Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 59 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 59 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22175/2016 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel cui Studio, in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-resistente-
C.C. 12.12.2022
N. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. Spaziani
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 383/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il giorno 11 marzo 2016.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio la Repubblica Italiana, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Ministri, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Firenze e, assumendo di aver conseguito la specializzazione in ortopedia, RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni a decorrere dall’anno 1981, e quella in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport, t riennale, a decorrere dall’anno 1987, chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni.
Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto ed invocando, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione e compensò le spese processuali.
La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte di appello di Firenze, con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 marzo 2016, ha rigettato il gravame ed ha compensato anche le ulteriori spese del giudizio di secondo grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che nessun diritto poteva essere riconosciuto all’appellante, perché la specializzazione in ortopedia era stata intrapresa nel 1981, momento in cui nessun inadempimento era ravvisabile a carico RAGIONE_SOCIALEo
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
RAGIONE_SOCIALE italiano in relazione all’attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE. Quanto alla specializzazione in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport, essa non poteva considerarsi rientrante fra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dalle direttive medesime.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo ed illustrato da memoria.
Le Amministrazioni intimate non hanno proposto controricorso.
Discusso il ricorso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019, questa Corte, con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2020, n. 7926, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione, in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza 16 gennaio 2020, n. 821.
Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni interpretative: 1) se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 (di tale direttiva) a favore dei sanitari che svolgano l’a ttività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; 2) se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
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Pres. COGNOME
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La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale la trattazione del presente ricorso è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio del 7 luglio 2022.
In vista d ell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza , inoltre, si sono pronunciate, sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 23 giugno 2022, n. 20278.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 7 luglio 2022 è stato rilevato che il ricorso per cassazione era stato erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di Firenze, anziché all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, come prescritto dalla legge (art.11 del r.d. 30 ottobre 1993, n.1611); si è pertanto disposta la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione a nuovo ruolo.
Eseguito ritualmente l’incombente -e costituitasi l’amministrazione intimata con atto finalizzato a consenti re l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.370 c.p.c. la trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 10 e 249 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117
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Est. Spaziani
Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., nonché del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
NOME COGNOME, dopo aver ricordato che non è controversa in causa la sua frequentazione e specializzazione in ortopedia, nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 18 luglio 1986, rileva che la sentenza avrebbe errato nel negare in suo favore il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione per l’attività svolta o, almeno, il risarcimento dei danni.
Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare.
2.1. Va osservato, anzitutto, che il ricorrente non svolge alcuna contestazione in ordine alla mancata considerazione del conseguimento, da parte sua, RAGIONE_SOCIALEa specializzazione in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport nel triennio a decorrere dall’anno 1987, mentre insiste solo sulla censura relativa alla specializzazione in ortopedia, da lui frequentata a partire dal 1° dicembre 1981 (v. ricorso a p. 2). Ne consegue che sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda in ordine alla prima specializzazione si è ormai formato il giudicato, mentre la Corte deve occuparsi solo RAGIONE_SOCIALEa seconda.
2.2. Si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983 -1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi ‘ a cavallo ‘ , cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un
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inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata ed altre l’ avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte d i Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione E uropea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle caus e riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’alle gato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 , deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa.
A lla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’ avessero terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALEa durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolument i di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
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Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
2.3. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd . ‘a cavallo’ , che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero inv ece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo c omma, TUE e gli articoli 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° g ennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE
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italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l ‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva
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RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/Cee.
2.4. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento -da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 -va riconosciuto anche al ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che egli ha iniziato la specializzazione in ortopedia, RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni, ne ll’a nno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.
In questi termini, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Firenze, comunque in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione