Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24056 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18316-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 644/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 1163/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE pensione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
Con sentenza n.644/21, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello incidentale di COGNOME NOME avente ad oggetto supplementi del proprio trattamento RAGIONE_SOCIALEstico da quantificarsi senza applicazione, alla ‘quota B’ , del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Riteneva la Corte che andasse respinto l’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicava alla sola determinazione della ‘quota A’ del trattamento di quiescenza e non era più vigente per la ‘quota B’, regolata dai nuovi criteri fissati dal d. lgs. n.182/97; andava invece accolto l’appello incidentale, poiché il primo giudice aveva errato, per mera svista, nella quantificazione dell’esatto ammontare del rateo mensile di supplemento.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
COGNOME NOME è rimasta intimata.
All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la ‘quota B’ della pensione.
Il motivo è fondato.
La questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (subentrato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), e in particolare la determinazione della ‘quota B’, corrispondendo la ‘quota A’ «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a , d. lgs. n.503/92), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b , del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato -non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità
dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai suesposti principi, e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche