Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29008 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Oggetto: medici specializzandi
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 38677/19 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente del consiglio e del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato;
– ricorrenti –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrenti – nonché
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 31 maggio 2019 n. 797;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. L’antefatto.
Nel 2009 NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE:
-) l’RAGIONE_SOCIALE;
-) il RAGIONE_SOCIALE;
-) il RAGIONE_SOCIALE;
-) il RAGIONE_SOCIALE;
-) il RAGIONE_SOCIALE;
chiedendone la condanna in solido o in via alternativa al pagamento RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’, prevista dall’Allegato alla direttiva 1982/76/CEE a favore dei laureati in medicina iscritti alle scuole di specializzazione.
1.1. Con sentenza 4574/10 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda, ritenendo che la suddetta Direttiva non fosse self executing e che di conseguenza gli attori non avessero diritti da vantare nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
1.2. Con sentenza 5.3.2015 n. 331 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ritenne che il gravame non aveva censurato ‘ la motivazione posta alla base del rigetto’ , e cioè l’inesistenza del diritto fatto valere.
Aggiunse che non poteva esaminare la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, perché tale domanda, formulata in primo grado, era stata espressamente rinunciata dal difensore degli attori.
La sentenza d’appello non fu impugnata e passò in giudicato.
Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata ‘ il primo giudizio ‘.
2. I fatti di causa.
Nel 2015 NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero nuovamente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1982/76/CEE.
2.1. Con ordinanza 7.10.2016 il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda, ritenendola coperta da giudicato.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
2.2. Con sentenza 31.5.2019 n. 797 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accolse il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) la prima domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva ad oggetto il pag amento RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’ ed era fondata sulla direttiva comunitaria; la seconda domanda aveva invece ad oggetto il risarcimento del danno;
-) la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 5.3.2015 n. 331 (e cioè, per quanto detto, quella conclusiva del primo giudizio ) aveva espressamente stabilito che gli attori formularono due diverse domande: l’una di pagamento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, l’altra di risarcimento del danno; che la domanda di risarcimento del danno era diversa da quella di pagamento diretto; che la domanda di risarcimento del danno era stata espressamente rinunciata, e non poteva perciò essere esaminata ex officio in grado di appello;
-) ergo , nessun giudicato esterno poteva essersi formato sulla suddetta domanda risarcitoria;
-) il credito non era prescritto. Nel merito, la Corte d’appello ha liquidato il danno patito dagli attori nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di specializzazione. Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata ‘ il secondo giudizio ‘.
La sentenza conclusiva del ‘secondo giudizio’ è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c. ed il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno.
La difesa erariale invoca al riguardo i precedenti di questa Corte 2951/16, 25570/11 e 9147/09, formulando una tesi così riassumibile:
-) la domanda di pagamento ‘diretto’ del trattamento economico previsto per gli specializzandi e la domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva comunitaria 1982/76 hanno ad oggetto il medesimo ‘bene RAGIONE_SOCIALEa vita’ e si fondano sul medesimo fatto costitutivo (inadempimento, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di tempestiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive);
-) pertanto il diritto posto a fondamento del ‘primo giudizio’ (il diritto al pagamento ‘diretto’) e il diritto posto a fondamento del ‘secondo giudizio’ (il diritto al risarcimento del danno) erano ‘lo stesso diritto’;
-) ergo , poiché nel 2010 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarò inesistente quel diritto, con sentenza ormai passata in giudicato, era precluso agli attori introdurre il presente giudizio.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non sembra cogliere la reale ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, come correttamente rilevato dai resistenti.
La sentenza qui impugnata, infatti, si fonda su tre rilievi, così riassumibili:
(a) la sentenza pronunciata all’esito del ‘primo giudizio’ (2009 -2015) ritenne che gli attori avessero formulato due distinte domande;
(b) questa valutazione fu erronea, ma non fu impugnata da alcuno;
(c) la domanda di risarcimento del danno fu espressamente rinunciata dal difensore degli attori nel primo giudizio , con la conseguenza che su essa non vi era stata alcuna decisione.
1.2. E’ superfluo, in questa sede, soffermarsi sulla esattezza o meno di tali affermazioni (esattezza di cui si può dubitare, in considerazione del fatto che l’abbandono RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte del difensore equivale a riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua infondatezza e, dunque, ne comporta il rigetto).
Quel che rileva, ai fini del decidere, è che la suddetta motivazione non viene presa in considerazione dal primo motivo di ricorso.
Quest’ultimo, infatti, si sofferma a lungo a sostenere l’identità tra la domanda formulata nel ‘primo giudizio’ e quella formulata nel ‘secondo giudizio’, ma non prende posizione sull’affermazione, decisiva nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, secondo cui:
nel 2010 il Tribunale ritenne formulate, da parte degli attori, due diverse domande;
questa affermazione fu erronea, ma non fu impugnata;
ergo , non poteva più discut ersi nel ‘secondo giudizio’ del fatto che le domande originariamente proposte dagli attori fossero due e fossero diverse; che quella di risarcimento del danno fu abbandonata; che di conseguenza su quest’ultima domanda non fu adottata nessuna pronuncia all’esito del ‘primo giudizio’.
La sentenza impugnata dunque ha escluso il giudicato sul presupposto che la sentenza conclusiva del ‘primo giudizio’ avesse affermato in iure la diversità tra la domanda risarcitoria e quella di pagamento diretto; e che su questa diversità si era formato il giudicato.
Ma, come anticipato, l’affermazione secondo cui si è formato il giudicato sull’affermazione RAGIONE_SOCIALEe diversità RAGIONE_SOCIALEe domande non è stata censurata.
Il motivo, in definitiva, non si correla alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il che ne comporta l’inammissibilità, come reiteratamente affermato da questa Corte (ex multis, e per tutti, Sez. U – , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, in motivazione, § 2 dei ‘Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione’).
Il secondo motivo (contraddistinto dal numero ‘3’: p. 23 del ricorso) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea per avere accordato il risarcimento richiesto, nonostante i due attori avessero conseguito la specializzazione in ‘odontostomatologia’.
Deducono le amministrazioni ricorrenti che all’epoca in cui gli attori frequentarono la scuola di specializzazione (tra il 1984 ed il 1987) l’ordinamento comunitario non imponeva agli Stati membri alcun obbligo di remunerare i frequentanti le scuole di specializzazione in odontostomatologia.
Infatti, poiché l’ordinamento comunitario aveva imposto agli Stati membri di istituire un apposito corso di laurea in odontostomatologia, doveva ritene rsi per ciò solo ‘ espunto qualsiasi riferimento al diploma di specializzazione in odontostomatologia’ .
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, in fattispecie analoga ha già stabilito – con ampia motivazione, cui può qui rinviarsi – che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie 75/362, 75/363 e successive modificazioni spetta anche ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 14 del 2003, atteso che solo a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche, apportate dall’art.13 di detta legge, all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 405 del 1985, è stato interdetto l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea in odontoiatria, e considerato che l’ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione RAGIONE_SOCIALEa formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all’ “adeguata rimunerazione” a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in “stomatologia”, materia che in Italia, per espressa previsione RAGIONE_SOCIALEa richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021, Rv. 660753 – 01; in seguito, nello stesso senso, si veda Sez. 3, Ordinanza n. 33845 del 17/11/2022, ed ivi ulteriori richiami a precedenti conformi).
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie processuale oggetto del primo motivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile