Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27227 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
NOME COGNOME, inquadrata come medico convenzionato per la Medicina dei Servizi, ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendo il riconoscimento giuridico ed economico dell’incarico su posto vacante di direttore responsabile del SERT di Manduria dal marzo 1991 al 1995 e successivamente, fino al 28.12.200, del SERT n. 4 (comprendente i distretti di Grottaglie, San Giorgio Jonico e Manduria a seguito dell’accorpamento negli ambiti territoriali), con mansioni superiori, rispetto a quelle del proprio inquadramento di Medico convenzionato per la Medicina dei Servizi.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande riguardanti il periodo dal marzo 1991 al 30.6.1998 ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla COGNOME le differenze di retribuzione con decorrenza dal 1.7.1998 al 28.12.2001 nella misura di € 229.308,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.7.2011 al soddisfo.
La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato le domande proposte dalla COGNOME ed ha rigettato l’appello proposto dalla COGNOME.
La Corte territoriale ha rilevato che la COGNOME aveva lavorato nella Medicina dei Servizi in regime di convenzione a tempo indeterminato, transitando nella medicina specialistica a seguito del suo inquadramento di dirigente medico ex I livello, in quanto vincitrice di
concorso, e che alla medesima era stata riconosciuta l’anzianità di servizio attraverso l’attribuzione della RIA, in applicazione della normativa contenuta nel DPCM 8.3.2001.
Il giudice di appello ha escluso l’equiparabilità, anche ai fini economici, del servizio prestato in convenzione con quello svolto dai dirigenti pubblici (anche in ragione del fatto che il lavoro autonomo convenzionato, assoggettato alla disciplina privatistica, non è compreso nella nozione di comparto, riguardante i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, ai quali è normalmente collegata una serie di diritti), nonché il diritto al computo, anche ai fini economici, del periodo di lavoro prestato in convenzione prima della conversione del rapporto e la fondatezza delle obbligazioni sussidiarie e strumentali che in generale sorgono per effetto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Ha in proposito richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 1, lett. b) del DPCM 8 marzo 2001 non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali principi, ha ritenuto che il primo giudice, prima ancora di verificare se la COGNOME, nel periodo precedente al suo inquadramento, avesse espletato le mansioni di responsabile (peraltro senza la prescritta procedura selettiva), avrebbe dovuto verificare che il suo trattamento economico quale medico convenzionato non poteva essere integrato in misura superiore ed ha ritenuto assorbito ogni altro motivo .
Per la cassazione di tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omesso esame di una domanda o pronuncia su una domanda non proposta, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, sulla domanda volta ad accertare il carattere subordinato del rapporto intercorso tra le parti dal marzo 1991 al 28.12.2001 e addebita alla Corte territoriale di essersi pronunciata su domande non proposte dalla COGNOME (accertamento della natura subordinata della prestazione di medico convenzionato nella disciplina dei Servizi, trasformazione del rapporto in convenzione in rapporto di lavoro subordinato e riconoscimento, anche ai fini economici, del periodo di lavoro reso in regime di convenzione prima dell’assunzione in forza del PCM del 8.3.2001).
Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per la natura meramente apparente della motivazione sull’interpretazione della domanda giudiziale, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, senza argomentare in alcun modo, che l’oggetto della domanda fosse costituito dall’accertamento del carattere subordinato della prestazione di medico convenzionato nella disciplina dei Servizi resa dalla COGNOME, dalla trasformazione del rapporto in lavoro subordinato e dal riconoscimento, anche a fini economici, del periodo di lavoro reso in regime di convenzione prima dell’assunzione in forza del D PCM del 8.3.2001.
Con la terza censura , proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2094 e 2126 cod. civ., dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 24 de d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001,
dell’art. 27 del CCNL per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, del CCNL 5.12.1996 e CCNL 8.6.2000 per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN.
Lamenta che la Corte territoriale ha escluso il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in quanto ha erroneamente valorizzato la circostanza, non decisiva, del mancato superamento di un concorso, evidenziando la mancata contestazione dello svolgimento esclusivo ed ininterrotto, da parte della COGNOME, delle mansioni di responsabile del SERT di Manduria.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui lo svolgimento in fatto di mansioni superiori, anche dirigenziali, non è condizionato dalla sussistenza dei presupposti di legittimità per l’assegnazione delle suddette mansioni.
Aggiunge che l’effettività della prestazione lavorativa comporta il diritto alla percezione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., applicabile anche nei casi di impiego di fatto di medici in rapporto di convenzione.
I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum .
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non ha ritenuto che la domanda proposta dalla COGNOME fosse volta a trasformare il rapporto svolto in convenzione in rapporto di lavoro subordinato.
La sentenza impugnata ha dato atto della domanda di riconoscimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento di medico convenzionato da parte della COGNOME (pag. 2 della sentenza impugnata), così riconoscendo che il ricorso di primo grado era teso al l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti; ha altresì dato atto della censura mossa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla sentenza di primo grado, che aveva accertato lo svolgimento di un incarico dirigenziale con rapporto di lavoro dipendente, senza tenere conto della
circostanza che la COGNOME era stata medico convenzionato fino al 28.12.2001, senza alcun vincolo di subordinazione.
La Corte territoriale ha escluso che il lavoratore autonomo possa pretendere le obbligazioni sussidiarie e strumentali che in genere sorgono per l’effetto dell’instaurazione di un rapporto subordinato.
Ha pertanto ritenuto che il primo giudice, prima ancora di verificare se la COGNOME nel periodo antecedente al suo inquadramento avesse o meno espletato le mansioni di responsabile, peraltro senza la prescritta procedura selettiva, avrebbe dovuto verificare l’impossibilità di integrare in misura superiore il trattamento del medico convenzionato; ha dunque rigettato le domande ed ha ritenuto assorbito ogni altro motivo.
Rispetto alla domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni di di responsabile da parte della COGNOME, non sussistono dunque l’omessa pronuncia, né la motivazione apparente .
5. Il terzo motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto preliminare e dirimente, rispetto alla verifica dello svolgimento delle mansioni di responsabile, la verifica che il trattamento economico della COGNOME, quale medico convenzionato, non poteva essere integrato in misura superiore, né censura la statuizione sull’assorbimento.
Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito attraverso il riferimento alle risultanze istruttorie e al principio di non contestazione.
Deve in proposito rammentarsi che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Ciò premesso, i principi enunciati dalla sentenza impugnata sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte sull’indennità di esclusività prevista dal CCNL per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, professionale, tecnica ed
amministrativa del RAGIONE_SOCIALE -parte economica biennio 2000-2001 (v. Cass. n. 4060/2012, Cass. n. 5796/2013 e Cass. n. 24578/2013; v. anche Cass. n. 20581/2008, Cass. n. 6148/2006 e Cass. n. 6958/2014).
Secondo il prioritario criterio di interpretazione letterale, l”esperienza professionale nel SSN’, alla cui durata è parametrata la misura dell’indennità di esclusività, è da intendersi, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. b) CCNL, parte economica, ‘…l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto’ .
L ‘ «anzianità» non può che essere di servizio e rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l’attribuzione di una serie di diritti ( v. Cass. n. 18233/2015, che richiama sul punto Cass. n. 4060/2012 cit.); s econdo l’uso improprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento all’attività lavorativa prestata in regime di subordinazione (così Cass. n. 6148/2006).
Il lavoro autonomo a convenzione comporta esperienza professionale nel settore della sanità pubblica, ma certamente non è suscettibile di essere compreso nel ‘comparto’, nozione circoscritta ai contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (così Cass. n. 20581/2008; in tal senso anche Cass. n. 6958/2014, richiamate da Cass. n. 18233/2015 cit.).
L’art. 5 del CCNL 2000-2001 parte economica relativo al biennio 2000/2001, dell’RAGIONE_SOCIALE laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa ‘esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale’, deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto a
convenzione, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di ‘esperienza professionale’ , impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti (‘anzianità’, ‘rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato’, ‘comparto’) e le finalità dell’istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza nell’ambito del rapporto convenzionale.
L’art. 1, lett. b) del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici ed altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale), nel prevedere il riconoscimento di ‘una anzianità di servizio e di esperienza professionale’ nell’ambito dell’attività prestata nel RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro (Cass. n. 6015/2015).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in €
200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro