Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28548 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
sul ricorso 11361/2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME elett.te domiciliata presso gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle quali è rappres. e difesa, per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME JASMINKA; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso;
-ricorrenti incidentali –
-contro-
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOMECOGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME COGNOME NOME; COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza n. 5232/2020, d ella Corte d’appello di Roma, pubblicata il 22/10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
I soggetti indicati in epigrafe, quali medici che avevano conseguito le rispettive specializzazioni nelle varie discipline indicate, iscrivendosi ai relativi corsi di formazione negli anni accademici successivi al 19911992, ma antecedenti al biennio 2005-2006, percependo la borsa di studio annuale riconosciuta dal d.lgs. n. 257/91, convennero innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al pagamento di somme aggiuntive a titolo risarcitorio rispetto a quelle già percepite, per ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione RAGIONE_SOCIALEe attività inerenti ai suddetti corsi, con riguardo al blocco dei meccanismi di adeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/91 adottato dallo Stato italiano per oltre 15 anni (dal 1991 al 2007).
Con sentenza pronunciata nel 2016, il Tribunale di Roma, affermata la carenza di legittimazione passiva dei RAGIONE_SOCIALE convenuti, respinse la domanda, rilevando che essa si fondasse non già sulla inesatta attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria, ma sulla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, con conseguente legittimazione RAGIONE_SOCIALEe singole RAGIONE_SOCIALE di appartenenza (estranee però al
giudizio) a provvedere sulla rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici.
Con sentenza del 22.10.20, l a Corte d’appello -dichiarato estinto il giudizio rispetto a due appellanti -rigettava il gravame proposto dagli attori soccombenti, osservando che: premesso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva dei RAGIONE_SOCIALE convenuti, era infondata la domanda che contestava l’omesso incremento annuale connesso al tasso programmato d’inflazione triennale, con violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva CE 82/76 e del trattamento economico di cui al predetto art. 6, in quanto basata su un equivoco, evidenziata anche dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, poiché lo Stato italiano aveva attuato le varie direttive in questione (362/75/CEE, 363, 82/76/CEE), attraverso il d.lgs. n. 257/91; al riguardo, nessun vincolo era sorto in sede di trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttiva 76/82 circa il parametro RAGIONE_SOCIALE retribuzione adeguata, la cui determinazione era rimessa alla discrezionalità statuale; era dunque da escludere l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano per tale omesso adeguamento, con riferimento all’art. 46, c.2, d.lgs. n. 3 68/99, come modificato nel 2005, con la legge finanziaria, che aveva stabilito l’applicabilità del predetto d.lgs. n. 257/91 fino all’anno accademico 2006/2007; l’adeguatezza de lla remunerazione- commisurata alla somma annua di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi iscrittisi fino all’anno 1990.1991 – era altresì confermata anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, non inquadrabile nell’ambito del rapp orto di lavoro subordinato e di quello parasubordinato; il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi periodici non era irragionevole, dal 19921993 al 2004.2005 (in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384/92), iscrivendosi in una manovra di politica economica.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con ricorso notificato il 19.4.2021 con due motivi. Non si sono costituiti la RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e gli altri med ici intimati. Gli altri soggetti indicati in epigrafe ricorrono parimenti in cassazione, con ricorso incidentale, notificato il 20.4.2021, affidato a cinque motivi.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione di varie norme e direttive, nonché insufficienza e contraddittoria motivazione per omesso esame di fatto decisivo in relazione al risarcimento dei danni per ritardata trasposizione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria circa l’inadeguatezza del la remunerazione dei medici specializzandi.
Il secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13, 16 RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76, 3 Cost., 37, 38 d.lgs. n. 368/99, per aver la Corte d’appello escluso che l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo comunitario sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 2007, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo da tale ultima data.
Il secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/91, per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
Il terzo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., per la mancata qualificazione del rapporto di formazione specialistica in questione come rapporto di lavoro subordinato.
Il quarto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 132, c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato sulla misura del risarcimento relativamente alla perdita di chance , avendo ritenuto assorbiti i relativi motivi.
Il quinto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, c.2, c.p.c., per non aver la Corte d’appello compensato le spese di lite, sebbene abbia
accolto un motivo d’appello concernente la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE convenuti
Il ricorso principale e i primi quattro motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili
Si è affermato che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative RAGIONE_SOCIALE solo a decorrere dall ‘anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione.
Va quindi ribadito che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 -quest’ultimo ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua- e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Invero, quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiv a n. 16 del 1993 che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive
modificazioniha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. T ale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività RAGIONE_SOCIALE specializza ndi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.).
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economicosono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti -come gli odierni ricorrenti -alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente
disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La previsione d i un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.
L ‘importo RAGIONE_SOCIALE predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento RAGIONE_SOCIALE indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciu to l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione RAGIONE_SOCIALE adeguamenti RAGIONE_SOCIALE borsa alla svalutazione monetaria).
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo
meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.).
L ‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parola neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legg e n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art . 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507).
Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALE Commissione
riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza RAGIONE_SOCIALE interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso.
I ricorsi – investendo questioni sulle quali vi è un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale il giudice di appello si è attenuto (cfr., da ultimo, anche Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass. 17619/2023), senza che vengano dedotte ragioni idonee al superame nto di tale orientamento -devono essere dichiarati inammissibili , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c.
Peraltro, la questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, oggetto del primo motivo del ricorso incidentale, è inammissibile perché nuova, non risultando trattata nel giudizio di merito.
Il quinto motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti riguardo alla lamentata mancata compensazione; invero, la Corte d’appello ha condannato i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione RAGIONE_SOCIALE loro piena soccombenza.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.