Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3962 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 334-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, SANDRO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
R.G.N.334/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 27/11/2025
CC
avverso la sentenza n. 543/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 740/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Si controverte del minimale contributivo sulle retribuzioni erogate ai dipendenti della cooperativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attuale ricorrente e alla legittimità del recupero operato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (con avviso di addebito opposto) delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 7 del 1990, per non avere applicato le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
La doglianza della società era incentrata sulla corretta applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE settore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla stregua dell’inserimento nell’elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, onde spettava a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dimostrare maggiore rappresentatività, su base nazionale, delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo ritenuto applicabile da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di L’A quila, con la sentenza in epigrafe indicata, confermando la decisione di prime cure e muovendo da TAR LAZIO sentenza n. 8865/2014 di rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con declaratoria di legittimità della classificazione fissa dal Ministero del RAGIONE_SOCIALE per i contratti comparativamente più rappresentativi, ha ritenuto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative e, tuttavia, non prevalente la maggiore rappresentatività in comparazione con altre sigle. Da qui ne ha tratto la correttezza dell ‘assunto dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di fare riferimento, per il calcolo della contribuzione, alle retribuzioni fissate dal RAGIONE_SOCIALE stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto non solo
pulizia, in quanto comparativamente rappresentativo rispetto al contratto stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e servizi propone tre motivi, il primo e il terzo in ordine alla rappresentatività del CCNL UNIC e al CCNL applicabile, il secondo mezzo per violazione di legge, in ordine al monte ore lavorate.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese e ha conferito solo procura in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia motivato per relationem alla sentenza del TAR Lazio, facendo derivare l’apprezzamento della rappresentatività delle OOSS da valutazioni operate dal Ministero in una circolare laddove RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha fornito alcuna prova sul deficit di rappresentatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre la cooperativa, benché non onerata, aveva fornito indicatori sulla legittima applicazione di detto contratto collettivo.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta commisurazione dei contributi dovuti senza tener conto del numero di ore retribuite, per effetto della riduzione, di fatto, della prestazione.
Infine, con il terzo motivo, la doglianza è indirizzata avverso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescelto senza considerare l’impiego, di buona parte del personale, anche in attività diverse (facchinaggio, metalmeccaniche ed altre).
Il ricorso è inammissibile, quanto ai richiesti profili di accertamento in fatto per avere questa Corte di legittimità avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza
assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (fra tante, Cass. n. 26276 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti); peraltro, entrambe le sentenze di merito hanno rigettato il ricorso dell’attuale parte ricorrente, in ragione delle medesime deduzioni in fatto, per cui, trattandosi di ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Ed ancora, appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza n. 11199 del 2002, le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; si tratta del cd. “minimale contributivo” secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che «Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di RAGIONE_SOCIALE e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria» (c.d. contratto “leader”). La disciplina è applicabile anche ai fini della determinazione della misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di RAGIONE_SOCIALE, stante il richiamo alla stessa, effettuato dal D.Lgs. n. 403 del 2001, art. 3, comma 4.
Appare chiara la finalità della normativa; in settori nei quali le parti RAGIONE_SOCIALE hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi è quella di individuare, tra numerosi trattamenti e voci retributive, lo strumento normativo trainante (definito, per ciò stesso “leader”) ovvero quello che, meglio degli altri, appare in grado di rappresentare le caratteristiche dell’RAGIONE_SOCIALE nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica.
Nello specifico, le censure, nel loro complesso, investono l’individuazione del cd. contratto leader e, argomentate attraverso una critica generica dell’iter motivazionale, presentano un assorbente profilo di inammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione delle fonti collettive e dei documenti ministeriali.
Così come sviluppate, le critiche si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., onere che, riferito alla puntuale indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se i motivi non trascrivono adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. n. 6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022 e Cass. n.16429/2023), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione.
Quanto, infine, ai rilievi che imputano alla Corte di appello il cattivo governo della regola di ripartizione dell’onere della prova, vale osservare come gli stessi non considerino il fatto che i giudici di merito hanno accertato, documentalmente, il contratto collettivo leader sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.
La deduzione difensiva di aver, invece, offerto efficaci elementi di contrasto alla tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE incontra, all’evidenza, gli stessi limiti, in termini di difetto specificità, già sopra evidenziati in relazione alle precedenti censure.
Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed agli accessori come per legge. ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i
presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 novembre 2025 La Presidente NOME COGNOME