Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7122 – 2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE CODICE_FISCALECOGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
NOME – c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME – c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME – c.f. CODICE_FISCALE – RAGIONE_SOCIALE STANA – c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME – c.f. CODICE_FISCALE –
COGNOME NOME – c.f. CODICE_FISCALE – TECCHIO NOME – c.f. CODICE_FISCALE –
elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80188230587 – in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80242250589 – in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80255230585 – in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO 12, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI -RICORRENTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 4302/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe citavano a comparire, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE .
Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e RAGIONE_SOCIALE, avevano conseguito il diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giudizio.
Esponevano che avevano percepito, per la frequenza di ciascun anno del corso di specializzazione, una borsa di studio diversa da quella da considerarsi adeguata retribuzione come prevista dalla normativa comunitaria in materia.
Chiedevano condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per l’omesso e/o tardivo recepi mento RAGIONE_SOCIALE direttive e sentenze comunitarie, da liquidarsi nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del rispettivo corso di specializzazione, in dipendenza, peraltro, RAGIONE_SOCIALE mancata applicazione dei benefici economici e contributivi di cui al d.lgs. n. 368/1999.
Chiedevano altresì condannarsi i convenuti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALE frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione (…) nonché RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALE frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale (…) di cui alla contrattazione
collettiva relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE (…)’ (così ricorso, pag. 4) .
Resistevano le Amministrazioni convenute.
Con sentenza n. 23490/2018 il tribunale rigettava le azionate pretese.
Riteneva il tribunale che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE remunerazione corrisposta ai ricorrenti costituiva scelta discrezionale del legislatore (cfr. ricorso, pag. 5) .
Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello. Resistevano la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 4302 /2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
Reputava la corte che era da escludere che la retribuzione già corrisposta agli attori/appellanti fosse inadeguata (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 5) .
Reputava segnatamente che non sussisteva un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e quelli iscritti negli anni accademici precedenti, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo ne potesse derivare disparità di trattamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Reputava infine che i riferiti rilievi esplicavano valenza pur in ordine all’adeguamento triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; hanno chiest o rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato.
Le Amministrazioni controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 517/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/2005 .
Deducono che hanno errato i giudici di merito, poiché nella specie si verte in tema ‘di mancato adeguamento, nel corso del tempo, dei principi di adeguata remunerazion e trasposti con il d.lgs. n. 257/91’ (così ricorso, pag. 10) .
Deducono segnatamente che, con la sentenza del 24.1.2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, la CRAGIONE_SOCIALEURAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALE ha chiarito che adeguata è la remunerazione che assicura ai medici la possibilità di dedicarsi
significativamente alla loro formazione teorico-pratica e non impone loro di ricercare altre fonti di reddito (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
Deducono quindi che il parametro di riferimento per la determinazione del danno deve essere ravvisato, previa devalutazione all’anno di iscrizione, nel trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368/1999, ‘che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Stato italiano ha discrezionalmente e nuovamente stabilito l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione, prendendo atto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘importo stabilito dal d.lgs. n. 257/1991’ (così ricorso, pagg. 14 – 15) .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 , RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/2005, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, 5° co., RAGIONE_SOCIALE legge n. 289/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, 33° co., RAGIONE_SOCIALE legge n. 549/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Deducono che hanno errato i giudici del merito a disconoscere gli incrementi retributivi indicizzati al tasso annuale di inflazione, nonché le rideterminazioni stipendiali triennali previste dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico alle dipendenze del S.S.N. (cfr. ricorso, pag. 17) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo è sufficiente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire le indicazioni di questa Corte.
Ben vero, tutti i ricorrenti risultano iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Innanzitutto, va ribadita l’in dicazione secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall ‘ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall ‘ anno accademico 2006 – 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6355; Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02); Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13445; Cass. (ord.) 24.5.2019, n. 14168; Cass. (ord.) 27.10.2022, n. 31875) .
Altresì, va ribadita l’in dicazione secondo cui le direttive comunitarie n. 362 del 1975, n. 363 del 1975 e n. 76 del 1982, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; la successiva direttiva n. 16 del 1993, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e
aggiornamento RAGIONE_SOCIALE precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; ed inoltre, quest ‘ ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999, che, dal momento RAGIONE_SOCIALE propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 – 2007, ha riorganizzato l’ordinament o RAGIONE_SOCIALE scuole universitarie di specializzazione in medicina RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; cosicché, per gli anni accademici anteriori al 2006 – 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8503. Cfr. Ca. (ord.) 18.10.2022, n. 30507, ove in motivazione si legge testualmen te: ‘p ertanto, l ‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALE ‘ Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l ‘ emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 – causa C131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 – causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale ‘ ) .
Inoltre, va ribadita l’indicazione secondo cui nella ‘ disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001, n. 11565)’ (così in
motivazione Cass. sez. lav. 15.6.2016, n. 12346; cfr., analogamente, in motivazione, Cass. sez. lav. 23.9.2016, n. 18710) .
12. Si tenga conto dei seguenti aggiuntivi rilievi.
Per un verso, questa Corte ha esplicitato che l’ attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell ‘ ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l ‘ art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Cass. sez. lav. 22.9.2009, n. 20403 (Rv. 610255-01); Cass. sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670 (Rv. 645008-01); Cass. sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103) .
Per altro verso, questa Corte ha chiarito che la diversità di trattamento, correlata all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all ‘ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall ‘ anno accademico 2006 – 2007 e non anche ai medici iscritti negli anni antecedenti, non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione RAGIONE_SOCIALE disciplina; e che non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, né disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell ‘ ambito del RAGIONE_SOCIALE, non comparabili in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità
del rapporto che si svolge nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE formazione specialistica (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02)) .
Per altro verso ancora, questa Corte ha precisato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all ‘ art. 46, 2° co., ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall ‘ anno accademico 2006 -2007, va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell ‘ anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato (cfr. Cass. (ord.) 7.6.2023, n. 16083) .
13. In questo quadro si puntualizza ulteriormente quanto segue.
In primo luogo, alla luce di quanto suesposto, non riveste valenza alcuna la circostanza che il ricorrente NOME COGNOME abbia concluso il suo corso di specializzazione in ‘medicina fisica e riabilitazione’ , iniziato nel 2004, nel 2008 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Ben vero, tutti gli ulteriori ricorrenti hanno concluso il corso di specializzazione in epoca antecedente all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 2006 -2007 (cfr. ricorso, pag. 2) .
In secondo luogo, è del tutto immeritevole di seguito l’assunto dei ricorrenti secondo cui spetta loro, ‘a titolo danni’, la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in base al nuovo importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione (cfr. ricorso, pag. 15) .
In terzo luogo, è del pari immeritevole di seguito (in senso analogo, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507) , alla stregua dei rilievi che precedono, l’assunto dei ricorrenti secondo cui, qualora si dubitasse che in esito all’attuazione di direttive comunitarie -‘nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva comunitaria 82/76 /CEE’ (così ricorso, pag. 15) – possa sopravvenire un inadempimento, sarebbe necessario investire RAGIONE_SOCIALE questione la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Un ione europea con un rinvio pregiudiziale (cfr. ricorso, pag. 15) .
14. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché analogamente la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
15. Al riguardo similmente è sufficiente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire l ‘elaborazione di questa Corte.
In particolare, è bastevole reiterare quanto questa Corte ha affermato con l’ordinanza n. 30507 del 18.10.2022.
Quivi in motivazione si legge testualmente:
<<Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, RAGIONE_SOCIALE ' indicizzazione annuale e RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che l ' aveva istituita, è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ' art. 360bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all ' esame in conformità all ' ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l ' importo RAGIONE_SOCIALE borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all ' adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v. Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022).
Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza RAGIONE_SOCIALE ' intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l ' importo RAGIONE_SOCIALE singole borse di studio, e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare -nell ' attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie – la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE ' Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l ' inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020).
Ebbene, nella specie – si ribadisce – tutti i ricorrenti risultano iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.
Invero, il ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni controricorrenti concerne questioni -la legittimazione passiva, il primo motivo, la prescrizione in ordine alla indicizzazione annuale ed alla rideterminazione triennale, il secondo motivo – rimaste assorbite.
Soccorre perciò l ' insegnamento di questa Corte.
Ossia l' insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. un. 8.10.2002, n. 14382; Cass. 1.3.2007, n. 4804; Cass. 5.11.2014, n. 23558; Cass. (ord.) 16.6.2022, n. 19442) .
In dipendenza RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l'integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
19. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi del l'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, le Amministrazioni controricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis RAGIONE_SOCIALE'art. 13 del medesimo d. P.R.
In tal senso rileva l'insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 RAGIONE_SOCIALE'8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è 'principio generale RAGIONE_SOCIALE'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge'.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali, NOME COGNOME ed altri, di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art.
13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte