Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31817 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11454-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 11454/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
– resistenti con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
nonchè contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 870/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 623/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva a carico dell’impresa ricorrente, di autotrasporti per conto terzi, contestata con verbale di accertamento, sul presupposto secondo cui non essendovi stata prestazione lavorativa, e relativa retribuzione, neanche la contribuzione era dovuta per le prestazioni non svolte per causali diverse (accordo di sospensione della prestazione; assenze ingiustificate sfociate in procedimenti disciplinari; impossibilità della prestazione per il ritiro della patente ad un autista);
ricorre l’INAIL avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un motivo con il quale si duole di violazione di legge, ulteriormente illustrato con memoria;
ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE con ricorso successivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione di legge;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
entrambi i ricorsi sono da accogliere per non essersi la sentenza impugnata conformata ai principi più volte espressi da questa Corte che ha, ormai, chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende del l’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per
l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 2002 del 2024);
la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce dell’enunciato principio, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024