMENTO del 30 aprile 1998 veniva contestato ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di aver versato contributi previdenziali sulla base di imponibili salariali inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con mod. in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, segnatamente, in base al C.C.R.L. per i dipendenti e soci di aziende e cooperative esercenti servizi di assistenza socio sanitaria (sino al 31 dicembre 1996) e poi dal 1° gennaio 1997 in base al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. relativo alle cooperative RAGIONE_SOCIALE, in luogo del ritenuto applicabile RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALEe istituzioni socio sanitarie;
sulla scorta di tale accertamento, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE adottava due cartelle di pagamento: l’una (cartella n. 00820050001903649), oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, con cui l’istituto chiedeva il versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di 58.751,58 €, a titolo di contributi per il Servizio Sanitario RAGIONE_SOCIALE in relazione agli anni di imposta 1993/1997; l’altra (cartella n. 008200000437556-61), con cui l’istituto intimava il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di £ 310.460.008 a titolo di contributi previdenziali IVS dovuti per gli anni 1993/1998;
con riferimento alla pretesa di cui alla prima RAGIONE_SOCIALEe suindicate cartelle, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 22/1/2009 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Ascoli Piceno, assumendo – per quanto ora interessa in relazione ai motivi di ricorso -che:
la questione di merito rilevante era quella di stabilire se la retribuzione rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo dei dipendenti e soci RAGIONE_SOCIALEa cooperativa oggetto di causa, dovesse essere parametrata a quella prevista dal contratto collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALEe istituzioni socio -sanitarie (come ritenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) oppure quello stabilito per i dipendenti e soci RAGIONE_SOCIALEe cooperative esercenti servizi di assistenza socio sanitaria sino a al 31 dicembre 1996 e dal 1° gennaio 1997 quello collettivo nazionale relativo alle cooperative RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (come sostenuto dalla contribuente);
-l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto « una giustificazione al perché si sarebbe dovuto applicare il CCNL per le istituzioni socio sanitarie, invece dei contratti collettivi applicati società cooperativa, cercando viceversa di sostenere quanto è incontroverso nella causa e cioè che la società era tenuta al pagamento dei contributi, circostanza questa mai negata dalla stessa. In sostanza è la misura dei contributi l’oggetto del contendere e non l’assoggettabilità RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni dei soci e dipendenti ai contributi stessi »;
« tale secondo motivo di appello risulta, dunque, carente di valide argomentazioni e, di conseguenza, sostanzialmente inammissibile» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato alla suindicata società 4/10 aprile 2015, formulando due motivi di impugnazione;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 20 maggio 2015;
con decreto del 16 novembre 2020 la causa, originariamente assegnata alla sezione lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte, veniva rimessa alla sezione quinta (ora sezione RAGIONE_SOCIALE);
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., ponendo in evidenza che, successivamente alla rimessione in decisione RAGIONE_SOCIALEa causa oggetto di controversia, era sopravvenuto il giudicato esterno formatosi sulla pronuncia n. 1468 del 2011 del Tribunale di Ascoli Piceno;
1.1. in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che il predetto Tribunale, decidendo sull’opposizione proposta dalla cooperativa avverso la suindicata, seconda, cartella esattoriale (n. 008200000437556-61, con cui -lo si ripete l’istituto aveva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di £ 310.460.008 a titolo di contributi previdenziali IVS dovuti per gli anni 1993/1998, anch’essa originata dal medesimo verbale ispettivo n. 06072996158 del 30 aprile 1998), aveva annullato parzialmente la pretesa, affermando che: « a) l’imponibile contributivo è quello invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sino al 31.12.96, b) che a partire dal 1.1.97 va applicato il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE invocato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE », il tutto con ricalcolo RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni;
con la seconda censura, l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 1989, n. 389 nella parte in cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, opponendo a tale decisione, in base alla previsione del citato art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (secondo cui « La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza è quella individuata dai contratti collettivi nazionali e che un contratto di diverso livello può essere assunto come base per il suddetto conteggio solo se lo stesso prevede retribuzioni di importo superiore rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, circostanza questa non dimostrata dalla cooperativa, segnalando sul punto che la medesima identica questione (originata dal medesimo verbale ispettivo) è già stata decisa da questa Corte tra le medesime parti con la pronuncia n. 956 del 24 gennaio 2012;
il ricorso va accolto per le seguenti ragioni, provvedendo ad un esame unificato dei due motivi, in quanto connessi tra di loro;
va esclusa l’utile invocazione del giudicato asseritamente derivante dalla citata sentenza n. 1468 del 2011 del Tribunale di Ascoli Piceno;
4.1. dal resoconto contenuto nel ricorso le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione del citato Tribunale risiedono nella perentoria affermazione secondo cui « alla luce dei principi normativi appena esposti appare dunque legittima la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ancorare l’imponibile contributivo per il periodo sino al 31.12.96 al CCNL istituzioni socio sanitarie e non anche al CCRL invocato dall’opponente» ), con ciò, quindi, fondando la decisione sulla base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione di «principi normativi » desunti dagli artt. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 e 6, comma 8, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
4.2. va allora dato seguito all’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche, giacchè l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche compiuta da un
giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio RAGIONE_SOCIALEo ” stare decisis ” (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante”), che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021);
4.3. consegue a tanto che l’interpretazione e l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa norma giuridica posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723),
questa Corte, piuttosto, con la citata pronuncia resa tra le medesime parti ha già deciso la stessa questione, avendo esaminato il medesimo tema concernente un’ordinanza ingiunzione emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per contributi omessi, dal 1993 al 1998, riguardo a soci lavoratori, in relazione alla quale si dibatteva se fosse o meno corretto se il c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n.338 del 1989 dovesse calcolarsi sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni previste dal CCNL per le istituzioni socio-sanitarie, avendo il contratto RAGIONE_SOCIALE rilievo solo se migliorativo, in termini di trattamento economico, rispetto alla contrattazione nazionale
oppure in base al CCNL per dipendenti e soci RAGIONE_SOCIALEe aziende o cooperative esercenti servizi di assistenza socio-sanitaria;
5.1. la Corte ha chiarito, in termini che vanno in questa sede ribaditi, in assenza di diversi argomenti, che:
(i) «non solo tutta la giurisprudenza di questa S.C. pronunciatasi in tema di c.d. minimale contributivo si riferisce, quando parla di contrattazione collettiva adoperata come parametro, al settore merceologico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1240 /2011), vale a dire a un concetto che per sua stessa natura non può essere ridotto in ambiti infranazionali (provinciali o regionali), ma anche la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25 stabilisce che il precetto normativo in esame si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) comparativamente più rappresentative nella categoria»;
(ii) «Dunque, per sua stessa natura anche il riferimento alla “categoria” (e alle organizzazioni sindacali in essa comparativamente più rappresentative) non può che essere operato su un piano nazionale, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi scolastica (che qui non ricorre) di una categoria presente solo su un limitato territorio; in altre parole, se una data categoria è presente su tutto il territorio nazionale (o su gran parte di esso), il parametro utilizzabile ai fini del c.d. minimale contributivo – il c.d. contratto leader in ragione RAGIONE_SOCIALEe sue organizzazioni stipulanti (comparativamente più rappresentative) – non potrà disgiungersi dal carattere, anch’esso nazionale, RAGIONE_SOCIALEa categoria di riferimento e, quindi, dovrà operare nella medesima dimensione»;
(iii) «Nel caso di specie, premesso che nel settore RAGIONE_SOCIALE‘assistenza socio- sanitaria (che può essere effettuata a domicilio o presso istituzioni pubbliche o private) la categoria RAGIONE_SOCIALEe cooperative non è presente nella sola regione RAGIONE_SOCIALE, il CCRL invocato come
parametro da parte ricorrente – quello per dipendenti e soci RAGIONE_SOCIALEe aziende o cooperative esercenti servizi di assistenza socio-sanitaria si palesa ridotto ad un ambito territoriale (la regione) al cui interno non è possibile, per definizione, operare una verifica di rappresentatività categoriale, il che esclude la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esegesi proposta in ricorso» (così Cass., Sez. L., 24 gennaio 2012, n. 956);
in tali termini, dunque, il ricorso va accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
le spese RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito vanno compensate, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe contrastanti valutazioni offerte dalla giurisprudenza di merito sul tema giuridico sopra esposto (v. la diversa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 57/2007, oggetto del ricorso per cassazione deciso dalla menzionata sentenza n. 956/2012), mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza in ragione del citato orientamento di questa Corte su cui nessun argomento contrario è stato sviluppato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa società;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società.
Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella somma di 5.900,00 € per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, nonchè accessori.
Così deciso nella camera di consiglio celebratasi da remoto del 13