Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6301 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6301 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
R.G. 27352/2024
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/2/2026
C.C. 14/4/2022
sul ricorso iscritto al n. 27352/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica, rappresentato e difeso dall’ RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 3440/2024 depositata il 16/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici anteriori al 1991-1992.
A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Chiesero, pertanto, che la parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 11.103,80 ovvero, in subordine, della somma di euro 6.713,94, per ciascun anno dei rispettivi corsi di specializzazione.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda di NOME COGNOME, specializzata in nefrologia, e di NOME COGNOME, ritenendo che le mere autocertificazioni da questi prodotte non potessero costituire prova del conseguimento del relativo diploma di specializzazione. Escluse, altresì, il risarcimento in favore di alcuni dei medici che avevano frequentato corsi non rientranti tra quelli indicati negli artt. 5 e 7 delle direttive n. 75/362/CEE e n. 93/16/CEE, e neppure analoghi a quelli istituiti in almeno altri due Stati membri. Accolse, invece, la domanda dei restanti medici liquidando loro la somma di euro 6.713,94 riconosciuta dall’art. 11 della
legge n. 370 del 1999 per gli anni accademici a partire dal 1983-1984 e la somma di euro 3.356,97 per l’anno accademico 1982 -1983.
La decisione è stata impugnata, con due diversi appelli poi riuniti, dalla RAGIONE_SOCIALE e dai medici che avevano ottenuto il riconoscimento della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 maggio 2024, ai limitati fini che interessano in questa sede, ha confermato il rigetto della domanda proposta dal dott. COGNOME, rilevando che la specializzazione da lui conseguita in igiene, medicina preventiva, epidemiologia e sanità pubblica non è compresa nelle suindicate direttive europee; ha rigettato, per la stessa ragione, la domanda di altri medici che avevano conseguito specializzazioni diverse; ha accolto la domanda della dott.ssa NOME COGNOME, considerando validamente prodotto il certificato di specializzazione; ha confermato, quanto ai medici la cui domanda era stata accolta, la spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ribadendo che su tali somme non dovevano riconosciuti né la rivalutazione né gli interessi compensativi, trattandosi di debito di valuta; e ha infine regolato le spese di lite.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché NOME e COGNOME NOME in qualità ei eredi del dott. COGNOME NOME, con unico atto affidato a quattro motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato ritenuto infondato con una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data 7 ottobre 2025.
A seguito della comunicazione della proposta, il solo ricorrente dott. NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso venga collegialmente deciso.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il dott. COGNOME ha depositato memoria, ribadendo le ragioni già prospettate nell’opposizione alla proposta di definizione anticipata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999.
Il motivo contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la spettanza del diritto alla remunerazione in favore di alcuni medici sul rilievo per cui le specializzazioni dagli stessi conseguite non sarebbero ricomprese negli elenchi delle direttive suindicate e non sarebbero equipollenti a quelle riconosciute in almeno due Stati membri. I ricorrenti si dichiarano consapevoli del fatto che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza, si sono di recente pronunciate con la sentenza n. 26603 del 2024, ma i ricorrenti ritengono che la questione dell’individuazione delle specializzazioni ammesse alla remunerazione avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In relazione, specificamente, alla posizione del dott.
COGNOME, il motivo in esame osserva che dalla dichiarazione sostitutiva allegata, depositata all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo in primo grado, emerge che l’esatta denominazione del corso è «igiene e medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e sanità pubblica». Si tratterebbe della specializzazione, nota in ambiente anglofono come RAGIONE_SOCIALE , per la quale la giurisprudenza di questa Corte ha già in più pronunce riconosciuto la spettanza della remunerazione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.
I ricorrenti contestano il fatto che la sentenza del Tribunale, confermata sul punto da quella della Corte d’appello, abbia riconosciuto ai medici attori la spettanza della somma di euro 6.713,94, per ciascun anno di specializzazione, ai sensi dell’art. 11 cit., anziché la maggiore di euro 11.103,82 di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Essi rilevano che l’attribuzione, in ritardo, di tale somma ridotta determinerebbe, a parità di condizioni, un’evidente disparità di trattamento. Il danno, infatti, deve essere liquidato assumendo come parametro l’adeguata remunerazione che non è stata percepita per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per la mancata organizzazione delle scuole secondo quanto previsto dalla direttiva, remunerazione che è quella stabilita dal d. lgs. n. 257 del 1991.
Con il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato come quarto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno.
I ricorrenti contestano il fatto che la sentenza impugnata non abbia liquidato i c.d. interessi compensativi, posto che il debito gravante sull’Amministrazione sarebbe di valore e non di valuta.
Con il quarto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme già indicate a proposito dei precedenti motivi, sul rilievo che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione della direttiva 82/76/CEE, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituirebbero un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 Protocollo 1 della CEDU.
5. La Corte osserva, preliminarmente, che l’unico motivo di ricorso che dovrà essere esaminato è il primo e in relazione alla sola posizione del dott. COGNOME, il quale è stato il solo a presentare istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., nonostante l’avvenuto deposito della proposta di definizione anticipata di cui si è detto. Gli altri tre motivi non sono esaminabili per mancanza di interesse del dott. COGNOME a dedurli, dato che la sua domanda è stata rigettata in sede di merito.
In relazione al punto qui in esame -e cioè la ricomprensione o meno della specializzazione conseguita dal ricorrente negli elenchi che danno diritto alla remunerazione prevista dalla nota normativa europea e nazionale -la proposta di definizione anticipata ha rigettato il motivo richiamando la sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603, delle Sezioni Unite di questa Corte.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente ricorda che la pacifica giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la specializzazione in igiene e medicina preventiva è ricompresa tra quelle che danno diritto all’adeguata remunerazione (sentenza 28 ottobre 2016, n. 21798, ribadita dall’ordinanza 31 maggio 2018, n. 13760). E aggiunge che la propria specializzazione -la cui denominazione esatta è «igiene RAGIONE_SOCIALE medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e sanità pubblica» -dovrebbe essere considerata come l’altra, e perciò ammessa alla remunerazione prevista dalla legge.
5.1. Il Collegio osserva, al contrario, che il motivo non è fondato.
Com’è già stato affermato in molte altre pronunce, l’accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede (nei gradi di merito) e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione.
In particolare, l’ordinanza 26 agosto 2022, n. 25414, ha rilevato, proprio in riferimento alla specializzazione qui in discussione, che «l’accostamento della specializzazione in ‘Igiene, epidemiologia e sanità pubblica’ a quella di ‘Igiene e medicina preventiva’ sull’implicito assunto che essa costituisca in realtà una mera errata o differente denominazione del medesimo corso, altro non esprime in realtà se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell’art. 7 della direttiva) che era onere dell’istante allegare e provare (v. in tal senso Cass. n. 458 del 2019)».
Il richiamo all’ordinanza 10 gennaio 2019, n. 458, contenuto nell’ordinanza n. 25414 si collega al fatto che in quella pronuncia il ricorso fu accolto e la causa rinviata al giudice di merito affinché accertasse,
appunto, che «il corso di igiene, epidemiologia e sanità pubblica coincida con quello di igiene e medicina preventiva» (questione che, evidentemente, non era stata esaminata nel merito). Ma nel caso odierno non può farsi analogo ragionamento, perché la Corte d’appello, esaminando specificamente la posizione del dott. COGNOME, ha stabilito che vi era «assenza di prova della concreta equipollenza del corso»; il che viene a significare cha la valutazione di equipollenza, necessaria ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione, è stata già compiuta in sede di merito con esito negativo, per cui non c’è spazio per un ulteriore accertamento in un ipotetico giudizio di rinvio.
In conclusione, il ricorso del dott. COGNOME è rigettato, mentre è dichiarato estinto il giudizio di cassazione in relazione a tutti gli altri ricorrenti.
Quanto alle spese di lite, la Corte osserva che il dott. COGNOME è totalmente soccombente, per cui a suo carico vanno poste le spese del presente giudizio di cassazione e, poiché si tratta di decisione emessa a seguito di opposizione alla richiesta di definizione anticipata (art. 380bis cod. proc. civ.), il ricorrente va condannato anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.).
Quanto, invece, agli altri ricorrenti per i quali il giudizio è estinto a seguito della mancata richiesta di decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione, la Corte -dovendo provvedere a norma del secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. -ritiene ugualmente di dover porre a loro carico le spese del presente giudizio nella misura di un terzo, rimanendo compensati gli altri due terzi.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte
del solo ricorrente dottAVV_NOTAIO COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione in relazione a tutti i ricorrenti, tranne il dott. COGNOME; rigetta il ricorso del dott. COGNOME, che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.200, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 500 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende; provvedendo ai sensi del secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., condanna gli altri ricorrenti, in solido, alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella somma complessiva di euro 5.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, e compensa i due terzi residui.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente dott. COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME