Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31358 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29249-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 29249/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 486/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 51/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
c on la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’ appello di Milano, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha applicato il principio del minimale contributivo in riferimento ad accordi di differimento del pagamento delle ferie, tra la società cooperativa RAGIONE_SOCIALE, in epigrafe indicata, e i soci lavoratori, che la società concretizzava con permessi non retribuiti e, in effetti, con periodi di sospensione della prestazione lavorativa riconducibili al detto accordo;
del pari, la Corte di merito ha applicato il medesimo principio ai periodi di omessa erogazione della retribuzione in mancanza della corrispondente prestazione lavorativa, in riferimento alla tredicesima e quattordicesima non corrisposte, in applicazione della regola per cui la mera mancanza di attività, addotta dalla società cooperativa, non rientrasse tra le ipotesi eccettuative della regola del minimale contributivo;
ricorre avverso tale sentenza la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con i quali si duole di violazione di legge, per avere la Corte di merito applicato la legislazione per le imprese edili e per avere disatteso la contrattazione collettiva nazionale;
resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
il ricorso è da rigettare perché il primo motivo di doglianza non coglie nel segno e, in ispecie, non si confronta affatto con la ratio decidendi, ben argomentata dalla Corte di merito sul tema delle sospensioni convenzionali delle prestazioni lavorative e delle correlative obbligazioni retributive;
invero, questa Corte ha ormai chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, D.L. n. 338/1989 (conv. con L. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023; Cass. n. 20431/2024);
parte ricorrente, quanto alla previsione nella contrattazione collettiva delle causali, per le quali ha acconsentito alle assenze dei lavoratori menzionati nel ricorso per cassazione, come ragioni legittime di assenza dal servizio, posta a fondamento della seconda doglianza,
ha omesso di allegare la disciplina contrattuale collettiva o di indicare dove prodotta nelle pregresse fasi di merito, onde è inibito a questa Corte di legittimità lo scrutinio della doglianza suffragata dalla fonte negoziale collettiva;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio