Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31817 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11454-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 11454/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
– resistenti con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SUL RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 870/2018 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 623/2017;
udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Bologna, in riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva a carico RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘impresa ricorrente, di autotrasporti per conto terzi, contestata con verbale di accertamento, sul presupposto secondo cui non essendovi stata prestazione lavorativa, e relativa retribuzione, neanche la contribuzione era dovuta per le prestazioni non svolte per causali diverse (accordo di sospensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prestazione; assenze ingiustificate sfociate in procedimenti disciplinari; impossibilità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prestazione per il ritiro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa patente ad un autista);
ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un motivo con il quale si duole di violazione di legge, ulteriormente illustrato con memoria;
ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso successivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione di legge;
resiste con controricorso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
entrambi i ricorsi sono da accogliere per non essersi la sentenza impugnata conformata ai principi più volte espressi da questa Corte che ha, ormai, chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende del l’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per
l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 2002 del 2024);
la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘enunciato principio, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024