Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 383 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 383 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9116-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
Oggetto
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
R.G.N.9116/2020
Ud 27/11/2025 CC
avverso la sentenza n. 576/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/08/2019 R.G.N. 896/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Pistoia, previa riunione, accoglieva i ricorsi proposti dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con i quali la società aveva proposto opposizione avverso due avvisi di addebito che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva notificato per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme rispettivamente di euro 249.422,65 e di euro 7.044,35. La pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trovava origine in un verbale unico che aveva accertato omissioni contributive derivanti dalla mancata annotazione di compensi per lavoro straordinario erogati ai dipendenti, secondo l’Istituto, fuori busta. Il Tribunale accoglieva la prospettazione della società secondo la quale la mancata contribuzione era frutto di un accordo con i lavoratori che prevedeva che le ore di lavoro straordinario lavorate nei periodi di più intensa attività fossero compensate di seguito con il regolare pagamento della retribuzione nei periodi in cui erano lavorate meno ore per il temporaneo calo della attività.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 576/2019 depositata in data 27/08/2019 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione avverso gli avvisi di addebito.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE articolando sette motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto
dell’impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa deducendo che nelle more del giudizio di legittimità la società ha cambiato denominazione, da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e di seguito è stata dichiarata fallita e ha chiesto disporsi l’interruzion e del giudizio.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Considerato che :
In via preliminare va disattesa l’istanza proposta dalla difesa parte ricorrente circa l’interruzione del giudizio a seguito del fallimento della società ricorrente: in senso contrario assume rilievo l’orientamento, assolutamente consolidato, di questa Corte, di recente ribadito da Cass. 13/03/2024 n. 6642, secondo cui: in tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALE residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale.
Occorre, dunque, procedere all’esame del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe errato nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile, si limita a una contestazione generica della motivazione sul punto della sentenza ma non riproduce, nemmeno per estratto, passi dell’appello di controparte sicchè il motivo di difetta di autosufficienza e la Corte non è messa nelle condizioni di valutare la specificità RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla sentenza di primo grado.
4.1. Si consideri, in proposito, che: in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 04/02/2022, n. 3612).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. 46/1999 e conseguente erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di decadenza proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi della disposizione invocata.
Il motivo è infondato. In proposito va ricordato che: in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all’art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall’ente creditore – si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta (Cass. 12/03/2018, n. 5963).
Occorre, altresì, considerare che: l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum”, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (Cass. 23/01/2020, n. 1558).
Ed infine: in tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti
dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l’art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l’estensione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l’iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (Cass. 05/06/2014, n. 12631 e Cass. 03/11/2015, n. 22436).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce «omesso e contraddittorio esame su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». In sostanza si critica la sentenza impugnata perché la stessa ha ritenuto provati i pagamenti degli straordinari fuori busta e avrebbe omesso di tenere in considerazione «gli elementi fattuali emersi in sede ispettiva e processuale, risultando in palese violazio ne del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.»
Il motivo è inammissibile. Con detto strumento di impugnazione non si indica una violazione e/o falsa applicazione della norma invocata, l’art. 2697 c.c. circa l’onere probatorio, e nemmeno si deduce che vi sia stata inversione dell’onere probatorio. S i pone invece in discussione la complessiva ricostruzione e valutazione del materiale istruttorio condotta dalla Corte di Appello.
10.1. Il motivo non indica nemmeno un singolo fatto decisivo, storico, trascurato dalla sentenza della Corte territoriale ma contrappone all’esame del materiale istruttorio e alla valutazione discrezionale della Corte d’appello circa i fatti dimostrati in giudizio una diversa ricostruzione del fatto. In sostanza il motivo propone un inammissibile riesame del merito istruttorio, fuori dal perimetro dei vizi che possono essere rimessi alla Corte di legittimità. Si tende a ridiscutere il valore RAGIONE_SOCIALE testimonianze, della documentazione acquisita al giudizio, della concludenza del verbale ispettivo, insomma, in altre parole, l’intera valutazione del compendio istruttorio condotto dalla Corte.
11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 66/2003 e dell’art. 27 CCNL legno, arredamento e industria. La sentenza della Corte di appello avrebbe errato nel disattendere l’argomentazione secondo la quale la società datrice di lavoro ben avrebbe potuto non corrispondere immediatamente la retribuzione circa le ore di straordinario poste dagli ispettori a fondamento del verbale unico e tanto perché, in adesione alle disposizioni di legge e del contratto collettivo invocate sarebbe permesso al datore di lavoro retribuire e pagare le ore di straordinario lavorate nel novembre e dicembre del 2010 nel gennaio o nel febbraio del 2011 inserendole nelle buste paga al posto RAGIONE_SOCIALE minori ore lavorate in periodi di calo della produzione e tanto anche in ragione di un accordo stipulato con i lavoratori in ragione RAGIONE_SOCIALE stesse disposizioni normative e contrattuali invocate.
12. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di appello, è ampia, conseguenziale, articolata. Afferma che il sistema del monte ore non può trovare attuazione al di fuori dei ristretti limiti previsti dall’art. 5 d.lgs. 66/2003, chiarisce
che gli eventuali accordi del datore di lavoro con i lavoratori, al di fuori di tali limiti, non hanno cittadinanza e non possono comunque essere opposti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, per questa via, richiama la regola del minimale contributivo secondo la quale la contribuzione è dovuta in base alle ore lavorate e anche in base a quelle non lavorate se tanto avviene in ragione di una riduzione dell’orario di lavoro.
Tale motivazione non è attinta dal motivo di ricorso e appare aderente ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia, secondo i quali, qualsiasi accordo intervenuto eventualmente con i lavoratori, anche per una retribuzione differita RAGIONE_SOCIALE ore di straordinario lavorate, non legittima il datore di lavoro ad ommettere il versamento dei contributi dovuti perché tale patto non è opponibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rimane inidoneo a derogare alla regola fondamentale del minimale contributivo.
Si consideri, in proposito, che: ai fini del calcolo del lavoro straordinario prestato, la regola generale sulla quale parametrare il rispetto dell’orario normale massimo, al di là del quale è dovuta al lavoratore la retribuzione per lavoro straordinario, sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione alla intera settimana lavorativa, è costituita dalla settimana di calendario (in relazione alla quale il r.d.l. 13.3.1923 n. 692 fissa il limite di 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali), che può essere derogato in melius dalla contrattazione collettiva, anche a mezzo del criterio della media multiperiodale, senza però superare il limite dell’orario giornaliero e quello dell’orario settimanale (Cass. 02/09/2003, n. 12770).
15. Ed ancora: La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali
(cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell’art. 36 Cost. (Cass. 17/07/2024, n. 19759).
16. Si consideri, ancora, che «la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. 03/06/2019, n. 15120) e che: «l’obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva stessa» (Cass. 21/05/2019, n. 13650).
La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi e il motivo di ricorso deduce generiche doglianze senza indicare in qual modo e in virtù di quale disposizione il contratto collettivo invocato sarebbe legittimata una deroga ai sopra richiamati pri ncipi. L’accordo invocato si porrebbe, ove sussistente, fuori dal c.c.n.l. e non potrebbe valere ad elidere la doverosa contribuzione sulle ore di lavoro di straordinario lavorate.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE ore recuperate.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti sempre relativamente al quantum della pretesa contributiva.
I motivi quinto e sesto possono essere esaminati congiuntamente perché con entrambi ci si duole perchè la sentenza impugnata avrebbe errato nel trascurare l’eccezione sollevata dalla società ricorrente circa l’effettivo computo RAGIONE_SOCIALE ore aggiuntive lavorate che andavano semmai conteggiate detraendo le ore non lavorate e per questa via si sarebbe violato il principio dell’onere probatorio e non si sarebbe rilevato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di provare per quali ore e per quante ore andavano conteggiati i contributi richiesti.
21. I motivi sono inammissibili: non si deduce una violazione di legge e nemmeno un fatto storico trascurato, non ci si confronta con la motivazione della sentenza che, condivisibilmente, afferma che -una volta considerato illegittimo e inopponibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai fini contributivi l’accordo dedotto dalla società, non vi era questione di conteggio RAGIONE_SOCIALE ore effettivamente lavorate in più detraendo quelle compensate
perché i contributi erano comunque dovuti su tutte le ore di straordinario lavorate, sulla scorta dell’insegnamento di Cass. 24109/2018 secondo la quale: l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell’obbligo retributivo; ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), a prescindere dall’importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell’inadempienza di costui, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, va sempre accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della legge 388/2000 perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere sussistente una evasione contributiva in luogo dell’omissione contributiva. In ques to caso mancherebbe l’intenzione specifica di occultare la retribuzione e di non versare i contributi o i premi.
23. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo cui: in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’RAGIONE_SOCIALE attraverso i modelli NUMERO_DOCUMENTO, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'”evasione
contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (Cass. 24/06/2022, n. 20446).
In questo caso l’emersione del mancato versamento dei contributi si è concretizzata a seguito di accertamenti e verifiche effettuati con il verbale ispettivo dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non era resa palese dalle stesse denunce della società.
Il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in ragione del valore della controversia, che si evince dalle somme pretese a titolo di contributi, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre
2025. Il Presidente
(NOME COGNOME)