Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3457/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 950/2021 pubblicata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha solo in parte accolto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La controversia, per la materia ancora viva in cassazione, ha per oggetto la pretesa fatta valere dall’istituto previdenziale con riferimento all’assoggettamento al c.d. minimale contributivo anche per i periodi di mancato svolgimento della prestazione lavorativa imputabili a «permesso non retribuito».
Il Tribunale di Milano rigettava in parte qua la domanda della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La corte territoriale, pur riformando in parte la sentenza appellata, ha confermato sul punto le statuizioni del giudice di prime cure.
Per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1 del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989 , e dell’art.2094 cod. civ.
Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere dovuta la contribuzione anche nel caso di sospensione concordata della prestazione, non essendo dovuta alcuna contribuzione nel caso di assenza di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, fatti salvi i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, con riferimento alla questione controversa «la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quanto affermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principio di Cass.24109/18; da ultimo v. Cass.4676/21)» (Cass. 21/03/2023 n. 8106 e precedenti conformi).
Nel caso in esame la corte territoriale ha applicato i principi di diritto di Cass. 21/05/2019 n. 13650, richiamata espressamente in parte motiva, principi confermati da tutte le pronunce successive.
Non sussiste alcun ragionevole motivo per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato e per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME