Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 572 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 572 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5270-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocat a NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 945 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 2 dicembre 2021 (R.G.N. 244/2020).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/10/2025
giurisdizione Art. 1 d.l. n. 338 del 1989. Contratto collettivo applicabile. Accertamento RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte il gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha dichiarato prescritto il credito contributivo azionato dall’RAGIONE_SOCIALE per il giugno 2013, confermando, nel resto, la sentenza impugnata e la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito n. 33920190000076569000, notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 26 aprile 2019 a titolo di contributi non versati e di sanzioni.
1.1. -La Corte di merito, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, rileva che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha disapplicato a giusto titolo il contratto collettivo nazionale per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe imprese radiofoniche e televisive in ambito RAGIONE_SOCIALE (CCNL RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) e ha determinato la contribuzione dovuta alla stregua del diverso contratto CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispettoso del criterio RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività comparativa RAGIONE_SOCIALEe sigle contraenti.
1.2. -La pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si rivela fondata anche con riferimento alla posizione del signor COGNOME, in quanto non è genuino il contratto a progetto stipulato dal lavoratore con l’azienda per il periodo dal 20 dicembre 2013 al 16 gennaio 2015. Il rapporto di RAGIONE_SOCIALE è contraddistinto sin dall’origine dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, come si evince dalla necessità di giustificazione RAGIONE_SOCIALEe assenze, dall’inserimento nella struttura aziendale, dalla mancanza di un progetto dai contorni sufficienteme nte netti e dall’affidamento di compiti generici e ricorrenti.
-Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALEa trattazione camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
5. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia, anzitutto, violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, del decreto -legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente applicato un contratto collettivo riferito alle imprese radiofoniche e televisive in àmbito nazionale, laddove, nel caso di specie, si tratta d’ imprese radiofoniche e televisive che operano in àmbito RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la sentenza impugnata pretermette il dato fondamentale RAGIONE_SOCIALEa «differenza d’àmbito applicativo dei due contratti collettivi» (pagina 10 del ricorso per cassazione) e RAGIONE_SOCIALEa libertà RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 39 Cost.) nel definire le categorie e il raggio di estensione del contratto collettivo, senza vincoli eteronomi di sorta. Per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’unico contratto sarebbe quello stipulato tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, sarebbe arbitraria la scelta di compararlo al contratto stipulato per la «diversa e distinta RAGIONE_SOCIALE contrattuale RAGIONE_SOCIALEe imprese televisive nazionali» (pagina 17 del ricorso per cassazione).
In secondo luogo, la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, inficiata dal citato errore di diritto.
1.1. -La censura dev’essere accolta, nei termini di séguito esposti.
1.2. -Per quanto il motivo sia articolato in più profili di doglianza (violazione di legge e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione), la sua formulazione consente a questa Corte di enucleare le questioni devolute (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100) e non presta, dunque, il fianco alle eccezioni d’inammissibilità proposte
nel controricorso con riferimento alla giustapposizione di critiche eterogenee (pagina 4).
Inoltre, il motivo, nel suo nucleo essenziale, sottopone al vaglio di questa Corte una questione d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente e non tende a rivisitare l’accertamento di fatto cristallizzato in una ‘doppia conforme’ .
A nche da quest’angolazione, non si frappongono ostacoli all’esame del merito RAGIONE_SOCIALEa censura, che si sottrae ai rilievi d’inammissibilità illustrati dal controricorrente.
1.3. -Il motivo dev’essere disatteso, nella parte in cui denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza d’appello enuncia in termini intelligibili e adeguati il percorso argomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), le sole che de iure condito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte.
1.4. -È fondata, invece, la censura, per quel che concerne la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.
1.4.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (minimale contributivo) non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative nel RAGIONE_SOCIALE di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 cod. civ. (Cass., S.U., 29 luglio 2002, n. 11199).
Ne consegue che «il CCNL di riferimento, cui parametrare l’obbligazione contributiva, è quello corrispondente all’attività svolta in concreto dall’azienda » (Cass., sez. lav., 20 agosto 2025, n. 23607, punto 4.5. del Considerato ).
A tale riguardo, è necessario fare riferimento, in virtù del carattere pubblicistico degl’interessi coinvolti, a un criterio oggettivo e predeterminato, che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, possibili soltanto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., in relazione al trattamento economico e normativo dei RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 17 luglio 2024, n. 19759, in linea con le enunciazioni di principio RAGIONE_SOCIALEa richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, n. 11199 del 2002).
Il riferimento operato dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito, ai contratti stipulati dalle associazioni RAGIONE_SOCIALE più rappresentative su base nazionale non determina una estensione erga omnes dei contratti collettivi nazionali, in spregio all’art. 39 Cost., ma si limita ad assumere la parte economica dei contratti come parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel finanziamento del sistema stesso (Cass., sez. VI-L, 2 agosto 2017, n. 19284; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2012, n. 16).
1.4.2. -Da tali princìpi si discosta la pronuncia impugnata.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile su cui si calcola la contribuzione dovuta, la Corte di merito recepisce le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e applica il contratto collettivo stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, osservando che è indimostrata la maggiore rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe sigle che hanno stipulato il contratto collettivo invocato dall’odierna ricorrente (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello, punto 4): l’assoc iazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, appartenente a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Anche il contratto assunto dall’RAGIONE_SOCIALE come parametro menziona i rapporti di RAGIONE_SOCIALE che s’instaurano con RAGIONE_SOCIALE amministrativi e tecnici (pagina 4, punto 3, RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Pertanto, in ossequio alla normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 2, comma 25, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 1995, n. 549, in presenza di una «pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima RAGIONE_SOCIALE, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comparativamente più rappresentative nella RAGIONE_SOCIALE».
Anche l’RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso (pagina 5), svolge rilievi di analogo tenore: acclarata la concorrenza di due contratti collettivi destinati a disciplinare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE dei non giornalisti, la Corte di merito applica il contratto collettivo che reputa stipulato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con un più elevato indice di rappresentatività.
1.4.3. -Tale prospettazione presta il fianco alle censure proposte.
La ricorrente, sin dai gradi di merito, ha dedotto di appartenere al novero RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE che operano in àmbito RAGIONE_SOCIALE.
Tale RAGIONE_SOCIALE si connota in termini peculiari rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE attive in àmbito nazionale, cui si applica il contratto collettivo identificato dall’RAGIONE_SOCIALE come parametro del ‘minimale contributivo’.
L’irriducibile peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘attività radiotelevisiva svolta in àmbito RAGIONE_SOCIALE rispecchia un’evidenza empirica, che trova puntuale riscontro nella disciplina negoziale e, in particolare, nell’àmbito oggettivo di applicazione dei diversi contratti, definito dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa libertà tutelata dall’art. 39 Cost.
La contrattazione, riguardo a tutti i profili professionali rilevanti, traccia un chiaro discrimine tra le due categorie d’imprese, poiché il diverso àmbito di operatività (RAGIONE_SOCIALE o nazionale) è tratto qualificante
RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa, ne plasma e ne condiziona il contenuto e non è un accidente privo d’ogni significato, legato a fattori imponderabili e contingenti.
Né risultano risolutive, in senso contrario, le circostanze valorizzate dalla sentenza d’appello e, in particolare, il fatto che il contratto applicato sia stato concluso da sigle più rappresentative e che contempli anche amministrativi e tecnici, estranei al giornalismo.
Tali rilievi non elidono il dato saliente RAGIONE_SOCIALEa diversità d ell’ àmbito di applicazione del contratto collettivo richiamato dalla Corte di merito. Diversità che contraddice quell’astratta concorrenza di due contratti, adombrata dall’RAGIONE_SOCIALE, e che preclude in radice il raffronto RAGIONE_SOCIALEa rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE che hanno stipulato i contratti in questione: tale raffronto, difatti, postula l’omogeneità dei termini di paragone e può esser praticato soltanto nel contesto di contratti riguardanti il medesimo RAGIONE_SOCIALE di attività.
1.4.4. -L’applicazione di un contratto collettivo riguardante un distinto RAGIONE_SOCIALE, in presenza di contratti collettivi deputati a regolare specificamente l’àmbito di pertinenza , in primo luogo si pone in contrasto con una disciplina cogente, di stretta interpretazione, ancorata all’attività concretamente svolta , e così parifica situazioni già in rerum natura profondamente diverse.
Inoltre, un’applicazione siffatta vanifica il ruolo RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva come parametro attendibile e uniforme nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta e tradisce la finalità ultima RAGIONE_SOCIALEa disciplina imperativa, che è quella di salvaguardare un nucleo inderogabile di tutele per i RAGIONE_SOCIALE e la parità dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel finanziare il sistema previdenziale, a parità di attività svolta.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere ravvisato il vincolo di subordinazione sulla base di considerazioni apodittiche, avulse dalla prova RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di RAGIONE_SOCIALE, e di aver così violato e falsamente applicato l’art. 2094 cod. civ .
2.1. -La doglianza si rivela inammissibile e coglie, dunque, nel segno l’eccezione sollevata nel controricorso (pagina 6).
2.2. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846), la valutazione degli elementi, dai quali è possibile inferire la sussistenza del vincolo di subordinazione, costituisce un accertamento di fatto.
Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l ‘ individuazione dei caratteri identificativi del RAGIONE_SOCIALE subordinato, così come tipizzati dall ‘ art. 2094 cod. civ.
Il giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi tracciati dall ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento, necessariamente presuntivo, che investe la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all ‘ uno o all ‘ altro schema contrattuale.
2.3. -I giudici d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, si collocano nell’alveo del paradigma di subordinazione, definito dall’art. 2094 cod. civ. , e ricostruiscon o in fatto l’effettivo atteggiarsi del rapporto tra le parti, sulla scorta di una pluralità di indici, vagliati nella loro sinergia e nella loro convergenza (pagine 6 e 7 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, punto 6, e retro punto 1.2. dei Fatti di causa ).
Il ricorso, con considerazioni ribadite nella memoria illustrativa (pagine 6 e seguenti), propugna una lettura atomistica di tali dati, al fine di sovvertire la valutazione racchiusa in una ‘doppia conforme’, e ambisce a delineare un ‘coordinamento funzionale’ più sfumato rispetto alla subordinazione, così sollecitando un riesame del merito e una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, preclusi in questa sede.
La denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge sottende, in ultima analisi, l’istanza di una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti e incorre, pertanto, nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
-In conclusione, è accolto il primo motivo nei termini precisati e dev’essere dichiarat o inammissibile il secondo mezzo.
-La sentenza d’appello è cassata in parte qua .
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa , uniformandosi al principio di diritto che di séguito si enuncia: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE più rappresentative su base nazionale nel RAGIONE_SOCIALE di attività effettivamente svolta dall’impresa. P er le imprese radiofoniche e televisive, occorre avere riguardo all’àmbito, RAGIONE_SOCIALE o nazionale, di tale attività, nei termini definiti dalla contrattazione collettiva».
6. -Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione; dichiara inammissibile il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME