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Medico convenzionato: no a indennità da dipendente

Una dottoressa, operante come medico convenzionato ma svolgendo di fatto mansioni superiori, ha richiesto il riconoscimento economico di tali mansioni. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27227/2024, ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che il rapporto di lavoro autonomo del medico convenzionato è giuridicamente distinto da quello subordinato del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza, non è possibile estendere al medico convenzionato i benefici economici, come l’indennità di esclusività e le differenze retributive, previsti dai contratti collettivi per i lavoratori dipendenti.

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Pubblicato il 25 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Medico convenzionato: niente differenze retributive se svolge mansioni superiori

Il rapporto di lavoro di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è di natura autonoma e non può essere equiparato a quello di un medico dipendente, neanche se di fatto svolge mansioni superiori. Questa distinzione, netta e invalicabile, preclude il riconoscimento di benefici economici tipici del lavoro subordinato, come le differenze retributive o l’indennità di esclusività. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 27227 del 21 ottobre 2024, che ha respinto il ricorso di una dottoressa.

I Fatti di Causa

Una dottoressa, inquadrata come medico convenzionato per la Medicina dei Servizi, ha citato in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’incarico di direttore responsabile di un SERT, svolto per un lungo periodo (dal 1991 al 2001). Secondo la ricorrente, le mansioni esercitate erano superiori a quelle del suo inquadramento e avrebbero dovuto darle diritto alle differenze retributive corrispondenti a quelle di un dirigente medico dipendente.

Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto la sua domanda per il periodo successivo al 30 giugno 1998, condannando l’ASL a un cospicuo risarcimento. Tuttavia, la Corte di Appello ha ribaltato completamente la decisione, accogliendo il ricorso dell’ASL e respingendo le pretese della dottoressa. La Corte territoriale ha sottolineato la natura autonoma del rapporto in convenzione, escludendo la sua equiparabilità, anche ai soli fini economici, a un rapporto di lavoro subordinato.

La Decisione della Corte sul medico convenzionato e le mansioni superiori

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della dottoressa, confermando integralmente la sentenza d’appello. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: il lavoro autonomo in convenzione e il lavoro subordinato sono due mondi giuridici separati. Le tutele e i diritti economici previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per il personale dipendente del SSN non possono essere estesi per analogia al medico convenzionato.

La Corte ha specificato che la pretesa della ricorrente si scontrava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’impossibilità a priori di integrare il trattamento economico del medico convenzionato con voci retributive proprie del lavoro dipendente. Qualsiasi verifica sullo svolgimento effettivo di mansioni superiori è stata ritenuta assorbita da questa preliminare e dirimente valutazione.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra i due tipi di rapporto lavorativo.
1. Natura del rapporto: Il rapporto del medico convenzionato è di natura autonoma, regolato da accordi specifici, mentre quello del dirigente medico è di tipo subordinato, disciplinato dai CCNL del comparto sanità. Il “comparto” è una nozione che si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.
2. Indennità non estensibili: Le indennità, come quella di esclusività o di posizione variabile, sono strettamente legate alla condizione di lavoratore dipendente. L'”anzianità di servizio”, parametro per il calcolo di tali indennità, si riferisce unicamente al servizio prestato in regime di subordinazione. Il periodo lavorato in convenzione, pur costituendo esperienza professionale, non rientra in questa nozione.
3. Interpretazione restrittiva delle norme: Anche le norme che prevedono il riconoscimento di anzianità di servizio per i medici convenzionati ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza (come il DPCM 8 marzo 2001) sono disposizioni di stretta interpretazione. Esse non possono essere utilizzate in via estensiva per fondare pretese economiche relative al periodo precedente l’assunzione come dipendente.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione traccia una linea di confine chiara e insormontabile tra il lavoro autonomo convenzionato e il lavoro subordinato nel settore sanitario pubblico. Un medico convenzionato che svolge compiti di maggiore responsabilità non può rivendicare un trattamento economico pari a quello di un dirigente dipendente. La natura del vincolo contrattuale prevale sulla sostanza delle mansioni svolte. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale che tutela la distinzione tra le diverse forme di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, riaffermando che i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto di lavoro autonomo non sono fungibili con quelli di un rapporto di lavoro subordinato.

Un medico convenzionato che svolge mansioni superiori ha diritto alla stessa retribuzione di un dirigente medico dipendente?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il trattamento economico del medico convenzionato non può essere integrato per equipararlo a quello di un dipendente, poiché si tratta di due rapporti di lavoro (autonomo vs. subordinato) giuridicamente distinti e non equiparabili ai fini economici.

Il periodo di servizio svolto come medico convenzionato può essere conteggiato per l’indennità di esclusività una volta diventati dipendenti?
No. L’ordinanza chiarisce che l’anzianità e l’esperienza professionale valide ai fini dell’indennità di esclusività si riferiscono esclusivamente al servizio prestato in regime di lavoro subordinato all’interno del “comparto” sanità. Il lavoro autonomo in convenzione ne è escluso.

Lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali può trasformare un rapporto convenzionale in uno subordinato ai fini economici?
No. La Corte ha ritenuto che non si possa trasformare retroattivamente un rapporto di lavoro autonomo in subordinato per riconoscere benefici economici. La natura giuridica del rapporto originario (convenzione) preclude il diritto a pretese economiche tipiche del lavoro dipendente, come le differenze retributive per mansioni superiori.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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