Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9939 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38508-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COOPERATIVA RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA;
– intimata – avverso la sentenza n. 850/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il 10/06/2019 R.G.N. 967/2018;
Oggetto
Contributi parttime
R.G.N.38508/2019
COGNOME
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale di accertamento e conseguente avviso di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto l’omessa contribuzione su lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time in numero eccedente i limiti del 3% e del 30% fissati rispettivamente dal CCNL Edilizia e dal CCNL Edilizia e Artigianato applicati dalla datrice, rispetto al totale dei lavoratori occupati.
Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che l’obbligo contributivo sui lavoratori assunti oltre i predetti limiti non andasse calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro a tempo pieno, come se fossero nulli i contratti e convertiti in contratti a orario di lavoro pieno.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
All ‘odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29 d.l. n.244/95, conv. con modif. in l. n.341/95, 1 d.l. n.338/89, conv. con modif. in l. n.389/78, per avere la Corte d’appello negato che il superamento dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva determinasse il calcolo del minimale contributivo in ragione della retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro pieno.
Il motivo è fondato.
Come già ritenuto da questa Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile l ‘ istituto del minimale contributivo, previsto dall ‘ art.29 d.l. n.244/95 conv. in l. n.341/95, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa; valore economico che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l ‘ orario normale di lavoro anche riguardo ai lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello , i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto dalla disposizione del contratto
collettivo sono assoggettati al regime della contribuzione virtuale, che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste (v. Cass.7872/23).
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per gli accertamenti conseguenti ai suesposti principi e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 25.2.25