Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Torino, in persona del procuratore sig. NOME COGNOME rappresenta e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
Controricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso la sentenza n. 1860/2024 della Corte di appello di Napoli, depositata il 29.4.2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.6.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1860 del 29.4.2024 la Corte di appello di Napoli dichiarò improcedibile, per mancato regolare svolgimento del procedimento di
mediazione ordinato dal giudicante, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 6235 del 2017 del tribunale di Napoli, che aveva condannato la appellante al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 12.051,26 a titolo di risarcimento dei danni e rigettato la sua domanda di manleva avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La Corte motivò tale conclusione affermando che il procedimento di mediazione non si era validamente svolto, non avendo ad esso partecipato la parte personalmente né un suo rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale. Nel caso di specie, infatti, al procedimento di mediazione non aveva partecipato la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, ma per essa era comparsa l’avvocato NOME COGNOME per conto dell’avvocato NOME COGNOME difensore della parte, sen za delega di quest’ultimo e senza che lo stesso avesse comunque specifica procura a rappresentare la parte nel relativo procedimento.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, ha notificato controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere fondato la conclusione accolta sulla asserita mancata partecipazione della parte appellante al procedimento di mediazione, omettendo di considerare che seppure il verbale dell’incontro di mediazione non dava atto dell’intervento del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, sig. NOME COGNOME questi vi aveva in realtà partecipato, come attestato dalla sottoscrizione da lui apposta in calce al verbale, circostanza questa mai contestata dalle controparti.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente disattesa l ‘ eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per
avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio dell’autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022), quasi fosse una barriera all’esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti apprestata dall’ordinamento. In questa prospettiva deve ritenersi che il requisito della specificità del motivo formulato con il ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1 nn. 4 e 6, c.p.c., risulti rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’intero atto, quando la censura di omesso esame di un fatto decisivo investa un dato preciso e determinato del documento, avente propri connotati e valenza giuridica, come nel caso di specie la presenza o meno in un verbale della sottoscrizione della parte.
Tanto precisato, si ravvisa nel caso di specie il vizio denunciato. La Corte di appello, invero, pur dando atto della deduzione della appellante, secondo cui al procedimento di mediazione aveva partecipato il sig. NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva sottoscritto il verbale di esito negativo e che solo per un errore nella sua redazione non si era dato atto del suo intervento, è giunto alla conclusione di ritenere non validamente svolto il procedimento di mediazione per la ragione che ‘ l’appellante, RAGIONE_SOCIALE, era presente non personalmente ma tramite un delegato (avv. NOME COGNOME del proprio difensore (avv. NOME COGNOME ‘. La Corte di merito, nel giungere a tale conclusione, ha però omesso di esaminare, dandone conto, il fatto, dedotto dalla parte, che il suddetto verbale era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE. Tale sottoscrizione risulta effettivamente presente a pag. 11 del verbale di mancata conciliazione, datato 20.3.2018, prodotto dal ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4), c.p.c., e costituisce all’evidenza un fatto avente carattere decisivo al fine della risoluzione della questione relativa al regolare svolgimento del procedimento, attestando la presenza personale della parte su cui gravava l’onere della sua attivazione.
R.G. N. 15487/2020.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.