Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32178-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore; COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. 32178/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 138/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018 R.G.N.; 1498/2016 udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.5.18 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2016 del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, ha confermato le pretese contributive RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE verso la società in epigrafe pari a euro 622.516 e 32.228 rispettivamente.
In particolare la corte territoriale: ha ritenuto inammissibile il ricorso di COGNOME perché non aveva impugnato l’omessa pronuncia in primo grado sul difetto di legittimazione; ha considerato non rispettato il minimale contributivo di cui al contratto collettivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) e escluso la rilevanza del contratto di imprese artigiane applicato dalla società (perché non aveva i suindicati caratteri); ha ritenuto che i conteggi operati dagli ispettori, come integrati da ll’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in giudizio, erano congrui; ha ritenuto assoggettabili a contribuzione i periodi di assenza -al di fuori di assenze legali o contrattuali- dei lavoratori, ritenendo irrilevante che tali periodi non fossero retribuiti, in
quanto gli accordi individuali non possono derogare alle regole dei minimale contributivo; ha rigettato la domanda risarcitoria verso RAGIONE_SOCIALE proposta per danni derivanti dall’ avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiesto ai committenti somme in solido a titolo di responsabilità; ha applicato il regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘evasione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘infedele ed omessa denuncia di rapporti e retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorre la società per sei motivi, cui resistono con distinti controricorsi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 legge 389 del 1989, 4 legge 142 del 2001, per avere la corte territoriale applicato contratti senza considerare i rapporti tra socio e cooperativa disciplinata dal regolamento interno.
Il secondo motivo deduce violazione di legge -ex art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- per avere ritenuto la contribuzione dovuta sulle assenze del lavoratore.
Il terzo motivo ricorso, senza richiamare specifiche norme, invoca gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei primi due motivi sulla cartella di pagamento notificata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e connessa al relativo verbale di accertamento.
Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 legge 689 del 1981, per avere la corte territoriale applicato le sanzioni per evasione contributiva e non quelle per omissione.
Il quinto motivo deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.28 d.lgs. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda di risarcimento danni.
Il sesto motivo deduce -ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.-
violazione RAGIONE_SOCIALEe norme per aver dichiarato inammissibile la domanda di COGNOME senza alcuna motivazione.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non contiene alcuna specifica critica al capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativamente alla affermazione del contratto applicabile in relazione alla definizione del minimale contributivo, mentre per altro verso infondato perché quanto deciso nel regolamento interno RAGIONE_SOCIALEa cooperativa non rileva in quanto non garantisce la retribuzione del contratto collettivo applicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in sede ispettiva.
Il secondo motivo è inammissibile perché non predica una violazione di legge ed è comunque infondato alla luce di Sez. L – , Ordinanza n. 13650 del 21/05/2019 (Rv. 653842 – 01), secondo la quale l’obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa e corresponsione RAGIONE_SOCIALEa relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva stessa.
Il rigetto dei due motivi comporta il rigetto del terzo motivo, ove la società si limita a richiedere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, peraltro con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in disparte i profili di inammissibilità del motivo in quanto nel corpo RAGIONE_SOCIALEo stesso non viene fatto alcun riferimento al contenuto degli atti difensivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né al contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza (sicché non è dato conoscere l’effettiva situazione processuale di merito con riferimento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Il quarto motivo è inammissibile non solo in quanto predica contestualmente la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione per omesso esame
di motivo e per violazione di legge, ma anche perché si lamenta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulle sanzioni amministrative, laddove si tratta di sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116 RAGIONE_SOCIALEa legge 388 del 2000.
Inammissibile è il quinto motivo ove si predica contestualmente una nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione per omesso esame di un motivo di gravame e la violazione di legge; nel merito è comunque infondato in quanto la società afferma un diritto al risarcimento del danno, ma come già precisato dalla sentenza di appello non allega prove né requisiti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità aquiliana.
Inammissibile è infine l’ultimo motivo, in quanto non vi è alcuna parametrazione alla sentenza, che ha fatto riferimento alla mancata proposizione del gravame da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME sull’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda proposta in quella sede di giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura differenziata per ciascun ente previdenziale in relazione al diverso valore dei relativi atti qui impugnati, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 4. 000 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed in euro 11.000 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per compensi professionali, oltre per entrambi ad euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13