Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22061-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 477/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/03/2022 R.G.N. 797/2020;
Oggetto
Minimale contributivo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non violata la regola del minimale contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte ai dirigenti che, a seguito di una crisi aziendale, avevano rinegoziato i compensi inizialmente convenuti.
1.1. In particolare, la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto elaborati in materia, ha chiarito come la nuova retribuzione concordata dalle parti rispettasse il minimale contributivo.
1.2. A tale riguardo ha osservato che il divieto di riduzione della retribuzione del lavoratore subordinato, previsto dall’art. 2103 c.c. ( ratione temporis ), operava nel limitato ambito del divieto di modifica in peius della mansione dello stesso lavoratore. Viceversa, in difetto di un declassamento professionale, le parti contrattuali, nel corso del rapporto, potevano validamente stabilire nuovi patti, anche procedendo ad una nuova determinazione della retribuzione.
1.3. Non era condivisibile la tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che -individuata nell’originario contratto individuale di lavoro la retribuzione fondante la maggiore contribuzione- riteneva inopponibile a esso Istituto ogni successiva rinegoziazione della retribuzione. Nel caso concreto, infatti, le parti avevano liberamente rinegoziato l’originario accordo, senza intaccare il livello del cd. minimale contributivo.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la parte privata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 che ha novellato l’art. 12 della legge n. 153 del 1969 che ha sostituito gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 692 del 1945, recepiti negli artt. 27 e 28 del TU assegni familiari, approvato con decreto n. 797 del 1995, e dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modificazioni nella legge n. 389 del 1989, per avere la Corte di appello ritenuto che non costituissero base imponibile le somme che, viceversa, avrebbero dovuto essere erogate ai dirigenti (individuate nel verbale ispettivo) sulla base del CCNL applicabile, poiché in virtù di un accordo transattivo, i lavoratori vi avevano rinunciato e, comunque, per avere ritenuto che le somme erogate non fossero inferiori al cd. minimo contributivo.
4.1. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia come il concetto di retribuzione, ai fini contributivi, non coincide con quella rilevante sul piano del rapporto di lavoro subordinato, ricomprendendo ogni somma che costituisce adempimento di obbligazioni imposte da leggi o da contratti di lavoro ed è, perciò, insensibile alle vicende del rapporto di lavoro.
4.2. Secondo l’Istituto, la Corte di merito, una volta accertato che era stata assoggettata a contribuzione solo la retribuzione erogata e non anche quella che i dirigenti avevano diritto di ricevere, avrebbe dovuto verificare la correttezza delle somme sottoposte a contribuzione da parte dell’Ente.
Il motivo va disatteso.
5.1. La sentenza impugnata, come riportato nello storico di lite, mostra di aver ben chiare le regole di disciplina della
fattispecie concreta e la distinzione tra «giusta retribuzione» che interessa il piano del rapporto di lavoro e «retribuzione dovuta» rilevante sul piano contributivo; con una pronuncia che in parte qua ha confermato quella resa dal Tribunale, la Corte territoriale ha accertato l’erogazione di una retribuzione corrispondente a quella «dovuta», in base alle leggi e/o ai contratti collettivi (per tutte, Cass. n. 8017 del 2023) di disciplina dei rapporti.
5.2. Per quanto più interessa, chiarisce bene che la rinegoziazione ha riguardato unicamente il livello del superminimo che, con l’originaria pattuizione, era stato riconosciuto in misura superiore ai limiti tabellari previsti dal CCNL, precisando ulteriormente come il nuovo accordo non avesse «intaccato il cd. minimale contributivo».
5.3. I rilievi mossi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nei termini argomentati, sono dunque infondati, non ravvisandosi nel ragionamento decisorio gli errori denunciati; né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiarito le voci retributive «dovute» ai dirigenti, non conservate per effetto delle intervenute modifiche contrattuali, e, quindi, erroneamente escluse dall’imponibile contributivo.
Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME