Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3555 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3555 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27684 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME; ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 610/2021 depositata il 23 marzo 2021 della Corte di appello di Bologna.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 marzo 2021, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso una
pronuncia del Tribunale del capoluogo emiliano resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE. Il giudizio ha preso le mosse dal decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato al predetto COGNOME e a NOME il pagamento della somma di euro 62.075,19; la pretesa aveva ad oggetto il rimborso di un mutuo contratto dalla seconda, per il quale aveva prestato fideiussione il primo. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione.
2. ─ La pronuncia di appello è stata impugnata per cassazione, con tre motivi, da COGNOME, il quale ha pure depositato memoria. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, succeduta, in forza di una scissione societaria parziale, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel compendio comprensivo della posizione creditoria fatta valere in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -I motivi di ricorso si riassumono come segue.
Primo motivo: v iolazione dell’art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. Si denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione, assumendosi che «la decisione presenta soltanto un simulacro grafico di motivazione ma non consente in alcun modo di cogliere l’iter logico seguito in relazione al motivo per il quale la Corte di merito non ha affrontato il merito della doglianza relativa alla violazione d ell’art. 124 -bis t.u.b».
Secondo motivo: f alsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 124bis t.u.b e all’art. 8 della dir. 2008/48/CE. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel porre a carico del garante consumatore la prova negativa della valutazione del merito creditizio: evocando la giurisprudenza della Corte di giustizia l’istante deduce che «grava sul finanziatore non soltanto la prova di avere effettivamente fornito le informazioni richieste per legge nella fase precontrattuale, ma anche la prova di avere svolto una peculiare attività materiale, vale a dire la verifica effettiva del merito creditizio».
Terzo motivo: v iolazione dell’art. 1418 comma 1, c.c., in relazione agli artt. 124bis t.u.b. e agli artt. 8 e 23 della dir. 2008/48/CE; in subordine violazione dell’art. 1418, comma 2, c.c.. Si deduce che il contratto di fideiussione avrebbe dovuto considerarsi nullo per violazione dell’art. 124 -bis cit., da considerarsi norma imperativa, e non già mera regola di condotta. Viene rilevato, in subordine, che la fideiussione sarebbe nulla per impossibilità originaria dell’adempimento e per illiceità della causa, in quanto contraria a norme imperative e all’ordine pubblico economico.
2. -Per quanto qui rileva, la Corte di merito ha respinto il secondo motivo di appello con cui l’appellante aveva fatto valere la nullità o annullabilità del con tratto di fideiussione «per l’impossibilità originaria di adempiere l’obbligazione». Il Giudice distrettuale, dopo aver affermato che a COGNOME, quale garante, si applicava la disciplina consumeristica, ha osservato che il riconoscimento della qualità di consumatore in capo al detto appellante poteva rilevare in relazione alla competenza territoriale del Giudice adito (profilo, questo, che era stato oggetto di eccezione poi rinunciata), mentre «di nessun valore ai fini dell’accoglimento del motivo di appello» risultava essere il riferimento fatto da COGNOME «alla mancata valutazione, da parte della banca, del suo merito creditizio»: e ciò «sia perché tale allegazione sottintenderebbe una condizione personale dell’appellante che avrebbe dovuto farlo astenere dal prestare fideiussione, sia perché l’allegazione è comunque generica facendo riferimento ad un presunto obbligo della banca di non stipulare il contratto di fideiussione ‘ per carenza di potenzialità finanziarie atte a garantire l’adempimento dell’obbligazione omnibus fino alla concorrenza dell’importo di euro 180.000,00 ‘ »; evidenzia poi la Corte che «il COGNOME mai ha escluso di poter far fronte ad una obbligazione di tale importo anche solo ipoteticamente al momento della firma del contratto, circostanza che, peraltro consente di escludere anche una
ipotesi di sovraindebitamento che l’appellante era in grado di valutare sin dall’inizio».
-Il primo motivo è infondato.
Il senso della motivazione adottata dalla Corte di appello, per la parte che interessa, può così riassumersi: l’allegazione attorea circa la mancata valutazione del merito creditizio era generica e comunque il fideiussore non poteva sottrarsi alle conseguenze della prestazione della garanzia operando, al riguardo, il principio di autoresponsabilità.
Può dibattersi del l’effettiva assenza di specificità delle deduzioni svolte dall’appellante con riguardo al merito creditizio e discutersi, a fronte della previsione contenuta nell’art. 124 -bis t.u.b., invocata dall’odierno ricorrente, della correttezza in diritto di quanto sostenuto dalla Corte di appello circa il fatto che lo stesso COGNOME non aveva negato la propria possibilità di adempiere all’obbligazione garantita. Ma certo è che la sentenza non sconta il lamentato vizio motivazionale. Va qui rammentato che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): figure che nel caso in esame non ricorrono.
4. -Con riguardo al secondo e al terzo motivo, con cui si lamenta, in diritto, la mancata osservanza della prescrizione contenuta nel cit. art. 124bis t.u.b., risulta decisivo il dato dell’ina pplicabilità di tale disposizione all’odierno istante .
Non si controverte, qui, della mancata verifica del merito creditizio d ell’obbligata principale ( la quale, pacificamente, non era consumatrice, onde alla stessa risultavano inapplicabili le norme riservate ai clienti consumatori delle banche); viene piuttosto in questione la pretesa riferibilità dell’art. 124 -bis t.u.b., che disciplina tale verifica, al fideiussore che rivesta la qualità di consumatore.
Il d.lgs. n. 141 del 2010 ha sostituito il capo II del titolo VI del d.lgs. n. 385 del 1993, che è stato rubricato « Credito ai consumatori » al fine di recepire la dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Sia la direttiva (art. 2) che la disposizione nazionale di recepimento (art. 122, comma 1, t.u.b.) prevedono che la relativa disciplina si applichi ai « contratti di credito ». Il contratto di credito è poi definito , dall’art. 121, comma 1, lett. c), t.u.b., come « i l contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria »: si tratta di una formulazione sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 3, lett. c) , della richiamata direttiva, in cui è operata l’eccettuazione « dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali ».
Come è del tutto evidente, la fideiussione non è riconducibile alla delineata fattispecie del contratto di credito. Infatti, la causa della fideiussione non è da individuare in erogazioni o facilitazioni creditizie da parte di un « finanziatore », definito come il soggetto che offre o stipula contratti di credito essendo abilitato a erogare finanziamenti a
titolo professionale . La causa del negozio di fideiussione risiede invece nella funzione di garanzia dell’adempimento di un debito mediante l’estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale (così Cass. 10 settembre 2019, n. 22559; cfr. pure Cass. 30 giugno 1998, n. 6407).
I due motivi in esame vanno quindi respinti per tale assorbente ragione in diritto.
5. -Il ricorso è rigettato.
-Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME