Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 418 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 31069-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 958/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 13/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in atti NOME COGNOME e consorti chiedono che sia cassata l’epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d’Appello di Bari, adita dai medesimi ai fini della riforma dell’impugnata decisione di primo grado -con cui era stata respinta la loro domanda volta a conseguire la remunerazione prevista in favore degli specializzandi in medicina dalla Direttiva 75/363/CEE -ha respinto il gravame sull’assunto che la specialità frequentata dagli impugnanti non figurava tra quelle per le quali gli artt. 5 e 7 della direttiva avevano previsto a favore di medici specializzandi il diritto ad essere remunerati.
Al proposto ricorso, che si vale di tre motivi, resistono con controricorso le Amministrazioni intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli artt. 5 e 7 della Dir. 75/362/CEE, del principio di equipollenza di cui al d.m. Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, nonché dell’art. 7 della Dir. 93/16 e del d.m. 31 ottobre 1991, perché la Corte d’Appello avrebbe declinato la domanda sul trascritto assunto, senza, tuttavia, procedere ad alcuna verifica sull’equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi, è fondato e merita adesione con conseguente assorbimento dei successivi motivi di ricorso.
Le SS.UU. di questa Corte hanno a più riprese affermato il principio che «in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e
Ric. 2021 n. 31069 sez. M1 – ud. 16-11-2022 -2-
chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 275, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell’art. 6 dello stesso d.lgs. n. 275, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri» (Cass., Sez. U, 16/12/2008, n. 29345; Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909).
Ne discende, di conseguenza, che il criterio a cui si è appellato il decidente del grado non si accorda con l’indicato principio di diritto, tanto più considerando che, alla stregua del punto 28 della sentenza della Corte UE sul caso COGNOME, è compito del giudice del merito verificare se, in disparte dal suo inserimento negli elenchi indicati dagli artt. 5 e 7 della direttiva, la specialità frequentata, e per la quale si reclama il diritto alla sua remunerazione, si mostri equipollente o meno rispetto ad una delle specialità che figura nei detti elenchi.
Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e la causa, debitamente cassata in parte qua l’impugnata sentenza, va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile