Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19467 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15629-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
Oggetto
Minimale contributivo L.389/892070 c.c.decadenza AVAinterpretazionecontratti di prossimità
R.G.N.15629/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
COGNOME, ESTER ADA COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 153/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 93/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in opposizione avverso l’avviso di addebito emesso da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 356.993,92 con il quale le era stato richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti, per il periodo compreso tra il febbraio 2012 ed il dicembre 2013, determinati in base alla retribuzione minima prevista dal RAGIONE_SOCIALE terziario, anziché in base al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE applicato dalla società e derogato dal contratto di prossimità stipulato il 25/1/2012.
La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito per decadenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d.lgs. n.46/1999, dovendosi prendere in considerazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del termine di iscrizione a ruolo del credito RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale non già la data di notifica bensì quella di emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.l. n.78/2010, ha sostituito la cartella esattoriale del concessionario; ha altresì respinto l’invocata individuazione nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del contratto collettivo applicabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo, stante la non riconducibilità in esso RAGIONE_SOCIALEe attività svolte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la riferibilità all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c., ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del contratto collettivo di riferimento, nonché la determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi di previdenza in misura non inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale come previsto dall’art. 1, co .1, del d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989. Ne derivava che il contratto collettivo attinente dovesse essere individuato nel RAGIONE_SOCIALE Terziario e che fosse non rilevante l’applicazione del contratto di prossimità più favorevole per il lavoratore, non costituendo parametro idoneo ai sensi RAGIONE_SOCIALEa richiamata normativa.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata discussa e decisa all’adunanza camerale del 14/2/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito opposto per intempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.lgs n.46/1999, avvenuta il 21/01/2016, oltre il termine del 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo alla data di notifica del provvedimento di accertamento ricevuto il 26/3/2014.
Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 31/05/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del RAGIONE_SOCIALE Terziario, degli artt. 1362 e ss. c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L. n.389/1989, non ravvisandosi un
diverso campo di applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto all’attività svolta dalla ricorrente con riferimento sia alle attività promozionali e di call center, sia al criterio interpretativo dei testi contrattuali tenuto conto del significato letterale RAGIONE_SOCIALEe parole, RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti e del senso complessivo del testo contrattuale, di cui le sentenze di merito non avevano tenuto conto; ed inoltre, per lo specifico richiamo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al contratto di prossimità, stipulato ex art. 8 L. 148/2012 dalla società con il sindacato di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e nei contratti di assunzione dei lavoratori dipendenti, non poteva non tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa comune volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in ordine all’applicazione del predetto RAGIONE_SOCIALE, almeno quale parametro di riferimento per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ex art. 36 Cost. La ricorrente rileva altresì di non essere mai stata iscritta presso una RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali che hanno stipulato il RAGIONE_SOCIALE Terziario.
Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.l. n.138/2011 conv. in L. 148/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L. n. 389/1989, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co. 25 RAGIONE_SOCIALEa L. 549/1995, dei contratti collettivi di prossimità del 25/01/2012 e del 4/3/2014, anche con riferimento all’art. 2070 c.c. ed agli art t. 1362 e ss. c.c. In particolare, la ricorrente evidenzia che le parti contraenti del contratto di prossimità avevano più volte espresso la volontà di assoggettare i rapporti di lavoro del personale dipendente (costituito da impiegati, promoter, hostess, lavoratori a chiamata) al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e tale dato non era mai stato oggetto di contestazione, di contro alla tesi esposta dalla Corte di merito secondo la quale tale accordo non costituiva parametro idoneo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione degli imponibili contributivi, non perché le organizzazioni stipulanti non fossero rappresentative, bensì per essere il contratto
collettivo e, quindi, l’accordo di prossimità da esso derivato, destinati a disciplinare attività di lavoro diverse da quelle RAGIONE_SOCIALEa società.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del primo motivo, non specifico né decisivo, stante la incompatibilità strutturale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito con l’iscrizione a ruolo; rileva l’infondatezza del secondo motivo vertendo l’interpretazione del RAGIONE_SOCIALE in un accertamento di fatto e dovendosi individuare l’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c. nel rapporto di lavoro mentre, ai fini previdenziali, opera l’art. 1 L. 338/1989. In ordine al terzo motivo, poi, una volta accertato in base all’atti vità svolta che la contrattazione collettiva di riferimento sia quella del Terziario, gli accordi di prossimità sarebbero nulli e, comunque, non potrebbero derogare al criterio determinativo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ai fini previdenziali.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Riguardo al primo motivo il ricorrente non illustra ragioni specifiche per le quali intenda ritenere non corretta la ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, pianamente conferente con l’ambito normativo di riferimento. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui all’art. 30 del d.l. n.78/2010, avente ad oggetto il potenziamento dei processi di riscossione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’attività di recupero RAGIONE_SOCIALEe somme a qualunque titolo dovute all’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Esso costituisce sia una modalità di esternazione del credito che trova la sua fonte nell’accertamento definitivo, sia una specifica modalità di riscossione RAGIONE_SOCIALEe pretese contributive, in tal modo superando il coinvolgimento del concessionario di
riscossione, direttamente affidata allo stesso ente creditore. Dalla modifica normativa è derivata l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo, richiesta, invece, per gli affidamenti dei crediti in riscossione al concessionario, e la diretta formazione di un titolo esecutiv o attraverso l’emissione d i un avviso di addebito. I richiami ‘ al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento ‘ di cui all’art. 30 co .14 si intendono riferiti, ai fini del recupero RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a qualunque titolo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al titolo esecutivo emesso dallo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ‘ costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEe medesime somme affidate per il recupero agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione ‘ .
4.1 – Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha precisato che il termine di decadenza entro il quale vanno iscritti a ruolo i contributi degli enti previdenziali, in virtù RAGIONE_SOCIALEa predetta modifica normativa inerente alla modalità di riscossione dei credi ti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si riferisce all’epoca di emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito e non all’epoca RAGIONE_SOCIALEa notifica, così come, nell’originaria disciplina RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante cartella di pagamento, l’art. 25, comma 1, non individuava il termine decadenziale nella notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, bensì nella mera iscrizione a ruolo.
L’argomento non è stato puntualmente contrastato dal ricorrente che ha, invece, attribuito alla funzione di certezza e stabilità dei rapporti giuridici assolta dall’istituto RAGIONE_SOCIALEa decadenza, il rilievo RAGIONE_SOCIALEa riferibilità al momento in cui l’atto viene portato a conoscenza del destinatario e, quindi, al momento RAGIONE_SOCIALEa sua notifica.
4.2 – Invero, come affermato in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. ord. n. 14368/2020, n.27726/2019, e da ultimo, ord. n. 607/2025) l ‘art. 25 d.lgs. n 46 del 1999 prevede una
decadenza processuale e non sostanziale, come dimostrato dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa norma, che fa riferimento alla decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. La ratio RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEo strumento RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non già di rendere più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza (sul tema, si richiama l’orientamento espresso da questa Corte con sentenze n.11346/21, n.5963/18, n.19708/17, n.16307/19).
4.3 – Numerose pronunce affrontano in modo analogo le tematiche sulla natura e funzione RAGIONE_SOCIALEa decadenza prevista dall’art. 25 d.lgs. n.46/99, all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, e sui meccanismi del loro recupero – salva la possibilità di agire in via alternativa nelle forme ordinarie -, nonché le questioni sulla impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo senza decadere dal diritto di chiedere in sede giudiziaria l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del proprio credito .
4.5 Va anche aggiunto che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito rileva, invece, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. 46/99, per la decorrenza dei termini ad impugnare in sede di opposizione; al riguardo, cfr. ord. n.8788/2025 in cui espressamente si afferma che la notifica rileva ai fini del citato art. 24, essendo prevista con riguardo alla cartella di pagamento, che presuppone l’iscrizione a ruolo del debito accertato.
4.6 – Per la formazione del titolo esecutivo, pertanto, il termine decadenziale (di natura processuale), previsto a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, non richiede l’ulteriore momento RAGIONE_SOCIALEa
conoscenza per il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘avviso. La diversa prospettazione difensiva non si fa carico RAGIONE_SOCIALEa distinzione fra i due ambiti normativi (art. 24 e art. 25 d.lgs. 46/99), non espone argomenti critici alla ricostruzione storica compiuta nella impugnata sentenza sul significato di ‘iscrizione a ruolo’, applicabile, mutatis mutandis, al nuovo regime di accertamento/riscossione RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, e non illustra ragioni per le quali la decadenza (ove mai compiuta) determini una preclusione per l’eserc izio del credito contributivo. Il motivo è quindi infondato.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, ed entrambi sono anch’essi infondati.
5.1 – In tema di retribuzione imponibile posta a base di calcolo dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo), l’art. 1 L.388/89 ne individua la commisurazione alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel senso che essa non può essere inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Questa Corte ha già affermato che ‘l ‘importo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con
esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa giusta retribuzione ‘ (in questi termini, sent. S.U. n.11199/2002, a cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce, ex multis, 2758/2006, 16/2012, 19284/17).
Nell’operare un distinguo tra individuazione del contratto collettivo applicabile nei rapporti fra datore e lavoratore, sotto il profilo economico-retributivo, e contratto collettivo posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore ed RAGIONE_SOCIALE, si pone un necessario raffronto con la disposizione contenuta al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c. che fornisce il criterio per individuare il settore specifico RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dall’impresa: l’appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE professionale, a i fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Sul punto, si richiama la pronuncia resa da questa Corte con ord. n. 19759/2024 secondo la quale ‘la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla L. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che
restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. ‘.
Per la determinazione del minimale contributivo, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, si fa riferimento, quindi, all’importo retributivo spettante ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. 338/89 conv. in L. 389/89 , senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa giusta retribuzione (in tal senso, Cass. ord. n.19284/17).
Nel caso di specie, non è rilevante individuare l’attività svolta dai singoli lavoratori dipendenti, quanto l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata dall’imprenditore, e trattasi di un accertamento di fatto che, espletato nelle fasi di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Tale indagine, tuttavia, è nuovamente posta all’attenzione dal ricorrente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione del canone ermeneutico RAGIONE_SOCIALEa normativa contrattuale collettiva di cui si pretende l’applicazione, ritenendo di correttamente sussumere, nelle attività comprese all’art. 1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quelle svolte dalla società di servizi, ed in particolare le attività di segreteria, contabilità ed amministrativa in genere, esercitate da lavoratori con funzioni impiegati zie all’interno dei locali RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALEa società, l’attività di call center finalizzata alla conclusione di contratti di utenza telefonica, e le attività promozionali svolte all’interno di
esercizi commerciali per lavoratori promoter e hostess occupati con contratti di lavoro intermittente.
La correlata censura mossa dalla ricorrente in ordine alla violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. non è fondata. Al di là RAGIONE_SOCIALEa corretta riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe descritte attività nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe esemplificazioni elencate nel citato art. 1, anziché nel generico settore Terziario per la fornitura di servizi accessori ad altre imprese, va evidenziato che il motivo di ricorso non illustra le ragioni di una devianza argomentativa RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza dai canoni interpretativi negoziali (letterale, intenzionale, sistematico), limitandosi a prospettare una diversa interpretazione del testo contrattuale.
10.1 – In ambito di sindacato di legittimità su contratti collettivi aziendali, questa Corte ne ha affermato l’ammissibilità ‘ soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella specie, nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012 “ratione temporis” applicabile), ovvero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3, per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘esattezza e congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione stessa ‘ (Cass., sent. n. 21888/2016).
10.2 Si aggiunga che l’interpretazione letterale alla quale resta ancorata una parte RAGIONE_SOCIALEa seconda censura, e l’interpretazione suggerita secondo l’intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, su
cui si incentra il terzo motivo di ricorso, non soltanto dirottano sul campo ermeneutico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrattuali ciò che primariamente resterebbe concentrato sulla individuazione del contratto collettivo applicabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minimale contributivo (che costituisce il nucleo RAGIONE_SOCIALEa contestata pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale), ma neppure consent ono di soddisfare appieno l’indagine sulla completezza e correttezza RAGIONE_SOCIALE‘attività ermeneutica svolta in fase di merito.
10.3 – Invero, in tema di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo RAGIONE_SOCIALEe parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. sent. n. 30141/2022). Peraltro, è stato anche osservato (Cass. ord. n. 2996/2023) che ‘i n materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa interdipendenza dei molteplici profili RAGIONE_SOCIALEa posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore RAGIONE_SOCIALEe relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi
tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. ‘
Non va quindi limitata la doglianza interpretativa RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrattuali al senso letterale RAGIONE_SOCIALEe definizioni di servizi amministrativi, di iniziative promozionali nei servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, di limitazione RAGIONE_SOCIALEa esclusione del call center ai servizi di biglietteria ed informazioni anche telefoniche, ma va considerato il tenore complessivo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrattuali e soprattutto l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Del pari non va limitata l’analisi contenutistica RAGIONE_SOCIALEa contrattazione di prossimità per individuare la comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti di rimandare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la disciplina del rapporto economico per i rapporti di lavoro del personale dipendente, poiché andrebbero considerati la finalità e l’idoneità parametrica RAGIONE_SOCIALE‘accordo derogatorio del contratto collettivo nell’ambito dei canoni determinativi del contratto collettivo di riferimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n.338/1989.
11. Resta inalterato il minimale contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come individuato in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. 338/89 conv. in L. 389/89 (Cass. sent. 17993/2021), il cui importo, quello RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, è desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal
contratto collettivo nazionale, mentre in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Cass. sent. 6966/2010); e ad ogni modo, riguardo ai contratti di prossimità, che integrano il contratto collettivo per meglio rispondere ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa singola impresa, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 L. n.389/1989, essendo la materia previdenzial e indisponibile, come si desume dall’art. 2115 c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale, inderogabile dall’autonomia collettiva (Cass. 28972/24).
11.1 Nel caso di specie, l’accordo di prossimità non è idoneo ad individuare il parametro del minimale contributivo non perché non è stipulato dalle organizzazioni sindacali aventi i requisiti dimensionali e formali RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L.389/89, quanto perché esso non può porsi in contrasto con la disciplina normativa primaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione di un livello minimo garantito di retribuzione utile ai fini contributivi, derogandola in pejus; ed infatti, come riportato nella impugnata sentenza, tale accordo contemplava una deroga all’importo complessivo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni, riducendolo rispetto a quello fissato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che ‘tali previsioni avevano fatto sì che la contribuzione versata dall’azienda fosse notevolmente inferiore rispe tto a quella che sarebbe risultata dovuta, se l’imponibile fosse stato commisurato ai minimi retributivi stabiliti dal RAGIONE_SOCIALE del terziario’. Tale argomentazione, che palesa un accertamento di fatto incensurabile in questa sede, non risulta peraltro neppure specificamente confutata dalla società ricorrente.
12. Tutti i motivi si sono mostrati infondati. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in ragione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese che si liquidano in Euro 7.500,00 oltre accessori, ed Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio