Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36046 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23055-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l a sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (già RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimate –
avverso la sentenza n. 164/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017 R.G.N. 344/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 164/2017, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE nei riguardi di
Oggetto
R.G.N. 23055/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia che aveva accolto l’opposizione al ruolo ed alla cartella esattoriale con la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento di differenze sui premi e le sanzioni dovuti in ragione del mancato rispetto del minimale contributivo nel settore edile, regolato dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, derivante dall’aver considerato nel relativo calcolo le minori retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite previsto dall’art. 78 CCNL, per le imprese edili industriali; ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, pur integrandone la motivazione, andava confermata la pronuncia di primo grado che, respingendo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva rilevato che la violazione del citato art. 78, non poteva determinare gli effetti pretesi dall’RAGIONE_SOCIALE sul minimale contributivo in quanto i contratti collettivi nazionali di lavoro non avevano efficacia erga omnes e la società non aveva mai aderito ad alcuna associazione di categoria per cui non era soggetta al limite numerico previsto dal c.c.n.l.; inoltre, la tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbe reso in assoluto ed ingiustificatamente più costoso l’utilizzo del lavoro part time; dunque, il silenzio del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, sul lavoro part time stava a significare che occorreva fare riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa L. n. 338 del 1989, art. 1, salvo il minimale orario fissato dal D.lgs. n. 61 del 2000, art. 9, da ragguagliare al numero di ore previste dal contratto individuale di lavoro, né era fondato il rilievo RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto part time stipulato in eccedenza rispetto alle previsioni del c.c.n.l. in relazione al disposto del D.lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3, o del disposto RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175; infatti, il contratto collettivo, in mancanza di espressa previsione di legge, non avrebbe potuto introdurre norme imperative operanti in materia previdenziale;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, illustrato da successiva memoria;
la società non ha opposto difese;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione nel termine di giorni sessanta.
CONSIDERATO che:
con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, nonché la violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non determinando alcuna nullità dei relativi contratti, non potesse far sì che i contributi dovuti fossero rapportati alla corrispondente disciplina RAGIONE_SOCIALEa retribuzione imponibile virtuale corrispondente all’orario di lavoro full time anziché sulla retribuzione erogata;
la questione posta è stata affrontata da questa Corte di legittimità con diverse pronunce (Cass. n. 442 del 2011; Cass. n. 11368 del 2020; Cass. n. 8795 del 2020; Cass. n. 8794 del 2020; Cass. Sez. Lavoro n.20701/2022);
in tali occasioni si è ricordato che:
a partire da Cass. S.U. n. 11199 del 2002, l’importo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
– tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in virtù del quale l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com’e’ stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 15120 del 2019) la sua operatività concerne non soltanto l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro
normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore) (v. in tal senso Corte Cost. n. 342 del 1992);
la disposizione di cui al cit. D.L. n. 244 del 1995, art. 29, per quanto qui rileva, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione RAGIONE_SOCIALEe assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa con intervento RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”, nonché di altri “individuati con decreto del Ministro del lavoro e RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”;
Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata RAGIONE_SOCIALEe affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, ha chiarito che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, cit., che incide sulla misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile;
la retribuzione che il lavoratore riceve o comunque ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro costituisce
pur sempre il presupposto indefettibile per conformarne, se necessario, la misura ai minimali, e l’effetto RAGIONE_SOCIALEa disposizione legislativa consiste precisamente nell’elevarla, se inferiore, fino al raggiungimento del minimale contributivo, sia pure ai soli fini previdenziali;
– di ciò è prova la circostanza che il minimale contributivo di cui al cit. D.L. n. 244 del 1995, art. 29, non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna retribuzione-corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui al citato art. 29, (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa con intervento RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal D.M. 16 dicembre 1996), sia che occorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione “necessitata” ascrivibili all’interpretazione estensiva che RAGIONE_SOCIALEa disposizione cit. ha dato questa Corte, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all’intervento RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. n. 9805 del 2011 e Cass. n. 11337 del 2018), purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli;
da ciò deriva che è necessario scindere quoad effectum le due ipotesi che essa implicitamente prevede: da un lato, l’ipotesi di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività, in relazione alla quale, se non vi è permanenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa retribuzionecorrispettivo, non vi è nemmeno obbligo di pagamento del minimale; dall’altro, l’ipotesi di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e RAGIONE_SOCIALEa
tassatività RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di esclusione (così, testualmente, Cass. n. 5233 del 2007, più volte cit.);
la vicenda in esame, in cui si controverte RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di parametrare sulla retribuzione imponibile per l’orario normale contrattuale i contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile, deve essere ricondotta alla seconda RAGIONE_SOCIALEe due ipotesi dianzi esposte;
– nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia negoziale RAGIONE_SOCIALEe parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% RAGIONE_SOCIALEa forza-lavoro occupata al valore RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: è infatti evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa a tal riguardo il valore complessivo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che – come s ‘è già detto – è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati;
sotto questo profilo, risulta affatto irrilevante richiamare la disciplina e l’interpretazione giurisprudenziale adottata in tema di part-time irregolare, secondo il quale solo in caso di contratto di part-time nullo, ma che abbia avuto nondimeno esecuzione, dovrebbe applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (così Cass. S.U. n.
12269 del 2004), giacché la commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva qui da (né necessita di) una fattispecie di nullità del contratto di lavoro part-time stipulato inter partes, ma costituisce semplicemente la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni imponibili RAGIONE_SOCIALE‘impresa edile, che – a termini del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, – può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e RAGIONE_SOCIALEa tassatività RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore;
– una diversa interpretazione incrinerebbe la portata del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva (che, come si è dianzi ricordato, concerne non soltanto l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto scambierebbe per un’ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un’ipotesi di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale – giusta la previsione del cit. D.L. n. 244 del 1995, art. 29 – in tanto può modificare la misura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contributive RAGIONE_SOCIALE‘impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla contrattazione collettiva;
le considerazioni svolte, che interpretano il disposto del citato D.L., art. 29, secondo una logica del tutto interna al sistema previdenziale, determinano al tempo stesso la evidente estraneità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni riferite all’assenza RAGIONE_SOCIALEa generalizzata efficacia erga omnes nei contratti collettivi nazionali di categoria ed alla mancata adesione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente a quello oggetto di causa; non incide, in altre
parole, tale questione sulla peculiare disciplina del minimale contributivo in edilizia;
in definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.