Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25620 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 25620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 456/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro tempore , rappresentati e difesi dal l’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-controricorrente/ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-resistente con procuraavverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 507/2022 depositata il 04/07/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO per la RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il gravame principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, nel contraddittorio con l’ RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda avanzata da NOME COGNOME per ottenere l’accertamento di aver svolto un’attività di natura stabile e continuativa in qualità di incaricato come medico provvisorio ex lege n. 740 del 1970 dal 1° febbraio 1991 presso la RAGIONE_SOCIALE, con conseguente diritto al trattamento economico e giuridico previsto dagli artt. 38-42 RAGIONE_SOCIALE predetta legge e condanna del datore di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di differenze retributive e contributive nonché di trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma equivalente alla riserva matematica necessaria per la costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia ed al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ.
La Corte d’appello, premesso che in primo grado era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha rappresentato che il giudice di primo grado aveva disposto la condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE , quale autore RAGIONE_SOCIALE‘illecita attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale attuale titolare del rapporto in virtù del d.lgs. n. 222 del 2015, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate dal 1° febbraio 1991 al 28 maggio 2013 tra il trattamento percepito e quello previsto per un medico incaricato ex art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali, sul rilievo che, seppure non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, dovesse essere comunque riconosciuto il diritto alle retribuzioni parametrate alla figura del medico incaricato a seguito di concorso ai sensi degli artt. 2126 e 2116 cod. civ.
Viceversa, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, il rapporto libero professionale del medico incaricato trova la propria fonte unicamente nella legge n. 740 del 1970, e, quale medico incaricato in via provvisoria, unicamente nel disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, comma 2, RAGIONE_SOCIALE predetta legge, a nulla rilevando il l ungo tempo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, inapplicabile l’art. 2126 cod. civ. (non trattandosi di lavoro subordinato) e l’art. 2116 cod. civ. (trattandosi di incarico provvisorio).
L’accoglimento del gravame, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, ha reso superfluo, secondo l a Corte, l’esame RAGIONE_SOCIALE doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in via incidentale.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resistono il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e l’RAGIONE_SOCIALE con separati controricorsi; l’RAGIONE_SOCIALE ha , altresì, proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare procura alle liti.
Il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori del ricorrente e del l’RAGIONE_SOCIALE nonché il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2126 e 2116 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe fornito un ‘ interpretazione non convincente per non aver considerato le caratteristiche del rapporto lavorativo, proseguito per anni senza soluzione di continuità, e, come tale non inquadrabile nella previsione normativa erroneamente applicata, proprio perché priva del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘impedimento del titolare, attesa la vacanza del posto.
1.1. Il motivo – in disparte i profili di eccepita inammissibilità, laddove argomenta in punto di fatto sulle concrete caratteristiche del rapporto di lavoro in esame, sollecitando un sindacato non consentito nella presente sede di legittimità – è infondato, in quanto la Corte territoriale non è incorsa nella dedotta violazione di legge.
1.2. In punto di fatto, è pacifico che l’odierno ricorrente abbia svolto le funzioni di medico provvisorio (sia pure per un periodo addirittura ultradecennale ), incaricato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970, in difetto RAGIONE_SOCIALE procedura di reclutamento concorsuale, prescritta per il medico incaricato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE medesima legge.
1.3. In diritto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 24/04/2017, n. 10189), le prestazioni rese dal medico incaricato presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego e sono disciplinate direttamente dalla legge n. 740 del 1970. In particolare, giova qui richiamare la peculiare disciplina di questa figura, siccome puntualmente tratteggiata nel richiamato precedente di questa Corte.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970, i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati; ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico sono disciplinate dalle norme RAGIONE_SOCIALE legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La previsione contenuta nell ‘ art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge rinviene la propria ratio nella particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari, la quale, però, non giustifica che all ‘ effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile per altri) si riconoscano benefici aggiuntivi, in ordine a specifici aspetti economici, condizioni e limiti di godimento di singole indennità (cfr., Cass., n.9046 del 2006, richiamata da Cass. n. 10189 del 2017 cit.).
L’interpretazione seguita da questa Corte è stata richiamata dalla Corte costituzionale quale espressione di un orientamento consolidato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (punto 7 del Considerato in diritto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 76 del 2015 RAGIONE_SOCIALE Corte cost.). Con tale pronuncia il giudice di legittimità RAGIONE_SOCIALEe leggi, nel richiamare i propri precedenti in materia, ha chiarito di aver già «fugato ogni dubbio di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE normativa, che differenzia il trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena, rispetto al trattamento degli altri impiegati civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 577 del 1989). Si tratta, invero, di ‘ un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo ‘ , con una scelta che ‘ non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso ‘ (punto 2. del Considerato in diritto). Tra le caratteristiche, che rendono irriducibile la particolarità di tale rapporto di lavoro, questa Corte annovera la facoltà dei medici incaricati di ‘ esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi ‘ ». Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte cost. anche nella successiva sentenza n. 121 del 2017, nella quale, ancora richiamando un proprio
precedente (n. 149 del 2010), ha confermato che le prestazioni rese dai c.d. ‘ medici incaricati ‘ nell ‘ ambito degli istituti di pena «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d ‘ opera professionale, in regime di parasubordinazione».
E’ stata , dunque, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato già in ragione RAGIONE_SOCIALE stessa disciplina normativa, come di recente ribadito da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7929). Infatti, è stato sottolineato come le norme di cui alla legge n. 740 del 1970 siano norme speciali, che rispondono alla natura peculiare del rapporto d ‘ incarico, non assimilabile a quello di pubblico impiego, e che sono volte a escludere l ‘ applicazione al medico penitenziario RAGIONE_SOCIALE ‘ intera disciplina dettata per gli impiegati civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. E’ stato quindi ribadito che i l rapporto d ‘ incarico in questione è di tipo autonomo, giacché le modalità concrete del suo svolgimento -in particolare, l ‘ organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l ‘ obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario- non integrano indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione e con la complessa realtà del carcere.
1.4. Ne consegue che va esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per essere applicabile unicamente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 740 del 1970.
Nella specie, occorre pure evidenziare che, come precisato supra al § 1.2., l’odierno ricorrente non era stato incaricato in esito a rituale procedura concorsuale, prevista da ll’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge, bensì in virtù di incarico provvisorio e per chiamata diretta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, che stabilisce: «Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al RAGIONE_SOCIALE.». Per tali prestazioni, il comma 2, del medesimo art. 50 prevede un compenso ridotto rispetto a quello
previsto per il medico incaricato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 (« Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo RAGIONE_SOCIALE misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e RAGIONE_SOCIALEe indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.»).
Nel sistema RAGIONE_SOCIALE legge, la necessità di sostituire provvisoriamente l’incaric ato per assicurare il servizio, giustifica la chiamata diretta e la previsione di un compenso diverso e ridotto, rispetto a colui che abbia assunto l’incarico a seguito di regolare concorso. Né, avuto riguardo alle chiare disposizioni normative, può assumere rilievo la circostanza che, lungi dall’essere di fatto provvisorio, il rapporto è proseguito per anni (oltre un decennio). Infatti, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, va di conseguenza esclusa l’applicabilità anche del l’art. 2126 cod. civ., siccome invocato nel motivo. Analogamente, va esclusa l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 cod. civ., che non trova applicazione rispetto ad un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato, ad onta RAGIONE_SOCIALE prosecuzione di fatto, dalla provvisorietà, e che, come sopra chiarito, trova la sua esclusiva disciplina nella legge n. 740 del 1970.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui al d.lgs. n. 222 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 75 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 8 del 2018, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e difetto di motivazione, per aver accolto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonostante in motivazione si assuma che la questio ne sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE è assorbita dal rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda principale.
2.1. Il rigetto del primo motivo, relativo al merito RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria, esime dalla disamina del motivo in ordine alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘ASP .
Nondimeno, in disparte i profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura svolta in ordine alla dedotta contrarietà e di difetto di motivazione, è bene chiarire che dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge che l’appello incidentale è stato
accolto in ordine alla confutazione del diritto alle differenze retributive (e, quindi, in riferimento al merito RAGIONE_SOCIALE domanda), mentre è stata dichiarata assorbita solo la doglianza relativa alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il rigetto del ricorso principale esime dall’esame del ricorso incidentale condizionato, che rimane assorbito.
In definitiva, il ricorso principale va respinto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva svolta. Nulla per le spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in difetto di effettiva attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese prenotate a debito, e in euro 3.000,00 per compensi in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte